§ 3.6.34 - Decreto P. Reg. 15 luglio 1958, n. 7.
Regolamento di polizia mineraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:15/07/1958
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento disciplina le attività previste dalla L.R. 4 aprile 1956, n. 23. Le norme di esso relative alle miniere si applicano anche alle ricerche minerarie, e quelle relative alle [...]
Art. 2.      Ai lavori nelle miniere e nelle cave, oltre le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto con esse compatibili, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del [...]
Art. 3.      Per i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie, previsti dall'art. 1 della legge, l'ufficio minerario vigila sull'osservanza delle norme della legge stessa, e del presente [...]
Art. 4.      L'esercente della miniera deve denunciare tale sua qualità, il proprio domicilio, nonché il nome, cognome e domicilio del direttore, dei capiservizio e dei sorveglianti, precisandone le mansioni.
Art. 5.      L'esercente della miniera è tenuto ad eleggere domicilio nella provincia ove si svolgono i lavori. Se i lavori si svolgono in più di una provincia, l'ingegnere capo stabilisce in quale di esse [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Prima dell'inizio dei lavori, l'esercente della cava, che abbia ottenuto l'approvazione di cui al primo comma del precedente articolo, deve denunciare il proprio nome, cognome e domicilio nonché [...]
Art. 8.      Più escavazioni attive ad opera di uno stesso esercente possono essere considerate come costituenti una cava unica, se esiste la continuità della proprietà e dell'area cui si riferisce il [...]
Art. 9.      Entro il 1° trimestre di ogni anno solare, il sindaco deve trasmettere all'ufficio minerario l'elenco delle cave attive del comune, con l'indicazione dell'esercente, della località, delle [...]
Art. 10.      I direttori delle miniere e delle cave debbono essere ingegneri ovvero periti minerari.
Art. 11.      Il numero dei tecnici laureati o diplomati compreso il direttore, adibiti in sotterraneo, presso ciascuna miniera, non deve essere inferiore ad uno per ogni 100 operai lavoranti nel sotterraneo, [...]
Art. 12.      Presso ogni miniera o cava sotterranea, l'esercente deve tenere aggiornato il piano topografico dei lavori, da esibire, a richiesta, ai funzionari dell'ufficio minerario.
Art. 13.      La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere eseguita a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni o sezioni verticali.
Art. 14.      Ogni anno, entro il mese di marzo, l'esercente consegna all'ufficio minerario una copia dei piani, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, firmata dal tecnico redattore e dal direttore [...]
Art. 15.      In caso di cessazione dei lavori di una miniera o cava, l'esercente presenta all'ufficio minerario i piani aggiornati alla data della cessazione. I piani delle miniere o cave, ove siano cessati [...]
Art. 16.      Ove lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza, l'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che gli esercenti di due o più miniere o cave limitrofe facciano redigere, da un tecnico scelto [...]
Art. 17.      Ove l'ingegnere capo giudichi insufficiente l'esattezza, la chiarezza, o le indicazioni dei piani presentati, può prescrivere all'esercente un termine per la loro regolarizzazione.
Art. 18.      Qualora l'esercente o il direttore non ottemperino alle disposizioni degli artt. 12, 13, 14 e 15 ed alle prescrizioni previste dagli artt. 16 e 17, l'ingegnere capo, previa diffida e dopo un [...]
Art. 19.      Al direttore della miniera o cava incombe la responsabilità della condotta generale dei lavori, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti di sicurezza e di prevenzione infortuni e [...]
Art. 20.      Alla fine di ogni turno di lavoro, i capiservizio ed i sorveglianti uscenti debbono informare quelli ad essi subentranti dello stato dei lavori e di tutte le circostanze aventi importanza ai [...]
Art. 21.      L'operaio ha l'obbligo di riferire al sorvegliante da cui egli dipende lo stato del suo lavoro e di segnalargli qualsiasi pericolo di cui si accorga.
Art. 22.      Ogni operaio è in obbligo di fare nel miglior modo possibile le piccole riparazioni alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature, dei cantieri e delle gallerie e fornelli, e di avvertire [...]
Art. 23.  Ogni operaio che abbia finito il suo turno di lavoro deve lasciare il sotterraneo, salvo che abbia ricevuto ordine contrario.
Art. 24.      L'esercente è tenuto ad informare preventivamente l'ufficio minerario dell'inizio dei lavori, della messa in esercizio di nuove vie sotterranee importanti, dell'inizio della preparazione o [...]
Art. 25.      Qualora presso la miniera o cava siano addetti 50 operai o più, o comunque allorché l'ingegnere capo lo richieda, a cura dell'esercente deve essere compilato un regolamento interno contenente [...]
Art. 26.      Ai lavori in sotterraneo non debbono essere adibite persone di sesso femminile, o di età inferiore ai 16 anni.
Art. 27.      Allorché l'operaio viene ammesso per la prima volta al lavoro nel sotterraneo deve, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ad un mese, essere affidato ad uno stesso operaio già [...]
Art. 28.      Non debbono essere adibite a lavori minerari le persone che dalla visita medica risultino affette da infermità o da difetti tali da menomare la sicurezza dei lavori o delle persone ad essi [...]
Art. 29.      Alle manovre di apparecchi, impianti o macchinari debbono essere solo adibite persone che ne abbiano lunga pratica o che abbiano frequentato corsi di specializzazione del ramo corrispondente, [...]
Art. 30.      La presenza delle persone nel sotterraneo deve essere controllata in modo che, in ogni momento, possano conoscersi il numero e i nomi dei presenti all'interno.
Art. 31.      Ogni cantiere o posto di lavoro ove trovisi personale deve essere ispezionato dal sorvegliante almeno una volta in ciascun turno di lavoro.
Art. 32.      Nei sotterranei di miniere e cave, nessun operaio deve lavorare isolato.
Art. 33.      Le persone addette al sotterraneo debbono essere munite, a cura dell'esercente, e sempre che lo richieda la natura dei lavori cui esse sono adibite, di maschere, occhiali di sicurezza, guanti, [...]
Art. 34.      Nei piazzali di lavoro e nei sotterranei delle miniere e cave è vietato l'ingresso alle persone non addette ai lavori, che non siano munite del permesso della direzione.
Art. 35.      Gli impianti interni ed esterni delle miniere e cave, e le attrezzature attinenti alla sicurezza, debbono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento, ed essere periodicamente [...]
Art. 36.      I dispositivi e le attrezzature di sicurezza, prescritti dai regolamenti o dall'ufficio minerario, debbono essere provveduti dall'esercente.
Art. 37.      Allorché il sotterraneo, o parte di esso, sia minacciato da un pericolo, dalla zona pericolosa deve essere allontanato il personale non addetto alla eliminazione del pericolo stesso.
