§ 3.16.125 - L.R. 5 marzo 1979, n. 18.
Attribuzione di nuovi compiti alla Commissione regionale di cui all'art. 13 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:05/03/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1.      La Commissione regionale di cui all'art. 13 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della L. 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3-bis della L. 1 giugno [...]
Art. 2.      La segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 3-bis della L. 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del D.L. 6 luglio 1978, [...]
Art. 3.      Il Presidente della Commissione prevista dall'art. 13 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1978, n. 479, è nominato con decreto dell'Assessore regionale [...]


§ 3.16.125 - L.R. 5 marzo 1979, n. 18.

Attribuzione di nuovi compiti alla Commissione regionale di cui all'art. 13 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego).

(G.U.R. 6 marzo 1979, n. 10).

 

Art. 1.

     La Commissione regionale di cui all'art. 13 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della L. 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3-bis della L. 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1978, n. 479, e dal D.L. 13 dicembre 1978, n. 795.

     La Commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.

 

     Art. 2.

     La segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 3-bis della L. 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1978, n. 479, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'Assessorato stesso.

     Gli oneri connessi al relativo funzionamento graveranno sul cap. 32205 del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Commissione prevista dall'art. 13 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1978, n. 479, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.