§ 3.11.15 - L.R. 21 dicembre 1950, n. 102.
Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:21/12/1950
Numero:102


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di agevolare la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore della società « Bacini siciliani », [...]
Art. 2.      La concessione del contributo di cui all'articolo precedente è subordinata all'impegno della società « Bacini siciliani », da contrarre a mezzo di atto di sottomissione:
Art. 3.      Il pagamento della prima rata del contributo di cui alla presente legge avrà luogo dopo un anno dalla notifica da parte della società « Bacini siciliani » dell'inizio dei lavori di costruzione, [...]
Art. 4.      Il Governo della Regione ha facoltà di riscattare, in tutto o in parte, le rate di contributo ancora dovute. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo che siano state pagate almeno due rate.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.11.15 - L.R. 21 dicembre 1950, n. 102.

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

(G.U.R. 23 dicembre 1950, n. 49).

 

Art. 1.

     Allo scopo di agevolare la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore della società « Bacini siciliani », con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 9.000.000 per la durata di anni trenta.

 

     Art. 2.

     La concessione del contributo di cui all'articolo precedente è subordinata all'impegno della società « Bacini siciliani », da contrarre a mezzo di atto di sottomissione:

     a) di iniziare i lavori entro un anno dalla data della presente legge;

     b) di costruire il bacino entro due anni dalla data di inizio dei lavori;

     c) di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto di Palermo e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del medesimo;

     d) di concedere ipoteca sul bacino galleggiante.

     L'atto per l'accensione dell'ipoteca di cui al comma precedente è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200.

 

     Art. 3.

     Il pagamento della prima rata del contributo di cui alla presente legge avrà luogo dopo un anno dalla notifica da parte della società « Bacini siciliani » dell'inizio dei lavori di costruzione, mentre il pagamento della seconda rata è subordinato all'avvenuta costruzione ed all'entrata in esercizio del bacino.

     Le rate successive saranno pagate di anno in anno, posticipatamente.

 

     Art. 4.

     Il Governo della Regione ha facoltà di riscattare, in tutto o in parte, le rate di contributo ancora dovute. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo che siano state pagate almeno due rate.

     In caso di riscatto, la somma da corrispondere sarà rappresentata dal valore attuale al tasso del 5 % delle rate di cui si anticipa il pagamento.

     E' fatto divieto alla società « Bacini siciliani » di cedere a terzi, in tutto o in parte, le rate di contributo che, in virtù della presente legge, potranno essere concesse.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.