§ 3.15.15 - L.R. 16 gennaio 1989, n. 1.
Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 istituti di credito
Data:16/01/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, emanato in applicazione della legge delega 5 marzo 1985, n. 74, per l'attuazione della direttiva [...]
Art. 2.      1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. Le nomine dei componenti degli organi amministrativi, direttivi e di controllo delle aziende o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia nella Regione siciliana a norma [...]
Art. 6.      1. La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione siciliana, di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato [...]
Art. 7.      1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.
Art. 8.      1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e, tramite le autorità creditizie statali, alla Commissione delle Comunità europee.
Art. 9.      1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 10 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie regionali collaborano, anche [...]
Art. 10.      1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'albo [...]
Art. 11.      1 . Nelle nomine e nelle designazioni degli esponenti bancari riservate alle autorità regionali, ove non siano prescritti requisiti più rigorosi, si osservano i criteri di cui agli articoli 2, [...]
Art. 12.      1. Alle partecipazioni alle società o agli enti di credito di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
Art. 13.      1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore alla data indicata dall'articolo 13, primo comma.


§ 3.15.15 - L.R. 16 gennaio 1989, n. 1.

Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.

[*]

(G.U.R. n. 3 del 21 gennaio 1989).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, emanato in applicazione della legge delega 5 marzo 1985, n. 74, per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977 in materia creditizia, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

     2. Le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al Ministero del tesoro ed al Governatore della Banca d'Italia sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, rispettivamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 2.

     1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma e di esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana, nei casi previsti dalle norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, è rilasciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

     a) esistenza di un capitale, nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata, e cooperative, ovvero di un capitale o fondo di dotazione, nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale (inciso omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141) dalla Banca d'Italia;

     b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione o di direzione, di requisiti di esperienza adeguati all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

     c) possesso per le persone indicate alla lettera b, per quelle che esercitano funzioni di controllo, nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

     d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate, in particolare, la tipologia delle operazioni e la struttura organizzativa dell'ente.

     2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla Commissione delle Comunità europee tramite le autorità creditizie nazionali.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

     2. Restano salve le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

     2. Restano salve le vigenti disposizioni legislative e statutarie che disciplinano le nomine presso gli istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede centrale in Sicilia.

 

     Art. 5.

     1. Le nomine dei componenti degli organi amministrativi, direttivi e di controllo delle aziende o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia nella Regione siciliana a norma dell'articolo 2 vanno comunicate entro trenta giorni dalla nomina o dalle elezioni all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed alla Banca d'Italia con la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti prescritti dal primo comma, lettere b e c, del medesimo articolo 2.

     2. La decadenza prevista dall'articolo 6, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, in caso di inerzia del consiglio di amministrazione ovvero dell'organo titolare di funzioni equivalenti, è dichiarata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e comunicata alla Banca d'Italia.

 

     Art. 6.

     1. La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione siciliana, di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 delle norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.

     2. La comunicazione deve essere data entro dodici mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro dodici mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di diciotto mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

 

     Art. 8.

     1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e, tramite le autorità creditizie statali, alla Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 9.

     1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 10 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie regionali collaborano, anche mediante scambio di informazioni, per il tramite delle autorità creditizie statali, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

     2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio.

 

     Art. 10.

     1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'albo previsto dall'articolo 7, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

     2. In deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, la scelta dei titolari delle cariche previste all'articolo 1, lettere b e c, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 350, deve conformarsi ai requisiti professionali previsti dalla lettera b del precedente articolo 2 all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     1 . Nelle nomine e nelle designazioni degli esponenti bancari riservate alle autorità regionali, ove non siano prescritti requisiti più rigorosi, si osservano i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

 

     Art. 12.

     1. Alle partecipazioni alle società o agli enti di credito di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. Entro il termine di cui al precedente comma il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentita la Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana sul sistema creditizio siciliano, fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nell'ambito della Regione siciliana nei casi stabiliti dalle norme di attuazione dello Statuto, con riferimento al periodo transitorio previsto dall'articolo 3, punto 3, lettere b e c, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780.

     3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee tramite le autorità creditizie statali.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore alla data indicata dall'articolo 13, primo comma.

 

 


[*] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 54 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1] Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141.

[1] Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141.

[1] Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 15-29 dicembre 1988, n. 1141.