Art. 38.      Qualora nel corso dei lavori si riscontri una qualsiasi anomalia che dia luogo a sospetto di grave pericolo per la sicurezza del sotterraneo il direttore deve segnalarla d'urgenza all'ingegnere [...]
Art. 39.      Nei sotterranei grisutosi ed in quelli soggetti a gravi pericoli di altra natura è obbligatorio l'impianto di un telefono di comunicazione con l'esterno.
Art. 40.      Le prescrizioni di carattere urgente impartite dai funzionari tecnici dell'ufficio minerario a tutela della sicurezza, previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge, vengono trascritte su di [...]
Art. 41.      Quando l'irregolare condotta dei lavori dipenda dalla imperizia del personale dirigente o sorvegliante, l'ingegnere capo invita l'esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza a personale [...]
Art. 42.      I provvedimenti di sicurezza debbono essere trasmessi dall'ufficio minerario all'Assessorato dell'industria e del commercio, mentre a cura dell'esercente debbono essere affissi all'albo della [...]
Art. 43.      In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte con determinazione dell'ingegnere capo, questi, ove ritenga necessario vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori, a [...]
Art. 44.      La determinazione dell'ingegnere capo, agli effetti del presente regolamento, è notificata all'esercente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo del sindaco del [...]
Art. 45.      In caso d'urgenza per il salvataggio o per prevenire imminenti pericoli, il più elevato in grado dei tecnici o sorveglianti presenti, sino all'arrivo dell'ingegnere capo o del funzionario [...]
Art. 46.      I provvedimenti di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1893, n 184, sono adottati dall'Assessore all'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo, sentito il Consiglio regionale delle [...]
Art. 47.      Ogni addetto alla sicurezza deve possedere i requisiti seguenti:
Art. 48.      Gli operai che aspirano ad essere eletti alla carica di addetto alla sicurezza ne danno comunicazione alla direzione, la quale compila la lista dei candidati, accertati i requisiti di essi ai [...]
Art. 49.      L'esercente è tenuto a comunicare all'ufficio minerario, entro dieci giorni dall'elezione, il nome dell'addetto alla sicurezza eletto dagli operai, unitamente a quello dell'addetto da lui [...]
Art. 50.      Gli addetti alla sicurezza hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare congiuntamente alla visita di lavori [...]
Art. 51.      L'addetto alla sicurezza il quale riscontri una manchevolezza o deficienza, capace di dar luogo a pericolo, nei lavori o negli impianti, la segnala nell'apposito registro, unitamente ai [...]
Art. 52.      Ogni provvedimento a carico di un addetto alla sicurezza è soggetto alla preventiva approvazione dell'ingegnere capo.
Art. 53.      Ogni infortunio, per il quale esiste l'obbligo di denuncia ai fini dell'assicurazione obbligatoria, deve essere denunziato dall'esercente o dal direttore, entro il termine di due giorni, [...]
Art. 54.      Deve essere pure data immediata comunicazione all'ufficio minerario allorché si verifichino emanazioni di gas nocivi, accensioni o scoppi di gas o di polveri, allagamenti, avvenimenti [...]
Art. 55.      Lo stato delle cose nel luogo dove si sia verificato l'infortunio grave deve essere lasciato inalterato, salvo il caso che ciò possa dar luogo ad altri pericoli, sino all'arrivo di un [...]
Art. 56.      In caso di infortunio grave, il funzionario dell'ufficio minerario, incaricato delle constatazioni, accerta tutte le circostanze che si collegano con l'infortunio, raccoglie le testimonianze e [...]
Art. 57.      L'esecuzione di fori di sonda per ricerca o coltivazione di sostanze minerali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo. Nella domanda di autorizzazione l'esercente deve [...]
Art. 58.      Per quanto attiene alla tutela del giacimento, l'esercente è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'operato dell'appaltatore da lui adibito.
Art. 59.      Per i sondaggi da praticare a partire da un sotterraneo, e se la lunghezza di ciascuno di essi non supera 50 metri, l'autorizzazione di cui al precedente art. 57 può essere accordata mediante [...]
Art. 60.      L'ufficio minerario tiene un registro nel quale sono annotati, per ogni sondaggio eseguito nel distretto:
Art. 61.      I fori di sonda per la ricerca o la coltivazione di sostanze minerali non debbono essere ubicati a distanza minore di:
Art. 62.      L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che l'impianto del sondaggio venga circondato con una recinzione.
Art. 63.      Gli impianti di perforazione, comprese le attrezzature accessorie, debbono avere caratteristiche adeguate al lavoro da compiere, in relazione al programma.
Art. 64.      Il macchinario e le attrezzature di ogni genere debbono trovarsi sempre in condizioni di efficienza rispondenti alle esigenze del loro impiego.
Art. 65.      Il piano di manovra, i ponteggi e le scale debbono avere sufficiente resistenza e non debbono essere sdrucciolevoli.
Art. 66.      Il piano di manovra, le scale, le piattaforme, le passerelle debbono essere tenuti puliti da grasso, fango od altre sostanze sdrucciolevoli.
Art. 67.      Le parti in movimento dei macchinari, che diano luogo a pericoli per le persone, debbono essere protette con idonei ripari.
Art. 68.      Il personale addetto al sondaggio deve essere munito di elmetto di protezione e deve avere vestiario, calzature e guanti adatti alle esigenze del proprio lavoro.
Art. 69.      Avanti che sia dato inizio alla perforazione deve essere verificato il regolare funzionamento dei macchinari ed apparecchi essenziali, quali i motori, le trasmissioni, le pompe, gli argani, le [...]
Art. 70.      Ogni cantiere deve essere convenientemente attrezzato per la esecuzione delle manovre occorrenti per lo spostamento di materiale pesante o comunque pericoloso.
Art. 71.      Le manovre alle aste od alle tubazioni debbono essere compiute dall'operaio addetto stando sull'apposita piattaforma.
Art. 72.      All'inizio di ogni operazione che sottoponga la torre a sforzi eccezionali, nessuno deve trattenersi sui ponteggi e sul piano di manovra, eccezion fatta per il solo operatore dell'argano.
Art. 73.      Le pompe non devono essere azionate a pressione superiore a quella consentita dalla loro capacità di prestazione, che deve essere specificata chiaramente sulla loro targhetta.
Art. 74.      Durante l'introduzione di una fune nel foro per calarvi attrezzi è vietato trattenersi sul piano di manovra presso la fune, ove esiste pericolo per il caso che essa non discenda regolarmente
Art. 75.      Presso ogni sonda o cantiere di produzione e presso ogni impianto di compressione di gas deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso col relativo corredo pronto all'uso.
Art. 76.      Presso ogni sondaggio deve essere tenuto aggiornato e a disposizione dell'ufficio minerario un giornale sul quale vanno annotati: le operazioni eseguite ed i loro essenziali dettagli; le [...]
