Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 05/06/1963 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. La Regione siciliana è autorizzata a concedere ai cantieri navali siciliani che, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre il termine del 31 luglio 1963, inizino la [...] |
Art. 2. Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando la somma dal cap. 705 del [...] |
§ 3.11.36 - L.R. 5 giugno 1963, n. 29.
Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale.
(G.U.R. 8 giugno 1963, n. 25).
La Regione siciliana è autorizzata a concedere ai cantieri navali siciliani che, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre il termine del 31 luglio 1963, inizino la costruzione di bacini galleggianti destinati a qualsiasi porto del territorio nazionale, contributi sull'importo delle commesse risultanti dai contratti di costruzione, nella misura del 3% annuo e per la durata di anni dieci.
L'inizio della costruzione dovrà essere comprovato da apposito certificato rilasciato dal RINA.
Per la concessione dei contributi predetti è autorizzato il limite decennale di impegno annuo di L. 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando la somma dal cap. 705 del bilancio dell'esercizio in corso.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.