§ 3.13.17 - L.R. 23 aprile 1956, n. 30.
Istituzione del Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:23/04/1956
Numero:30


Sommario
Art. 1.      E' istituito, presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, il Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.
Art. 2.      Il Consiglio:
Art. 3.      Il Consiglio è composto da un presidente scelto dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo e dei seguenti membri:
Art. 4.      Il presidente ed i componenti del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Art. 5.      Il Consiglio è convocato dal presidente.
Art. 6.      In seno al Consiglio sono costituite tre Commissioni, alle quali può essere affidata dal presidente la trattazione degli argomenti specifici attinenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport.
Art. 7.      Ai componenti il Consiglio regionale si applicano le disposizioni del D.L.P. Reg. 7 agosto 1952, n. 14, ratificato con la L.R. 18 luglio 1953, n. 42.


§ 3.13.17 - L.R. 23 aprile 1956, n. 30.

Istituzione del Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.

(G.U.R. 26 aprile 1956, n. 28).

 

Art. 1.

     E' istituito, presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, il Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio:

     a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi, sulle iniziative e sui programmi annuali per i quali l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;

     b) propone all'Assessore provvedimenti diretti a potenziare il turismo, lo spettacolo e lo sport in Sicilia.

 

     Art. 3.

     Il Consiglio è composto da un presidente scelto dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo e dei seguenti membri:

     1) un rappresentante del Commissariato nazionale per il turismo [1];

     2) un rappresentante dell'Assessorato dei LL.PP.;

     3) un rappresentante dell'Assessorato della P.I.;

     4) un rappresentante dell'Assessorato dei trasporti e comunicazioni;

     5) il capo del servizio turismo dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;

     6) il capo del servizio spettacolo e sport dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;

     7) i presidenti degli Enti provinciali per il turismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati [2];

     8) due rappresentanti delle Aziende di soggiorno e turismo della Sicilia;

     9) un rappresentante delle Aziende di cura della Sicilia;

     10) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.);

     11) un rappresentante del Touring club italiano;

     12) un rappresentante del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.);

     13) un rappresentante del Club alpino italiano (C.A.I.);

     14) un rappresentante dell'Automobil club italiano (A.C.I.);

     15) un rappresentante dell'Associazione regionale degli albergatori;

     16) un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;

     17) un rappresentante dei produttori cinematografici;

     18) tre rappresentanti dell'A.G.I.S. di cui uno per la lirica, uno per la prosa ed uno per la cinematografia;

     19) tre rappresentanti dei lavoratori di cui uno dell'albergo, uno dello spettacolo ed uno delle agenzie di viaggio;

     20) un esperto per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport.

 

     Art. 4.

     Il presidente ed i componenti del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, di grado non inferiore al IX.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio è convocato dal presidente.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 6.

     In seno al Consiglio sono costituite tre Commissioni, alle quali può essere affidata dal presidente la trattazione degli argomenti specifici attinenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport.

     Esse sono così composte:

     a) Commissione per il turismo:

     vi fanno parte i componenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'art. 3, nonché il rappresentante dei lavoratori delle agenzie di viaggio di cui al n. 19 e l'esperto in materia di turismo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

     b) Commissione per lo spettacolo:

     vi fanno parte i componenti di cui ai nn. 3, 5, 6, 10, 17 e 18 dell'art. 3, nonché il rappresentante dei lavoratori dello spettacolo di cui al n. 19 e l'esperto in materia di spettacolo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

     c) Commissione per lo sport:

     vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 3, nonché l'esperto in materia di sport di cui al n. 20 dello stesso art. 3.

     Dette Commissioni sono presiedute dallo stesso presidente o da un suo delegato scelto fra i rispettivi componenti.

 

     Art. 7.

     Ai componenti il Consiglio regionale si applicano le disposizioni del D.L.P. Reg. 7 agosto 1952, n. 14, ratificato con la L.R. 18 luglio 1953, n. 42.

     La spesa per il funzionamento del Consiglio farà carico all'apposito capitolo del bilancio della Regione.

 

 


[1] Il Commissariato per il turismo è stato soppresso con la L. 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, al quale vennero devolute le relative attribuzioni.

[2] Numero così sostituito con art. 36, secondo comma, L.R. 12 aprile 1967, n. 46.