Art. 77.      L'esercente deve informare col mezzo più rapido l'ufficio minerario di ogni incidente di sondaggio e di ogni altro evento che possa pregiudicare il previsto svolgimento del piano di lavoro o che [...]
Art. 78.      Entro i primi dieci giorni di ciascun mese l'esercente deve trasmettere all'ufficio minerario il profilo completo del sondaggio e tutti gli elementi rilevanti.
Art. 79.      L'esercente deve informare l'ufficio minerario di ogni manifestazione di idrocarburi o di energia endogena, di qualsiasi entità, incontrata con il sondaggio.
Art. 80.      L'esercente è tenuto a porre in atto i mezzi e gli accorgimenti occorrenti ad impedire che i fluidi di ogni genere incontrati nella perforazione sfuggano al controllo.
Art. 81.      L'esercente deve dare avviso all'ufficio minerario dell'avvenuta ultimazione del sondaggio, entro 15 giorni da questa.
Art. 82.      E' vietato di dar luogo al recupero delle colonne di rivestimento senza che sia approvato dall'ingegnere capo il programma di lavoro relativo. Tale programma si intende tacitamente approvato se [...]
Art. 83.      Le prescrizioni dell'ingegnere capo, dirette alla tutela della sicurezza o della preservazione del giacimento eventualmente esistente e della sua energia sono emanate ai sensi degli artt. 40, [...]
Art. 84.      Le norme del presente capo si applicano, in aggiunta a quelle del capo VIII, qualora il foro di sonda abbia profondità maggiore di 500 metri, oppure sia diretto alla ricerca o coltivazione di [...]
Art. 85.      Ogni pozzo in perforazione deve essere munito di apparecchiature di prevenzione delle eruzioni libere e di controllo dell'erogazione dei fluidi captati. Nei pozzi di ricerca di idrocarburi, tale [...]
Art. 86.      All'inizio di ciascun turno di lavoro devesi verificare il buon funzionamento delle apparecchiature di prevenzione. Le riparazioni eventualmente occorrenti devono essere effettuate al più presto [...]
Art. 87.      Il personale di sonda deve essere preventivamente istruito sulle manovre da eseguire in caso di manifestazioni eruttive del pozzo, o di incendio.
Art. 88.      Il foro deve essere mantenuto, sempre che sia possibile, pieno fino alla bocca del liquido di circolazione che in appresso sarà denominato fango.
Art. 89.      Sul luogo del sondaggio, oltre alla ordinaria scorta di materiali per la preparazione dei fanghi normali, deve tenersi una sufficiente riserva:
Art. 90.      L'impianto del fango deve poter permettere la normale circolazione e l'eventuale correzione dei fanghi, indipendentemente dalla preparazione di fanghi nuovi. Esso deve comprendere vasche di [...]
Art. 91.      Nelle formazioni in cui sia nota o possibile la presenza di orizzonti con idrocarburi, di caratteristiche incognite, l'inizio dell'estrazione di colonne di aste o di tubazioni deve essere fatto [...]
Art. 92.      Ogni impianto destinato a perforare a profondità maggiore di 500 metri deve comprendere almeno due pompe di circolazione del fango.
Art. 93.      Nei casi in cui possa essere sicuramente escluso ogni pericolo di incontro di fluidi sotto pressioni capaci di dar luogo ad eruzioni, l'ingegnere capo può consentire deroghe alle norme contenute [...]
Art. 94.      La perforazione con impiego di fluido di circolazione gassoso è subordinata all'autorizzazione da parte dell'ingegnere capo, il quale ha facoltà di prescrivere le misure di sicurezza [...]
Art. 95.      Nel caso che siano da temere manifestazioni eruttive, debbono essere adottate misure precauzionali atte a permettere al personale di allontanarsi, ove occorra, rapidamente e sicuramente dal [...]
Art. 96.      Il piano di manovra, quando è alto più di un metro dal suolo, deve possedere due vie di uscita su due lati opposti della torre.
Art. 97.      Gli operai non debbono indossare, sul lavoro, indumenti molto sporchi di olio.
Art. 98.      Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento dei fori di sonda debbono essere eseguite come segue: le colonne di guida e di ancoraggio debbono essere cementate dalla loro scarpa sino alla [...]
Art. 99.      Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento debbono essere verificate a mezzo di termometria, ed occorrendo con prove di tenuta o con altri metodi adatti. Le cementazioni, quando sia [...]
Art. 100.      Le prove di strato sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:
Art. 101.      L'esercente deve informare l'ufficio minerario, con preavviso di 10 giorni almeno, od al più presto in caso d'urgenza, della esecuzione di chiusure di acqua o cementazioni, di prove di strato o [...]
Art. 102.      I motori a combustione interna installati a distanza minore di 30 metri da pozzi in perforazione o in produzione, da serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono essere tali da [...]
Art. 103.      Entro un raggio di 30 metri da fori di sonda o pozzi, dai serbatoi di idrocarburi, da compressori di gas o da depositi di materiali infiammabili, è vietato accendere fuochi, usare lampade ed [...]
Art. 104.      Entro un raggio di 50 metri da fori di sonda o pozzi per idrocarburi, e di 30 metri da serbatoi di idrocarburi e compressori di gas è vietata l'installazione di caldaie a vapore o di apparecchi [...]
Art. 105.      I serbatoi di olii combustibili, per i motori o per altri servizi, debbono essere situati a distanza maggiore di 30 metri dalla sonda.
Art. 106.      Su ogni sonda, presso ogni pozzo o serbatoio di idrocarburi, nei locali di macchinari, ed ovunque esista pericolo di accensione di liquidi o gas, deve tenersi pronto all'uso un adeguato numero [...]
Art. 107.      Gli impianti elettrici, per le loro parti site a meno di 30 metri da fori di sonda, pozzi o serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono soddisfare ai requisiti seguenti:
Art. 108.      Le cantine devono essere mantenute sgombre da fango, acqua, olio od altri liquidi e, se non hanno spurgo naturale, debbono potere essere vuotate mediante eiettore.
Art. 109.      L'apparecchiatura di testa di ogni pozzo produttivo deve essere protetta da recinto a gabbia che impedisca alle persone non addette di accedervi.
Art. 110.      I serbatoi di idrocarburi, che servono alla raccolta della produzione di uno o più pozzi, debbono essere situati a distanza non minore di 50 metri da ciascun pozzo.
Art. 111.      Ogni apertura di sfogo del gas dal serbatoio di idrocarburi liquidi deve essere connessa ad una condotta che scarichi il gas a distanza non minore di 15 metri dalla parete del serbatoio, o ad un [...]
Art. 112.      Ogni serbatoio per idrocarburi liquidi deve essere circondato da un terrapieno o da un muro di cinta, tale da poter contenere, in caso di falla, tutto il liquido di cui il serbatoio è capace.
