§ 3.13.9 - L.R. 3 agosto 1953, n. 45.
Ratifica dei DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6 e 31 ottobre 1952, n. 31, recanti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:03/08/1953
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Sono ratificati i DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli» e 31 [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del [...]
Art. 7.      Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al [...]
Art. 8.      La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad enti [...]


§ 3.13.9 - L.R. 3 agosto 1953, n. 45.

Ratifica dei DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6 e 31 ottobre 1952, n. 31, recanti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli.

(G.U.R. 8 agosto 1953, n. 41).

 

Art. 1.

     Sono ratificati i DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli» e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: «Modifiche al D.L.vo P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli», nel seguente nuovo testo:

     «Art. 1.

     Nel territorio della Regione possono essere istituiti villaggi turistici, campeggi e tendopoli ad iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo o di enti pubblici o privati.

     Gli enti pubblici o privati che intendono istituire villaggi turistici, campeggi o tendopoli od ampliare quelli esistenti, debbono essere autorizzati dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo. Gli impianti esistenti debbono essere denunziati alla suddetta Amministrazione entro il 31 dicembre 1952.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, ed i lavori da eseguire sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Il terreno come sopra espropriato e le opere eseguite fanno parte dei beni demaniali della Regione.

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica amministrazione.

     Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.

 

     Art. 8.

     La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa».

 

 


[1] Norme esaurite.

[1] Norme esaurite.