Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.13 turismo e industria alberghiera |
Data: | 03/08/1953 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Sono ratificati i DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli» e 31 [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del [...] |
Art. 7. Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al [...] |
Art. 8. La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad enti [...] |
§ 3.13.9 - L.R. 3 agosto 1953, n. 45.
Ratifica dei DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6 e 31 ottobre 1952, n. 31, recanti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli.
(G.U.R. 8 agosto 1953, n. 41).
Sono ratificati i DD.LL.vi PP. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli» e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: «Modifiche al D.L.vo P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli», nel seguente nuovo testo:
«Art. 1.
Nel territorio della Regione possono essere istituiti villaggi turistici, campeggi e tendopoli ad iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo o di enti pubblici o privati.
Gli enti pubblici o privati che intendono istituire villaggi turistici, campeggi o tendopoli od ampliare quelli esistenti, debbono essere autorizzati dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo. Gli impianti esistenti debbono essere denunziati alla suddetta Amministrazione entro il 31 dicembre 1952.
(Omissis) [1].
Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della
Il terreno come sopra espropriato e le opere eseguite fanno parte dei beni demaniali della Regione.
Artt. 4. - 6.
(Omissis) [1].
Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica amministrazione.
Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.
La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa».
[1] Norme esaurite.
[1] Norme esaurite.