Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 10/02/1951 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 3. Sull'attività della delegazione l'Assessorato dell'industria e del commercio, esercita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione i poteri e le attribuzioni spettanti al Ministero [...] |
Art. 6. La presente legge, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.11.17 - L.R. 10 febbraio 1951, n. 12.
Provvedimenti per favorire l'opera della delegazione dell'A.N.A.P.I. per la Sicilia.
(G.U.R. 17 febbraio 1951, n. 8).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
Sull'attività della delegazione l'Assessorato dell'industria e del commercio, esercita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione i poteri e le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio.
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [1].
La presente legge, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Disposizioni finanziarie.
[1] Disposizioni finanziarie.