Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 10/03/2010 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010) |
Art. 2. Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio |
Art. 3. Integrazioni e modifiche di norme |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.6.87 - L.R. 10 marzo 2010, n. 5.
Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio.
(G.U.R. 19 marzo 2010, n. 13)
(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).
Art. 2. Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio
1. Il piano regionale dei materiali da cava di cui alla
2. All’aggiornamento dei piani provvede l’Assessorato regionale dell’industria, sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organizzazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio.
3. L’Assessore regionale per l’industria adotta con proprio decreto gli aggiornamenti ai piani di cui al comma 1, fatte salve le procedure di cui al
4. L’articolo 7 della
Art. 3. Integrazioni e modifiche di norme
1. Nella
2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).
3. Nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell’entrata in vigore della
4. Previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, le iniziative relative alle opere di cui al comma 3 possono essere proposte da enti competenti per territorio, associazioni pubbliche e private nonché da privati specializzati nel settore ambientale e nell’assetto del territorio.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
«3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all’ampliamento di cave in atto».
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.