§ 3.10.31 - Circolare Ass. 29 maggio 1986, n. 4.
L.R. 18 febbraio 1986, n. 3. Criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane a sostegno dell'apprendistato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:29/05/1986
Numero:4

§ 3.10.31 - Circolare Ass. 29 maggio 1986, n. 4.

L.R. 18 febbraio 1986, n. 3. Criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane a sostegno dell'apprendistato.

(G.U.R. 19 luglio 1986, n. 38).

 

     Nelle more del riordinamento della legislazione regionale in materia di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, che costituisce uno dei principali obiettivi cui deve tenere la Conferenza regionale prevista dall'art. 24 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3, la predetta recente normativa ha previsto agevolazioni che determinano un canale quanto mai incentivante per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

     Conseguentemente, attesi gli evidenti immediati riflessi occupazionali che la normativa in favore dell'apprendistato si prefigge, occorre seguire procedure di accertamento dei requisiti di legge quanto mai snelle al fine di dare concrete risposte alle richieste della categoria.

     In tale ottica ed al fine di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nell'espletamento dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni di cui trattasi, si ritiene, dopo avere acquisito il parere del Comitato regionale tecnico dell'artigianato, di diramare la presente circolare che, oltre ad indicare le novità previste dalla legge in materia di incentivazione dell'apprendistato, individua la documentazione da acquisire per l'erogazione delle provvidenze regionali.

     Le agevolazioni di cui trattasi sono previste dagli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86 e consistono nella concessione di contributi:

     a) a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori apprendisti ed a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione dell'apprendista e per il tempo dedicato all'istruzione ed alla formazione professionale dell'apprendista stesso;

     b) a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previdenziali ed assicurativi sostenuti per l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato.

     Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, i contributi di cui sopra è cenno vengono concessi sia alle imprese artigiane individuali e sia ai consorzi ed alle società consortili, costituiti, anche in forma di cooperative, tra imprese artigiane.

     Costituisce requisito soggettivo, per la concessione delle agevolazioni in questione, l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nella sezione separata dell'albo stesso di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/86.

     Non si richiede, invece, per la concessione dei contributi in questione, l'appartenenza dell'artigiano ad una delle categorie di imprese che saranno individuate sulla base delle procedure previste dall'art. 42 della legge regionale n. 3/86, in quanto trattasi di incentivi diretti a promuovere l'occupazione delle giovani leve.

 

Contributi per l'assunzione di apprendisti.

 

     Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 3/86 diversifica, in misura decrescente, l'intervento della Regione in relazione alla durata del rapporto di lavoro con l'apprendista.

     Infatti, il contributo è concesso, per il primo anno di assunzione, per un importo pari al 90% degli oneri contrattuali sostenuti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.

     Il contributo viene proporzionalmente ridotto al 70%, 60% e 40% per ii secondo, terzo ed eventualmente quarto anno di assunzione dell'apprendista.

     Il contributo regionale è erogato, per ciascun apprendista, con riferimento ad un massimo 25 di giornate lavorative mensili e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

     Per quanto attiene l'ulteriore contributo che viene accordato all'impresa artigiana a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione dell'apprendista e per il tempo dedicato all'istruzione ed alla formazione professionale dell'apprendista stesso, esso è stato stabilito nella misura di L. 3.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestato da ciascun apprendista e limitatamente ai primi due anni di apprendistato.

     Ovviamente i contributi in questione possono prendere in considerazione periodi di apprendistato effettuati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/86 (10 marzo 1986).

     Poiché la normativa in questione è da considerarsi autonoma rispetto alla precedente L.R. 6 marzo 1976, n. 22, modificata dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 96, l'istanza di contributo da prendere in considerazione è quella presentata dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/86 e, comunque, quelle che saranno formulate, a pena di decadenza dal diritto, entro l'anno solare al quale si riferiscono i periodi di apprendistato.

     Per quanto attiene i periodi di apprendistato pregressi, i contributi vanno concessi ad esaurimento secondo la legislazione e le direttive precedenti, con imputazione agli stanziamenti anteriori rispetto a quelli disposti dalla legge regionale n. 3/86.

     I contributi di cui sopra è cenno vengono concessi per il lavoratore apprendista assunto in età compresa tra il quattordicesimo ed il ventesimo anno, giusta disposizione dell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.

     Nel caso in cui il lavoratore apprendista avesse svolto periodi di qualificazione e formazione professionale presso altre imprese artigiane, occorrerà, ai fini del contributo, fare riferimento esclusivamente all'anzianità di servizio, onde stabilire la misura della agevolazione (90%, 70%, 60%, 40%).

     La domanda di ammissione a contributo, redatta in carta legale, deve essere diretta alla Camera di commercio territorialmente competente e va redatta secondo lo schema allegato alla presente (allegato A).

     La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S. (mod. D.M. 10/M-3);

     b) certificato rilasciato dal competente ufficio di collocamento, attestante la qualità di lavoratore apprendista per quelli per i quali si chiede la concessione del contributo, con l'indicazione dello stato di servizio.

