Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 20/03/1950 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni del D.L.vo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 15 del D.L. 5 marzo 1948, n. 121, e della L. 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le [...] |
Art. 2. Ai nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che saranno impiantati nella Regione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concessa la esenzione dall'imposta di [...] |
Art. 3. Per gli stabilimenti già esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati, trasformati o riattivati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa l'esenzione [...] |
Art. 4. Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella [...] |
Art. 5. Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati nella Regione dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applicano le [...] |
Art. 6. Le agevolazioni di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, e 4 sono concesse previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato dell'industria e del commercio, con [...] |
Art. 7. Il trasferimento dalla Regione degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo. |
Art. 8. Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui alla presente legge, sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. |
Art. 9. Gli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede sociale, sono soggetti alle tasse di registro ed [...] |
Art. 10. Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società aventi la sede sociale nella Regione e che [...] |
Art. 11. Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrano le condizioni di cui ai due articoli precedenti, gli [...] |
Art. 12. Gli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale nella Regione, nonché gli atti di consenso all'iscrizione, [...] |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. Le società irregolari e quelle di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali possono regolarizzarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con [...] |
Art. 15. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, costituite nella Regione e con sede sociale nella stessa, che abbiano per oggetto [...] |
Art. 16. Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'art. 14, sono applicabili alle costituzioni, trasformazioni, fusioni o concentrazioni di società, agli aumenti di capitale ed [...] |
Art. 26. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. |
§ 3.11.7 - L.R. 20 marzo 1950, n. 29.
Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.
(G.U.R. 31 marzo 1950, n. 12).
TITOLO I
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I NUOVI IMPIANTI INDUSTRIALI
Le disposizioni del D.L.vo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 15 del
Ai nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che saranno impiantati nella Regione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali, nonché l'esenzione dall'imposta speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 del D.L.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 384, per il periodo di dieci anni dalla loro attivazione.
Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti impiantati nella Regione dal 1° luglio 1947.
Per gli stabilimenti già esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati, trasformati o riattivati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa l'esenzione dalle imposte di cui all'articolo precedente, relativamente al maggior reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione per il periodo di dieci anni.
Le medesime esenzioni sono concesse, per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, agli stabilimenti che siano stati ampliati, trasformati o riattivati dal 1°luglio 1947.
Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 per ogni atto o formalità. Le ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati anzidetti, purché contestuali agli acquisti stessi, sono soggette alla tassa di registro, in quanto dovuta, nella misura fissa di lire 200.
Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati nella Regione dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applicano le agevolazioni fiscali previste dal
Le agevolazioni di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, e 4 sono concesse previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato dell'industria e del commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio. Nel decreto è fissato il termine entro cui devono essere attivati gli impianti.
Dette agevolazioni sono revocate qualora entro il termine fissato non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.
Le esenzioni di cui all'art. 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e soprattasse sono riscosse nella misura normale, qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti.
Il trasferimento dalla Regione degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo.
Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui alla presente legge, sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
TITOLO II
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SOCIETA' INDUSTRIALI
Gli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede sociale, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto nella Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari, ed al loro esercizio.
Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti esistenti nella Regione per ampliarli, trasformarli o riattivarli.
Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società aventi la sede sociale nella Regione e che esercitino attività industriali esclusivamente nella stessa, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrano le condizioni di cui ai due articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di beni in natura e di crediti, connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale.
Gli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale nella Regione, nonché gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui agli artt. 9 e 10. Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità di questo articolo.
(Omissis) [1].
Le società irregolari e quelle di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali possono regolarizzarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con atto assoggettato, anche per quanto riguarda i conferimenti in natura, alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200.
L'esistenza della società deve essere provata mediante certificato della camera di commercio attestante l'iscrizione nei propri registri della società stessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, costituite nella Regione e con sede sociale nella stessa, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, possono trasformarsi, fondersi o concentrarsi in società per azioni, scontando, per i relativi atti, le tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200.
Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'art. 14, sono applicabili alle costituzioni, trasformazioni, fusioni o concentrazioni di società, agli aumenti di capitale ed alle emissioni di obbligazioni che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
COSTITUZIONE DI UN FONDO PER PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA'
INDUSTRIALI
Artt. 17. - 25.
(Omissis) [2].
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3
[2] Articoli abrogati dall'art. 38