Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 05/08/1982 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Per i lavoratori "sospesi", di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il beneficio previsto all'art. 4, secondo comma, ultima parte, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. [...] |
Art. 2. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente [...] |
Art. 3. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.6.72 - L.R. 5 agosto 1982, n. 101.
Integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, riguardante il settore zolfifero.
(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).
Per i lavoratori "sospesi", di cui all'art. 9 della
All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 13 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.