§ 3.13.1 - L.R. 8 agosto 1949, n. 49.
Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:08/08/1949
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti [...]
Art. 2.      L'Assessore per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente [...]
Art. 3.      La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.
Art. 4.      Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.13.1 - L.R. 8 agosto 1949, n. 49.

Attribuzioni dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

(G.U.R. 27 agosto 1949, n. 39).

 

Art. 1.

     L'Assessorato del turismo e dello spettacolo, fino a quando non saranno emanati i singoli provvedimenti legislativi con i relativi finanziamenti, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, a concedere contributi o sovvenzioni diretti a:

     1) favorire l'incremento ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica in genere;

     2) diffondere e perfezionare la cultura tecnica inerente alle attività turistiche;

     3) favorire la propaganda culturale e pubblicitaria diretta ad agevolare i movimenti del forestiero;

     4) potenziare l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni regionali e locali del turismo;

     5) promuovere, incoraggiare e sviluppare le attività inerenti allo spettacolo, le quali abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione e che vengano svolte secondo programmi precedentemente concordati con l'Assessorato;

     6) incoraggiare e sostenere manifestazioni ed iniziative che si propongano la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche e delle attività cinematografiche;

     7) incrementare e potenziare le iniziative e le attività sportive della Regione, con particolare riguardo per quelle che possono costituire anche elemento di richiamo turistico;

     8) incoraggiare le iniziative intese a migliorare le attrezzature e gli impianti sportivi nella Regione.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a prendere iniziative relativamente alle materie di cui all'art. 1 che abbiano interesse regionale ed a sostenerne la spesa direttamente o tramite enti appositamente delegati.

     Per l'attuazione di iniziative relative alle materie di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1, sono ammesse aperture di credito ai sensi della L.R. 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti delle spese preventivate per ogni singola manifestazione [1].

 

     Art. 3.

     La concessione di contributi o sovvenzioni di cui al precedente art. 1 verrà disposta udito il parere degli organi locali o provinciali competenti.

 

     Art. 4.

     Nella determinazione della misura della sovvenzione o del contributo a carico della Regione, l'Assessorato non dovrà superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e [2] preventivamente dimostrata.

     E' però, in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione alla sovvenzione o al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo determinato in via presuntiva.

     Quando le iniziative sono assunte dagli enti provinciali per il turismo, fermo restando il limite sopra indicato per la determinazione del contributo, il pagamento del relativo ammontare può essere disposto in base al preventivi deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo [3].

     Gli enti provinciali per il turismo sono tenuti, comunque, a presentare, ad iniziative realizzate, i consuntivi di spesa [3].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 30 gennaio 1956, n. 7.

[2] V. errata-corrige in G.U.R. 28 novembre 1949, n. 50.

[3] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 30 gennaio 1956, n. 7.

[3] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 30 gennaio 1956, n. 7.