Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 31/12/1964 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1 luglio - 31 dicembre 1964 in base alla legge [...] |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.16.30 - L.R. 31 dicembre 1964, n. 35.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 23.
(G.U.R. 31 dicembre 1964, n. 56).
L'art. 2 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.