Art. 113.      Ogni serbatoio metallico deve essere provvisto di almeno due prese di terra collegate a punti diametralmente opposti della base. Il tetto deve essere elettricamente collegato con il corpo del [...]
Art. 114.      La pulizia e manutenzione dei serbatoi deve essere fatta da personale idoneo e sotto la guida di un sorvegliante che sia a conoscenza degli accorgimenti necessari alla prevenzione degli incendi [...]
Art. 115.      Per pulire o provare condotte che abbiano contenuto liquidi e gas infiammabili non deve essere usata aria, a meno che dette condotte non siano state preventivamente lavate con acqua.
Art. 116.      Senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, è vietato fare scavi a cielo aperto o in sotterraneo per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanza orizzontale minore di:
Art. 117.      L'ingegnere capo può prescrivere, per la tutela della sicurezza, distanze maggiori di quelle indicate nel precedente art. 116.
Art. 118.      Chi intenda eseguire scavi per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, deve farne domanda all'ingegnere capo. Questi provvede [...]
Art. 119.      Nel caso di scavi ubicati a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, e non autorizzate come prescritto, l'ingegnere capo ordina la sospensione dei lavori, ovvero invita [...]
Art. 120.      Ogni scavo a cielo aperto deve essere provvisto di piazzale pianeggiante adiacente alla fronte di abbattimento, di dimensioni proporzionate all'altezza ed alla estensione di questa ed alle [...]
Art. 121.      In ogni escavazione a cielo aperto devesi vigilare a che la fronte di abbattimento non presenti pericoli per distacchi di roccia. Le porzioni di roccia mal sicure, sulla fronte od al ciglio, [...]
Art. 122.      La distanza dal ciglio di ogni scavo a giorno e dal piede di ogni discarica al limite del campo della concessione o della ricerca non deve essere minore di dieci metri. Ove si tratti di una [...]
Art. 123.      La fronte di abbattimento, ove si operi lo scavo a giorno mediante escavatrice meccanica, deve avere il ciglio a tale altezza da essere raggiungibile dagli organi di scavo della macchina.
Art. 124.      Nel caso di cave limitrofe, la lavorazione deve essere condotta in modo da non creare pericoli alle persone addette ad altre zone.
Art. 125.      Nel caso di due escavazioni a giorno limitrofe, l'ingegnere capo può disporre l'abbattimento del diaframma causato dalla suddetta configurazione e prescrivere le cautele occorrenti.
Art. 126.      Ogni discarica delle miniere o cave deve, per quanto possibile, non ricoprire masse utili suscettibili di successiva coltivazione, e non creare disturbi a lavorazioni vicine.
Art. 127.      Nel rovesciamento dei vagonetti alle discariche, per lo scarico di materiali, deve essere impedita, con dispositivi idonei, la caduta del vagonetto.
Art. 128.      Prima del brillamento delle mine nei lavori a giorno, devono prendersi tutte le precauzioni necessarie alla sicurezza delle persone che si trovano presso i lavori o nei luoghi circostanti. Entro [...]
Art. 129.      Ove lo sparo avvenga in prossimità di strade pubbliche, sono obbligatorie le precauzioni seguenti:
Art. 130.      Le mine destinate al distacco di una grande massa di materiale non debbono essere praticate senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, sentita l'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 131.      La manovra di massi o blocchi mediante binde o martinetti deve essere fatta con gli accorgimenti atti ad evitare che essi possano cadere o ribaltare pericolosamente.
Art. 132.      E' vietato di riquadrare i blocchi nei luoghi ove la ripidità del terreno o la vicinanza della fronte della cava diano luogo a pericolo.
Art. 133.      Gli operai addetti alla squadratura dei blocchi, esposti al pericolo di lesioni causate da scaglie di pietra, debbono portare, durante il lavoro, adatti occhiali di protezione.
Art. 134.      E' vietato l'abbrivio dei massi di qualsiasi natura ed è solo permesso di gettare dai piazzali, con le debite precauzioni, i detriti di volume inferiore ad un quarantesimo di metro cubo. Si può [...]
Art. 135.      Ogni scavo a cielo aperto, anche se la lavorazione sia inattiva, deve essere munito, ove occorra, ed a cura dell'esercente, di ripari tali da eliminare il pericolo della caduta di persone.
Art. 136.      In caso dell'apertura di una nuova miniera, o di importanti variazioni nel metodo di coltivazione di una esistente, l'esercente è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio minerario, con [...]
Art. 137.      Nelle coltivazioni per pilastri o per camere, i pilastri e i diaframmi delle camere debbono avere ubicazione, orientamento e spessore tali da garantire la stabilità del sotterraneo.
Art. 138.      Nei cantieri di coltivazione aventi un solo accesso la lunghezza del percorso, a partire dalla via da cui l'accesso si dirama, sino al luogo più lontano dalla diramazione, non deve essere [...]
Art. 139.      Nelle coltivazioni minerarie nelle quali si fa uso di ripiena, questa dovrà seguire i lavori di abbattimento in modo che venga costantemente evitata la formazione di vuoti eccessivi.
Art. 140.      Qualora l'abbattimento, in una via o cantiere sotterraneo, si presenti pericoloso per la natura della roccia o del minerale, o per altra ragione, il sorvegliante, chieste, se occorre, istruzioni [...]
Art. 141.      Il disgaggio va compiuto con sbarre di sufficiente lunghezza, affinché l'operaio possa evitare di essere investito dal materiale che egli abbatte.
Art. 142.      Ove la natura e le condizioni delle rocce lo richiedano, i pozzi, le vie ed i cantieri sotterranei, e le cavità in genere cui debbano accedere persone, debbono essere muniti di armature di [...]
Art. 143.      Presso la miniera o cava sotterranea deve trovarsi sufficiente quantità di legname od altro materiale, destinato all'armamento.
Art. 144.      Il materiale occorrente per l'armatura dei cantieri deve trovarsi in posti prestabiliti prossimi al cantiere.
Art. 145.      Le armature di sostegno ed i rivestimenti debbono essere ad efficace contatto con le rocce da sostenere, e con adatti riempimenti deve essere colmato l'intervallo fra roccia ed armatura.
Art. 146.      Il disarmo delle armature deve essere eseguito da operai pratici di tale lavoro, adoperando, ove occorra, appositi attrezzi che permettano di tirare i sostegni da disarmare, stando a distanza.
Art. 147.      Salvo il caso di emergenza, è vietato rimuovere, senza il permesso del sorvegliante, armature, tavole, ponteggi, od altri materiali in opera.
Art. 148.      Gli operai, che lavorano nel pozzo fuori della gabbia debbono essere protetti, mediante appositi ponteggi, dalla caduta di corpi.
