§ 3.10.58 - L.R. 22 marzo 1997, n. 8.
Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:22/03/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Modalità per i finanziamenti alle imprese creditrici della Sirap.
Art. 3.  Istituzione di sportelli informativi sugli interventi dell'Unione europea.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.10.58 - L.R. 22 marzo 1997, n. 8.

Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea.

(G.U.R. 29 marzo 1997, n. 15).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. Modalità per i finanziamenti alle imprese creditrici della Sirap.

     1. Le imprese fornitrici, creditrici della Sirap s.p.a. - in atto sottoposta a procedura concorsuale - o delle imprese esecutrici dei lavori Sirap, possono richiedere agli istituti di credito finanziamenti fino all'ammontare massimo di lire 700 milioni e, comunque, per importi non superiori al credito vantato.

     2. I finanziamenti sono consentiti per la durata di cinque anni e dovranno essere rimborsati, dopo un anno di preammortamento, mediante rate semestrali costanti e posticipate.

     3. I finanziamenti sono effettuati al tasso di riferimento dei relativi settori merceologici, ponendo il 4 per cento a carico delle imprese e la differenza a carico della Regione, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     4. Le operazioni di cui ai commi precedenti saranno garantite dalla cessione pro solvendo dei crediti, già ammessi al passivo fallimentare e dalla fidejussione sussidiaria regionale concessa dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati la spesa di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1996 ed il limite di impegno quinquennale di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1997.

     6. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 400 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Istituzione di sportelli informativi sugli interventi dell'Unione europea.

     1. E' istituito, nell'ambito della Presidenza della Regione - Direzione regionale per i rapporti extra regionali -, uno sportello in ciascun capoluogo di provincia, esclusa Palermo, con funzioni di documentazione e di informazione dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale, in relazione agli interventi ed alle iniziative delle istituzioni dell'Unione europea; a ciascuno dei suddetti sportelli potranno essere assegnate fino ad un massimo di cinque unità di personale, scelte tra i dipendenti della Regione.

     2. La Presidenza della Regione è autorizzata ad utilizzare come sede degli sportelli anche locali messi a disposizione da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. La spesa discendente dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutata in lire 3.150 milioni per l'anno 1996 ed in lire 5.200 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

     2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo omesso per effetto dell'ordinanza della Corte costituzionale 26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 60.