§ 3.16.30 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 35.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:31/12/1964
Numero:35


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1 luglio - 31 dicembre 1964 in base alla legge [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.30 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 35.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23.

(G.U.R. 31 dicembre 1964, n. 56).

 

Art. 1.

     L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1 luglio - 31 dicembre 1964 in base alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati integrativamente a quelli concessi in base ai preventivi presentati nel precedente esercizio. E ciò proporzionalmente, tenendo conto, cioè, del rapporto percentuale in base al quale furono concessi i sussidi nel precedente esercizio. A tal fine i singoli enti, patronati ed associazioni debbono presentare domanda corredata da nuovi preventivi di spesa.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.