Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 15/12/1959 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze della L. 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di [...] |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.16.21 - L.R. 15 dicembre 1959, n. 30.
Provvedimenti per l'occupazione ed il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.
(G.U.R. 29 dicembre 1959, n. 69).
Le provvidenze della
(Omissis) [1].
L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di trattamento economico di cui al precedente articolo, provvedendo ai relativi accreditamenti a favore degli enti gestori.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce art. 9