Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 06/05/1981 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Per le finalità degli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire [...] |
Art. 6. Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.16.147 - L.R. 6 maggio 1981, n. 93.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Per le finalità degli artt. 14, 15 e 16 della
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai Comuni a norma della
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma
6.2.2.3.:«Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce lett. d art. 23
[2] Modifica art. 23
[3] Sostituisce primo comma art. 28
[4] Disposizione abrogata per effetto dell'art. 16