Art. 149.      Se in un pozzo si svolge lavoro pel suo approfondimento, il personale che trovasi al fondo deve avere a disposizione il mezzo per allontanarsi rapidamente in caso di pericolo.
Art. 150.      E' vietato gettare materiali nei fornelli o pozzi di sgombro non muniti di chiusura allo sbocco inferiore, se prima non è stato avvertito il personale che si trovi presso lo sbocco anzidetto, e [...]
Art. 151.      Chiunque debba compiere lavori nei pozzi, nei fornelli, e nelle discenderie molto inclinate o su fronti di abbattimento alte e ripide, deve, se manca un appoggio sicuro o se esiste pericolo di [...]
Art. 152.      Lo scavo di pozzi aventi lunghezza maggiore di 50 metri, od il loro approfondimento oltre tale lunghezza, è subordinato all'approvazione del relativo progetto esecutivo, da parte dell'ingegnere [...]
Art. 153.      Nelle miniere e nelle cave, si può fare uso soltanto degli esplodenti classificati ai sensi della legge e del regolamento di pubblica sicurezza.
Art. 154.      L'ingegnere capo ha facoltà di vietare l'uso, in una lavorazione mineraria, di un esplodente che egli ritenga non sufficientemente sicuro.
Art. 155.      I depositi permanenti di esplodenti, presso le miniere e cave, sono distinti in depositi esterni e depositi interni.
Art. 156.      Nel sotterraneo delle miniere e delle cave può tenersi solo la quantità di esplodente occorrente per una giornata di lavoro.
Art. 157.      Ai fini del presente regolamento, è definito riservetta il deposito sotterraneo di esplodenti, della miniera o cava, destinato a contenere le quantità di esplodente di cui ai primi due commi del [...]
Art. 158.      La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta la stabilità dei cantieri vicini, delle gallerie o dei pozzi principali di accesso, di circolazione o di [...]
Art. 159.      La galleria o le gallerie di accesso alla riservetta debbono avere un gomito ad angolo retto, se il deposito è destinato a contenere non più di 25 kg. di esplodenti di seconda categoria, o 50 [...]
Art. 160.      La riservetta deve essere ventilata, e l'aria proveniente dalla ventilazione di essa deve essere condotta alla corrente di riflusso senza passare per vie di normale circolazione o per cantieri [...]
Art. 161.      La galleria di accesso alla riservetta, nel sito ove essa si dirama dalla galleria di servizio, deve essere munita di cancello di ferro, con serratura a chiave. La camera di deposito della [...]
Art. 162.      E vietato tenere in deposito nella riservetta esplosivi contenenti più del 10 per cento di nitroglicerina, se la temperatura nel locale supera i 30 gradi centigradi, od è inferiore ad 8 gradi. [...]
Art. 163.      Nella riservetta l'esplodente viene conservato nell'imballaggio stesso con cui è fornito dal fabbricante.
Art. 164.      L'ingegnere capo può prescrivere che la riservetta destinata a contenere più di 50 kg. di dinamite od esplodenti affini, sia del tipo a colombaio, nel quale le casse di esplodente siano poste [...]
Art. 165.      E' vietato tenere nello stesso locale la polvere pirica assieme ad esplosivo di altra specie.
Art. 166.      Nei luoghi di deposito o di custodia degli esplodenti è vietato fumare, od accendere od introdurre materie infiammabili.
Art. 167.      Ogni manipolazione di materie esplodenti deve essere fatta in locale lontano da quello di deposito.
Art. 168.      Per i sotterranei non provvisti di deposito di esplodenti, la consegna dell'esplodente al personale addetto alla confezione o sparo delle mine deve essere fatta in misura non eccedente al [...]
Art. 169.      Il quantitativo di esplodente, da consegnarsi al personale incaricato di distribuirlo per l'impiego, è determinato da persona designata dal direttore.
Art. 170.      Per il trasporto degli esplodenti, oltre alle norme stabilite dalla legge o dal regolamento di pubblica sicurezza, devono usarsi le seguenti cautele:
Art. 171.      Il caricamento e l'accensione delle mine debbono essere affidati solo a personale che abbia buona pratica di tale lavoro e conoscenza dei relativi pericoli.
Art. 172.      Le cariche degli esplodenti classificati di seconda categoria debbono essere innescate solo immediatamente prima del loro impiego.
Art. 173.      I fori da mina devono essere praticati in modo da evitare che possano incontrarsi con altri fori già caricati o da caricare.
Art. 174.      Le polveri piriche od in genere gli esplodenti sciolti classificati nella prima categoria debbono essere usati in cartocci.
Art. 175.      Le cariche di dinamite o di altri esplodenti classificati nella seconda categoria debbono essere spinte entro i fori di mina solo mediante bacchette di legno.
Art. 176.      Le micce, prima di essere adoperate, devono essere esaminate accuratamente per assicurarsi che non siano rotte o deteriorate. La loro lunghezza deve essere sufficiente per dar tempo a chi le [...]
Art. 177.      Quando non esistono luoghi idonei per ripararsi dalle proiezioni di roccia derivanti dalle esplosioni di mine, si devono predisporre adatti ripari od impiegare il tiro elettrico a distanza [...]
Art. 178.      Quando la volata è composta da più di dieci mine, il brillamento deve essere fatto elettricamente o con l'impiego di miccia detonante
Art. 179.      Prima di collegare le mine ai mezzi di accensione elettrica o prima di accendere le micce delle mine comuni, l'incaricato del brillamento deve assicurarsi che le vie di accesso al sito delle [...]
Art. 180.      Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di idoneo esploditore o di apposito circuito a tensione non superiore a 260 volt. In questo secondo caso la linea di accensione deve [...]
Art. 181.      Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico durante le manifestazioni temporalesche.
Art. 182.      Nell'ultimo tratto della linea di brillamento, prossimo alle mine, fino ad un massimo di metri 100, si possono usare linee volanti solo se costituite da conduttori isolati tenuti sollevati da [...]
Art. 183.      Gli esploditori portanti devono essere muniti di un dispositivo staccabile di azionamento o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa venir chiuso; tale [...]
Art. 184.      E' vietato lasciare senza sorveglianza i fori già caricati, a meno che non si provveda allo sbarramento del cantiere dove essi si trovano.
Art. 185.      Avvenuto lo sparo delle mine, il sorvegliante o chi per esso, prima di consentire la ripresa dei lavori, deve accertare che i prodotti dell'esplosione siano stati dispersi.
Art. 186.      Nel caso di colpo mancato, o di carica residuale rimasta in un foro, si devono osservare le norme seguenti:
Art. 187.      E' vietato caricare ulteriormente una mina rimasta inesplosa, o ricaricare il foro lasciato da una mina, od intestare un nuovo foro sul troncone residuo di un foro di mina precedente.
