§ 3.16.44 - L.R. 8 marzo 1969, n. 4.
Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'EL.SI. di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:08/03/1969
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 280.000.000 relativamente al periodo 16 ottobre - 31 dicembre 1968.
Art. 2.      L'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge viene corrisposta con un massimo di L. 300 mila mensili.
Art. 3.      Ai fini della erogazione delle indennità straordinarie di attesa di cui all'art. 1 della predetta legge 13 maggio 1968. n. 12, dovranno essere svolti preliminarmente gli accertamenti relativi [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1968, conservate a termini [...]
Art. 5.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.44 - L.R. 8 marzo 1969, n. 4.

Norme integrative alle leggi regionali concernenti provvedimenti straordinari per l'EL.SI. di Palermo.

(G.U.R. 8 marzo 1969, n. 12).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 280.000.000 relativamente al periodo 16 ottobre - 31 dicembre 1968.

 

     Art. 2.

     L'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge viene corrisposta con un massimo di L. 300 mila mensili.

 

     Art. 3.

     Ai fini della erogazione delle indennità straordinarie di attesa di cui all'art. 1 della predetta legge 13 maggio 1968. n. 12, dovranno essere svolti preliminarmente gli accertamenti relativi allo stato di occupazione degli ex dipendenti dell'El.si. dagli uffici provinciali del lavoro.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1968, conservate a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.