Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 cave e miniere |
Data: | 14/05/1976 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. (Progetto-obiettivo. Formulazione. Approvazione). |
Art. 2. (Esame del progetto). |
Art. 3. (Comitato tecnico). |
Art. 4. (Contenuti del progetto-obiettivo. Deleghe). |
Art. 5. (Contributi). |
§ 3.6.62 - L.R. 14 maggio 1976, n. 75.
Procedure per l'attuazione del progetto-obiettivo previsto dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, contenente provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi.
(G.U.R. 15 maggio 1976, n. 28).
Art. 1. (Progetto-obiettivo. Formulazione. Approvazione).
Il progetto-obiettivo per la ripresa economica dei territori dei comuni minerari zolfiferi di cui all'art. 1 della
Per la formulazione dei progetto-obiettivo l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato ad avvalersi di appositi gruppi di progettazione interni all'Amministrazione regionale.
Gli enti locali delle zone interessate possono inoltrare proposte all'Assessorato suddetto, ai fini della formulazione del progetto- obiettivo.
Il progetto-obiettivo determina la ripartizione dello stanziamento disposto dall'art. 1 della citata
Le modifiche del progetto-obiettivo, comprese quelle riguardanti la ripartizione degli stanziamenti tra i settori, sono apportate con le modalità previste dall'art. 5 della presente legge [1].
Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale il progetto- obiettivo è esaminato dal Comitato suddetto e comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 2. (Esame del progetto).
Per l'esame del progetto-obiettivo è costituito un apposito Comitato con il compito di elaborare, entro trenta giorni dalla formulazione del progetto da parte dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, eventuali proposte di aggiunte e modifiche.
Il Comitato di cui al comma precedente è costituito da:
- nove esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana, con voto limitato a sei;
- nove sindaci o consiglieri dei comuni minerari zolfiferi indicati nell'art. 1 della citata
- i presidenti delle amministrazioni provinciali di Caltanissetta, Agrigento ed Enna;
- un rappresentante per ciascuna delle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designato dalle rispettive organizzazioni regionali;
- i direttori degli Assessorati regionali dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del turismo, dello sviluppo economico, della sanità e della pubblica istruzione.
Il Comitato si riunisce anche per verificare l'esecuzione dei progetti specifici e per assicurare che vengano rispettate le modalità, i tempi e gli obiettivi stabiliti in sede di definizione dei progetti medesimi.
Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente ai primi sei mesi di attività del Comitato previsto dal presente articolo, i nove esperti e i nove sindaci o consiglieri di cui al secondo comma sono nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
Art. 3. (Comitato tecnico).
E' altresì costituito un Comitato tecnico che esprime i pareri richiesti dalla vigente legislazione regionale per la progettazione e l'esecuzione di opere di competenza della Regione, salvo i pareri previsti dalle leggi speciali dello Stato, ed approva i singoli progetti.
Art. 4. (Contenuti del progetto-obiettivo. Deleghe).
Il progetto-obiettivo indica gli interventi, le opere da realizzare ed i tempi di attuazione; indica, altresì, le linee fondamentali dell'organizzazione e dell'uso del territorio; stabilisce quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.
Il progetto-obiettivo stabilisce inoltre la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'elaborazione e nella esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.
Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.
Alla progettazione, all'appalto ed all'esecuzione delle opere provvede l'ente delegato sulla base di apposita delibera consiliare.
Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Con le delibere di cui al quarto comma del presente articolo debbono essere fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Per le opere, l'esecuzione delle quali è affidata alla Regione, i termini di cui al comma precedente sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.
Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal quarto comma del presente articolo i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione di stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
E' altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.
All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.
L'ente delegato presenta all'Amministrazione regionale, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori e interventi contestualmente al conto finale.
Art. 5. (Contributi).
I contributi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 della
[1] Comma così sostituito con art. 20
[2] Articolo così sostituito con art. 20