Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 28/12/1961 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 5. L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa [...] |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.11.31 - L.R. 28 dicembre 1961, n. 32.
Aggiunte e modifiche al Titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
(G.U.R. 5 gennaio 1962, n. 1).
Artt. 1. - 4. [1].
L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modificano la