Art. 188.      La distruzione di esplodenti comunque alterati, od il disgelamento delle materie esplodenti, deve farsi secondo le disposizioni date dal direttore, soltanto di giorno, all'aperto, ad opera di [...]
Art. 189.      E vietato asportare esplodenti dalla miniera o cava senza permesso del direttore.
Art. 190.      L'impiego degli esplodenti, in ogni miniera o cava, è disciplinato da un regolamento interno che concerne:
Art. 191.      Nei sotterranei, o parti di sotterranei, grisutosi debbono osservarsi, in aggiunta alle norme previste nel capo XIII, le seguenti misure:
Art. 192.      Le norme del presente articolo si applicano ai sotterranei o parti di sotterranei pericolosi per la presenza di polveri di carbone:
Art. 193.      L'ingegnere capo può prescrivere, per le miniere o cave sotterranee che ritenga pericolose per l'accensione olo scoppio di gas o polveri, che lo sparo delle mine sia fatto in un intervallo fra [...]
Art. 194.      Ogni galleria principale di carreggio deve avere sufficiente larghezza per lasciare, almeno da un lato del binario, spazio bastevole a che una persona possa sostarvi senza pericolo di essere [...]
Art. 195.      Sulle vie aventi inclinazione maggiore del cinque per cento è vietato il carreggio a mano dei vagonetti, tranne che per brevi tratti lunghi meno di dieci metri, e sempre che l'inclinazione in [...]
Art. 196.      Eccezione fatta del disposto dell'art. 204, è vietato salire o viaggiare sui vagonetti in moto. E vietato di agganciare o sganciare i vagonetti mentre si trovano in movimento. Se il treno è [...]
Art. 197.      I materiali o gli attrezzi caricati sui vagonetti, non devono sporgere lateralmente dalla cassa, e devono essere disposti od assicurati in modo da non poter cadere durante il movimento del [...]
Art. 198.      Due o più vagonetti che vengano mossi insieme devono essere uniti fra loro con adatti organi di collocamento, costituiti in modo da evitare qualsiasi distacco accidentale. Nessun elemento di [...]
Art. 199.      Allorché singoli vagonetti o convogli si succedono su di una stessa via, deve intercorrere fra essi una distanza non minore di dieci metri per carreggio a mano, e di venti per trazione animale o [...]
Art. 200.      Il carreggio a trazione animale va fatto a passo d'uomo.
Art. 201.      Dinanzi ad ogni vagonetto, o treno di vagonetti, deve tenersi, durante il moto, una lampada accesa a luce non colorata, visibile a chi si trovi di fronte al veicolo o treno.
Art. 202.      I vagonetti adoperati in gallerie particolarmente basse, o con armature soggette ad abbassamenti, debbono essere muniti di maniglie disposte nelle pareti frontali o contenute in appositi [...]
Art. 203.      Se il trasporto si effettua con animali da tiro o con locomotore, i vagonetti deragliati debbono rimettersi sul binario solo dopo avere taccato l'animale o fermato il locomotore.
Art. 204.      Nel trasporto con catene e con funi continue, è proibito di prendere posto sui vagonetti.
Art. 205.      Deve essere sospeso il funzionamento di locomotori elettrici non di sicurezza contro il grisù od a combustione interna nelle gallerie ove si costati una percentuale di grisù maggiore dello 0,5%.
Art. 206.      Nei sotterranei pericolosi per presenza di grisù è vietato il deposito, in quantità superiori al consumo della giornata lavorativa, di combustibili liquidi destinati all'azionamento dei [...]
Art. 207.      L'ingegnere capo, ove ritenga che il carreggio principale di una miniera o cava vada particolarmente disciplinato, ai fini della sicurezza, invita l'esercente ad emanare un regolamento interno [...]
Art. 208.      Le norme per il trasporto interno con vagonetti isolati o riuniti in treni valgono anche, in quanto applicabili, per il trasporto esterno.
Art. 209.      Per il trasporto a giorno su rotaie mediante locomotive o locomotori è prescritto quanto segue:
Art. 210.      Le pareti naturali, il rivestimento, l'armamento ed i guidaggi dei pozzi debbono essere periodicamente ispezionati da personale appositamente incaricato. Tali ispezioni debbono essere [...]
Art. 211.      Il trasporto nei pozzi deve essere fatto mediante apparecchi guidati (gabbie, cassoni di estrazione, benne).
Art. 212.      Le costruzioni e gli edifici sopra i pozzi devono essere fatti con materiali incombustibili. In essi, è vietato depositare materie infiammabili.
Art. 213.      Le macchine di estrazione dei pozzi debbono soddisfare alle norme che seguono:
Art. 214.      Le stazioni sotterranee dei pozzi devono essere collegate, a mezzo di apparecchi di segnalazione, fra loro e con la stazione a giorno, e questa con il locale della macchina di estrazione.
Art. 215.      Il servizio di estrazione deve essere regolato da apposite segnalazioni, chiaramente percettibili.
Art. 216.      Il macchinista deve mettere in moto la macchina di estrazione soltanto dopo avere avuto il segnale relativo.
Art. 217.      Le benne e i vagonetti caricati sulle gabbie non devono essere riempiti sino all'orlo. E' vietato mettere in essi oggetti sporgenti senza legarli alla fune di estrazione o ai montanti delle [...]
Art. 218.      Gli operai ricevitori, comandati alle stazioni dei pozzi, sono tenuti a non abbandonare il loro posto durante il servizio. Gli ordini che essi danno, relativi all'estrazione, devono essere [...]
Art. 219.      Le ricette attraverso le quali si svolge il transito di vagonetti o di persone, debbono essere munite di dispositivi che chiudano automaticamente l'accesso verso il pozzo, allorché la gabbia non [...]
Art. 220.      I macchinisti addetti ai pozzi di estrazione ed ai piani inclinati, i conducenti di locomotive e di locomotori, gli operai adibiti alla manovra degli argani, o di congegni riguardanti i vari [...]
Art. 221.      Le funi metalliche impiegate per trasporto di persone nei pozzi o nei piani inclinati debbono essere caricate nella misura massima di un ottavo, al più, della loro resistenza. Nel computo di [...]
Art. 222.      Per ciascuna fune impiegata, in pozzi o piani inclinati, per trasporto di persone, deve tenersi nota, in apposito registro, ed a cura del direttore, dei dati seguenti:
Art. 223.      Prima di essere impiegata per il trasporto del personale, ogni fune deve essere provata con trasporto di materiale a pieno carico per almeno venti viaggi.
Art. 224.      Il macchinista ed i ricevitori, prima del lavoro, debbono assicurarsi del regolare stato di funzionamento del macchinario di estrazione, dei dispositivi meccanici nelle ricette, e delle funi. [...]
