§ 3.13.34 - L.R. 28 aprile 1981, n. 78.
Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:28/04/1981
Numero:78


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.
Art. 2.      Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni [...]
Art. 3.      Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di [...]
Art. 6.      Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione [...]
Art. 7.      Le provvidenze previste dall'art. 10 della L.R. 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui [...]


§ 3.13.34 - L.R. 28 aprile 1981, n. 78.

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.

(G.U.R. 2 maggio 1981, n. 21).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

     La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

 

     Art. 2.

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3.

     Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

     a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

     b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;

     c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti [2].

     Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli artt. 13 e/o 14 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32.

     La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti.

     Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti [2].

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali.

     Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione.

     I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il Comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50% contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50% a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute.

     Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico-commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

     L'art. 14 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

 

     Art. 6.

     Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.

     Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.

     In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.

     In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena d'immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato.

     Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il Comitato regionale per il turismo sociale.

     L'art. 42 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

     I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

 

     Art. 7.

     Le provvidenze previste dall'art. 10 della L.R. 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78 [2].

     I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.

     Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico-sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina.

     Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti [2].

 

 


[1] Comma non promulgato perchè impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.