     Ai fini della liquidazione dei contributi, il titolare dell'impresa artigiana dovrà presentare:

     a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo l'allegato fac-simile (allegato B), al fine di consentire il riscontro inerente al numero delle giornate lavorative degli apprendisti (non superiore a 25 mensili) ed all'osservanza da parte dell'imprenditore artigiano degli obblighi nascenti dal contratto collettivo di apprendistato;

     b) copia autentica dei libri paga appositamente tenuti.

 

Contributi per il mantenimento in servizio dei lavoratori ex apprendisti.

 

     Il contributo previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 3/86, per le imprese artigiane individuali o associate che abbiano assunto in qualità di lavoratori dipendenti uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il prescritto periodo di apprendistato, è determinato nella misura del 40% degli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi sostenuti.

     L'agevolazione viene concessa per un periodo massimo di un biennio dalla data di assunzione e purché questa sia immediatamente successiva al periodo di apprendistato.

     Potranno essere accolte le domande di contributo relative a periodi di servizio effettuati durante l'anno solare in cui vengono presentate le istanze.

     La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta legale, diretta alla Camera di commercio territorialmente competente e redatta secondo lo schema allegato (all. C), va corredata dai seguenti documenti:

     a) copia della denuncia dei lavoratori che si trovano occupati presso la stessa azienda presso la quale hanno compiuto il periodo di apprendistato, presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S. (Mod. DM 10/M-3),

     b) certificato del competente ufficio di collocamento attestante la qualità di operaio, con l'indicazione dello stato di servizio esteso al periodo di apprendistato effettuato.

     Ai fini della liquidazione del contributo l'interessato dovrà presentare:

     a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo l'allegato fac-simile (allegato D);

     b) copia autenticata dei libri paga appositamente tenuti;

     c) ricevute, in originale o in copia autentica, dei versamenti effettuati per la costituzione della posizione assicurativa e previdenziale degli operai per i quali si richiede il contributo previsto dall'art. 28.

     La concessione dei contributi previsti dagli artt. 27 e 28 va effettuata dalla Camera di commercio, con provvedimento presidenziale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni.

     Effettuata l'istruttoria della documentazione allegata all'istanza, il presidente della Camera di commercio, dispone la concessione del contributo.

     Il provvedimento del presidente della Camera di commercio di concessione del contributo e art. 27 o 28 va adottato nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio cui si riferisce l'istanza e va notificata al richiedente con invito a presentare la documentazione necessaria per l'erogazione, ove questa non sia stata già acquisita.

     L'accertamento dell'iscrizione all'albo provinciale del richiedente va effettuato d'ufficio.

     Il trasferimento delle somme, assegnate a ciascuna Camera di commercio per le finalità previste dagli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86, avverrà su richiesta del presidente dell'ente, mediante aperture di credito.

     Il prelievo delle somme e la relativa rendicontazione annuale o di fine contabilità o di fine mandato avverrà in conformità alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

     Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulle disposizioni contenute negli ultimi commi dell'art. 7 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 in ordine ai termini perentori per la rendicontazione delle somme accreditate.

     In attesa del collegamento di questo Assessorato, attraverso un sistema di memorizzazione dei dati, con gli archivi delle Camere di commercio della Regione, così come previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 3/36, si fa obbligo agli enti in indirizzo di fare pervenire ogni quadrimestre alle scadenze del 30 aprile, 30 agosto e 31 dicembre di ogni anno, una situazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 3/86, specificando i seguenti dati:

     a) numero di imprese ammesse a contributo;

     b) categorie che ne hanno beneficiato;

     c) numero apprendisti assunti;

     d) importo contributi erogati;

     e) numero pratiche e relativi investimenti in istruttoria.

     Si raccomanda di osservare le direttive che precedono.

 

 

                                                                 ALLEGATO A

 

Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

.................................................................

 

Il sottoscritto .................................................

residente nei comune di ............... .........................

via .................................................n...........

nella qualità di titolare dell'impresa esercente l'attività di...

.................................................................

iscritto alla Camera di commercio di ............al numero.......

con sede in .....................codice fiscale n................

                                  chiede

che gli vengano concessi i contributi previsti dall'art. 27 della L.R. 18

febbraio 1986, n. per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, per

gli apprendisti sottoelencati:

 

Cognome e nome                     Luogo e data di nascita

 

..............................................................

..........................................................

.........................................................

.........................................................

 

 

Per gli anzidetti apprendisti chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della

legge regionale n. 8/86 il contributo di L. 3.000 previsto a titolo di

rimborso spese per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli

apprendisti e per il tempo dedicato all'istruzione dei medesimi, per ogni

giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun apprendista.

 

Allega alla presente:

1) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti occupati nell'azienda

alla sede provinciale dell'I.NP.S.;

2) certificato del competente ufficio di collocamento attestante la

qualifica di apprendista con l'indicazione dello stato di servizio.

 

FIRMA

 

.................................................................

 

     Allegati

     (Omissis).