Art. 225.      Una verifica dettagliata del macchinario e delle installazioni di estrazione deve essere fatta almeno ogni quindici giorni dal personale competente incaricato dal direttore. Il risultato della [...]
Art. 226.      Le funi di estrazione e, per gli impianti che ne siano muniti, le funi di equilibrio debbono essere verificate accuratamente su tutta la loro lunghezza almeno ogni 15 giorni. La verifica deve [...]
Art. 227.      Dopo trenta mesi dalla data di installazione la fune adibita al trasporto di persone non deve essere più impiegata per tale trasporto. Tale impiego può essere prolungato di sei mesi, se una [...]
Art. 228.      Per ogni impianto abilitato al trasporto di personale, normale o d'emergenza, deve essere tenuta pronta di riserva, in miniera, una fune per ciascuna fune di sospensione e inoltre, per gli [...]
Art. 229.      Gli argani azionati a mano debbono essere muniti di arpionismi di arresto, che impediscano inversioni di moto non volute.
Art. 230.      Il freno di sicurezza dell'argano del piano inclinato deve essere capace di arrestare in modo sicuro il carico più pesante, anche non contrappesato, e deve essere congegnato in modo che, [...]
Art. 231.      Ove il freno dell'argano del piano inclinato sia pneumatico, l'azione di frenatura deve avvenire in seguito a diminuzione di pressione.
Art. 232.      Il collegamento della fune con i vagonetti o con i contrappesi del piano inclinato, o dei vagonetti tra loro, deve essere fatto in modo da escludere ogni possibilità di sganciamento accidentale. [...]
Art. 233.      E' vietato che la galleria di carreggio sia in prosieguo e nella stessa direzione del piano inclinato, tranne che per il tratto di galleria necessario per le manovre dei vagonetti. In casi [...]
Art. 234.      Le funi per i piani inclinati sono soggette, per quanto applicabili, alle norme per le funi adibite al trasporto nei pozzi.
Art. 235.      Presso ogni piano inclinato deve esistere a servizio di esso un mezzo di segnalazione sicuro e di agevole interpretazione. Le relative istruzioni devono essere affisse nei luoghi in cui i [...]
Art. 236.      E' vietato di prendere posto sui vagonetti o sui carrelli portanti dei piani inclinati, per i quali non sia autorizzato il trasporto di persone.
Art. 237.      Alla sommità dei piani inclinati devono esistere apparecchi di arresto capaci di impedire l'immissione non voluta dei vagonetti sul piano inclinato.
Art. 238.      Ogni sotterraneo minerario deve sboccare all'esterno mediante due vie distinte, sempre accessibili agli operai occupati nei cantieri e posti di lavoro del sotterraneo stesso.
Art. 239.      Il personale addetto al sotterraneo deve venire edotto, a cura dei sorveglianti, di tutte le uscite a giorno utilizzabili in caso di pericolo.
Art. 240.      Per raggiungere il posto di lavoro nel sotterraneo, e ritornare a giorno, ogni operaio deve transitare soltanto attraverso le vie all'uopo destinate. Queste, nel circuito della ventilazione. [...]
Art. 241.      I pozzi, i fornelli, e tutte le altre vie inclinate sul piano orizzontale più di trentacinque gradi, debbono essere muniti allo sbocco superiore di idonei ripari, atti ad impedire cadute [...]
Art. 242.      Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere custodite o tenute chiuse con cancelli disposti in modo da potersi, in caso di bisogno, aprire dall'interno verso fuori.
Art. 243.      Ogni pozzo destinato al transito di persone deve essere munito di scala sicura a rampe inclinate, se possibile, e con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non più di otto metri.
Art. 244.      Nei pozzi ed altre vie sotterranee ove sia stato segnalato qualche pericolo deve vietarsi il transito degli operai, sino a quando un sorvegliante le abbia visitate e dichiarate sicure, e salvo [...]
Art. 245.      Alla cessazione dei lavori, l'esercente ha l'obbligo di provvedere alla stabile chiusura di tutti gli imbocchi del sotterraneo della miniera, in modo che sia tutelata la sicurezza delle persone.
Art. 246.      Il transito del personale con mezzi meccanici nei pozzi o nei piani inclinati è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive il limite di velocità delle gabbie e dei [...]
Art. 247.      La velocità della gabbia, nel trasporto di persone, non deve superare la metà di quella con cui essa normalmente viaggia nel trasporto di materiali.
Art. 248.      Le gabbie di estrazione che servono a trasporto di persone devono essere munite di efficienti paracadute atti a formarle entro un congruo spazio, in caso di rottura della fune. Esse devono [...]
Art. 249.      Ogni impianto di estrazione, nel quale il trasporto di persone avviene con velocità della gabbia superiore a 4 metri al secondo, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza, oltre a [...]
Art. 250.      La gabbia che trasporta il personale può contenere gli arnesi di lavoro ad esso appartenenti, purché non ingombranti. Nessun oggetto deve sporgere dalla gabbia.
Art. 251.      E' vietato di transitare mediante la benna stando in piedi sull'orlo di essa, o servirsi per transito di una benna piena di materiale. La benna deve essere collegata alla fune con non meno di [...]
Art. 252.      I carrelli per il transito di persone nei piani inclinati debbono essere muniti di sedili e di ripari laterali.
Art. 253.      I piani inclinati adibiti a trasporto di persone, o i relativi carrelli, debbono essere muniti di dispositivi atti a fermare i carrelli in caso di rottura della fune.
Art. 254.      Gli impianti pel trasporto del materiale nelle gallerie, nei piani inclinati, e nei pozzi, non debbono essere adoperati per trasporto di persone se non sono attrezzati a tale scopo.
Art. 255.      Per le funicolari e teleferiche a servizio di miniere, ricerche e cave, la sorveglianza sull'applicazione delle norme di sicurezza vigenti è affidata all'ufficio minerario, anche per le parti [...]
Art. 256.      L'esercente di trasporti di blocchi con funicolari, o piani inclinati, o mediante lizzatura, deve fare al sindaco del comune in cui trovasi la cava una denuncia a norma dell'art. 6 del presente [...]
Art. 257.      Ogni oggetto caricato sui carrelli delle teleferiche deve essere sistemato, ed ove occorre assicurato, in modo che non possa cadere.
Art. 258.      E' vietato il trasporto dei massi su vie di lizza che abbiano pendenza superiore al 100 per cento, ossia inclinazione maggiore di quarantacinque gradi, senza il permesso dell'ingegnere capo.
Art. 259.      Gli esercenti delle cave che si servono di una via di lizza, o l'impresa di lizzatura che ha il contratto di esercizio di tale via, devono provvedere a installare e mantenere costantemente in [...]
Art. 260.      Le parti del sotterraneo ove si svolge lavoro o transito debbono essere ventilate in modo da tutelare la sicurezza delle persone e l'igiene del lavoro.
