Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 28/03/1995 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si [...] |
Art. 3. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente: |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.6.83 - L.R. 28 marzo 1995, n. 24.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.
(G.U.R. 1° aprile 1995, n. 16).
1. Il comma 3 septies dell'articolo 28 della
(Omissis).
1. Le disposizioni previste nel comma 3 quinquies dell'articolo 28 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.