§ 3.6.87 - L.R. 10 marzo 2010, n. 5.
Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:10/03/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1. (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010)
Art. 2.  Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio
Art. 3.  Integrazioni e modifiche di norme
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 3.6.87 - L.R. 10 marzo 2010, n. 5.

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio.

(G.U.R. 19 marzo 2010, n. 13)

 

Art. 1.

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

 

     Art. 2. Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. Il piano regionale dei materiali da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all’articolo 40 della stessa legge sono aggiornati, contestualmente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

2. All’aggiornamento dei piani provvede l’Assessorato regionale dell’industria, sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organizzazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio.

3. L’Assessore regionale per l’industria adotta con proprio decreto gli aggiornamenti ai piani di cui al comma 1, fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

4. L’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è abrogato.

 

     Art. 3. Integrazioni e modifiche di norme

1. Nella legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, l’espressione “Comitato regionale per la programmazione”, ovunque ricorra, è soppressa.

2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

3. Nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell’entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché per quelli autorizzati esclusivamente ai sensi dell’articolo 66 della stessa legge è possibile effettuare opere di recupero ambientale ai sensi dell’articolo 19 della medesima legge regionale a condizione che esse siano finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio.

4. Previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, le iniziative relative alle opere di cui al comma 3 possono essere proposte da enti competenti per territorio, associazioni pubbliche e private nonché da privati specializzati nel settore ambientale e nell’assetto del territorio.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è inserito il seguente comma:

«3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all’ampliamento di cave in atto».

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.