§ 3.16.134 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 262.
Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dell'IMSA, Industria meccanica Spa di Messina, della ditta Siracusana Resine di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:28/12/1979
Numero:262


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda IMSA, Industria meccanica Spa con sede in Messina, che risultavano [...]
Art. 2.      Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale [...]
Art. 3.      Le provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.
Art. 4.      In favore degli operai che alla data del 30 settembre 1979 risultavano occupati presso la ditta "Siracusana Resine" di Siracusa e che alla data di entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 5.      Le provvidenze di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 45, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.
Art. 6.      Per la liquidazione dell'assegno di cui al precedente art. 4 l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del [...]
Art. 7.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 660 milioni così destinata:
Art. 8.      La legge regionale 4 dicembre 1978, n. 61, è abrogata.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.134 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 262.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dell'IMSA, Industria meccanica Spa di Messina, della ditta Siracusana Resine di Siracusa e proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42 e 18 agosto 1978, n. 45.

(G.U.R. 5 gennaio 1980, n. 1).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda IMSA, Industria meccanica Spa con sede in Messina, che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 28 settembre 1979 e licenziati con decorrenza 1 ottobre 1979, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a 90 giorni a decorrere dal 1 ottobre 1979, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione [1].

 

     Art. 2.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 3.

     Le provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.

 

     Art. 4.

     In favore degli operai che alla data del 30 settembre 1979 risultavano occupati presso la ditta "Siracusana Resine" di Siracusa e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi di retribuzione, è concesso un assegno una tantum di lire 250 mila pro-capite.

 

     Art. 5.

     Le provvidenze di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 45, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

 

     Art. 6.

     Per la liquidazione dell'assegno di cui al precedente art. 4 l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa le somme occorrenti.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'assegno.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'assegno, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 7.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 la spesa complessiva di lire 660 milioni così destinata:

     - lire 420 milioni per le finalità dell'art. 1;

     - lire 95 milioni per le finalità dell'art. 3;

     - lire 10 milioni per le finalità dell'art. 4;

     - lire 135 milioni per le finalità dell'art. 5.

     All'onere predetto si fa fronte:

     - quanto a lire 52 milioni, con parte delle disponibilità delle somme già versate al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per le finalità delle leggi regionali 18 agosto 1978, n. 45, 4 dicembre 1978, n. 61 e 13 marzo 1979, n. 42;

     - quanto a lire 290 milioni, da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980;

     - quanto a lire 318 milioni, da versare al Fondo siciliano predetto, mediante apposito stanziamento da iscrivere al cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 [2].

 

     Art. 8.

     La legge regionale 4 dicembre 1978, n. 61, è abrogata.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 3 della L.R. 4 giugno 1980, n. 56.

[2] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 maggio 1980, n. 47.