§ 3.6.61 - L.R. 18 marzo 1976, n. 31.
Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:18/03/1976
Numero:31


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e sino alla entrata in vigore della presente legge, costituisce valida documentazione, ai fini della corresponsione [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.61 - L.R. 18 marzo 1976, n. 31.

Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.

(G.U.R. 20 marzo 1976, n. 15).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e sino alla entrata in vigore della presente legge, costituisce valida documentazione, ai fini della corresponsione dell'indennità mensile prevista dagli artt. 6 e 8 della citata legge, la dichiarazione di disoccupazione resa dagli interessati presso i competenti uffici del lavoro.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 6 L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

[2] Modifica art. 15 L.R. 6 giugno 1975, n. 42.