Art. 261.      Qualora la via per la quale l'aria entra dall'esterno nel sotterraneo, e quella per la quale essa ne esce, siano costituite da due gallerie o due pozzi vicini, fra esse deve esistere, su tutta [...]
Art. 262.      Le porte di ventilazione debbono essere sistemate in modo che si richiudano da sé allorché sono lasciate aperte e non fissate.
Art. 263.      Nel caso di vie con traffico intenso, o di porte di particolare importanza per la efficienza della ventilazione, si debbono installare due porte in serie.
Art. 264.      Allorché in un cantiere o posto di lavoro si manifesti interruzione o grave deficienza nella ventilazione, il personale deve abbandonarlo e non deve rientrarvi senza il permesso del sorvegliante [...]
Art. 265.      E vietato rimuovere gli sbarramenti che servono a dirigere la corrente d'aria nel sotterraneo, o di alterare la posizione delle porte aventi lo stesso scopo, senza il consenso del sorvegliante. [...]
Art. 266.      L'ingegnere capo può prescrivere che vengano eseguite periodicamente o saltuariamente nel sotterraneo misure di portata d'aria, di temperatura, di umidità, o prelevamenti di campioni di aria da [...]
Art. 267.      I serbatoi di aria compressa debbono essere muniti di uno scaricatore automatico di condensa il cui buon funzionamento deve essere verificato ogni giorno.
Art. 268.      L'impiego di motori a combustione interna ed a vapore nei sotterranei delle miniere o cave è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale stabilisce, ove l'accordi, le cautele da [...]
Art. 269.      Le norme del capo presente si applicano alle miniere e cave, o parti di esse, pericolose per il grisù od altri gas, in aggiunta alle norme del capo XXII.
Art. 270.      L'ingegnere capo, sentito l'esercente, classifica i sotterranei delle miniere e cave, di cui all'art. 269 nelle seguenti categorie:
Art. 271.      La classifica di cui all'art. 270 precedente può essere limitata ad una parte del sotterraneo, qualora per questa sussistano rispettivamente le seguenti condizioni:
Art. 272.      Ogni sotterraneo classificato nella prima categoria deve essere munito di uno o più ventilatori idonei ad integrare in ogni occorrenza la ventilazione naturale.
Art. 273.      Ogni sotterraneo classificato nella seconda o nella terza categoria deve essere munito, oltre a quanto prescritto nel precedente art. 272, di un ventilatore di riserva per ciascuno dei [...]
Art. 274.      Ove si renda necessario arrestare la marcia di un ventilatore principale, il personale addetto deve darne immediato avviso alla direzione.
Art. 275.      La ventilazione deve essere tale che la corrente d'aria alla uscita dai cantieri di lavoro non contenga più di 1 per cento di grisù, in volume, e che gli altri gas nocivi siano sufficientemente [...]
Art. 276.      Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, o della ripresa di qualsiasi lavoro, nonché prima e dopo il brillamento delle mine, debbono essere compiuti controlli al fine di accertare l'eventuale [...]
Art. 277.      Il controllo della presenza di gas pericolosi o nocivi diversi dal grisù deve essere effettuato con la frequenza stabilita dal direttore, in relazione ai caratteri delle rocce e delle [...]
Art. 278.      Qualora venga rilevato gas infiammabile in concentrazione maggiore di 1 per cento e non riesca di eliminarlo con l'aumento della ventilazione od altri mezzi, devesi provvedere al sollecito [...]
Art. 279.      Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 278, possono essere eseguiti solo i lavori strettamente necessari per eliminare il gas e per mantenere la [...]
Art. 280.      Durante l'esecuzione di lavori in vie o cantieri soggetti al pericolo di irruzione di gas nocivi debbono tenersi pronte maschere protettrici idonee, apparecchi per la respirazione artificiale, e [...]
Art. 281.      Qualora un sorvegliante si accorga o sia avvertito di una notevole anormalità della ventilazione, deve avvertirne al più presto il direttore o il capo servizio, per le misure di sicurezza [...]
Art. 282.      Le porte che separano la via di entrata d'aria da quella di uscita, in uno stesso circuito di ventilazione, debbono essere di materiale incombustibile. La stessa norma vale per quelle che [...]
Art. 283.      La ventilazione sussidiaria nei lavori di tracciamento, preparazione, o coltivazione, i quali siano a fondo cieco, dovrà essere fatta con ventilatori azionati con continuità durante il lavoro.
Art. 284.      L'impiego di metodi di coltivazione per franamento è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive le cautele occorrenti.
Art. 285.      Qualora per isolare un incendio si disponga uno sbarramento, devesi evitare che questo sia lambito da corrente d'aria contenente grisù in proporzione pericolosa.
Art. 286.      Ogni corrente d'aria di ventilazione attraversante vecchie coltivazioni deve essere ivi guidata da apposite vie.
Art. 287.      Ogni escavazione che si dirige verso vecchi lavori o cavità, o comunque zone nelle quali possa presumersi che si sia raccolto gas pericoloso, deve essere preceduta da sondaggi di spia di [...]
Art. 288.      Nei luoghi riconosciuti pericolosi per presenza di gas, nei quali il lavoro sia stato anche temporaneamente sospeso, deve essere vietato, mediante chiusura od apposizione di segnale di pericolo, [...]
Art. 289.      Ogni persona che acceda alle vie o cantieri sotterranei deve essere munita di lampada individuale accesa.
Art. 290.      Le stazioni, o ricette, dei pozzi e dei piani inclinati, e quelle di smistamento dei vagonetti, debbono essere illuminate in modo adeguato, per la sicurezza delle relative operazioni.
Art. 291.      E' vietato tenere nel sotterraneo depositi di benzina.
Art. 292.      I piazzali, i luoghi di transito e gli impianti in superficie, debbono essere di notte illuminati in modo che sia tutelata l'incolumità delle persone.
Art. 293.      Le norme del capo presente si applicano ai sotterranei pericolosi per grisù od altri gas infiammabili.
Art. 294.      Le lampade, sia fisse che portatili od individuali, da usare nel sotterraneo debbono essere del tipo di sicurezza contro il grisù, chiuse a chiave o con altri dispositivi che ne impediscano [...]
Art. 295.      La custodia e la manutenzione delle lampade di sicurezza deve avvenire in un locale apposito, cui sia addetto un lampista ben pratico.
Art. 296.      Il numero di lampade di sicurezza disponibile per la miniera o cava sotterranea deve superare di almeno il 10% quello strettamente occorrente.
Art. 297.      E' vietato qualsiasi tentativo di aprire le lampade di sicurezza nei luoghi del sotterraneo ove l uso di lampade a fiamma libera non è autorizzato.
Art. 298.      Il sorvegliante deve istruire gli operai da lui dipendenti, sul buono e sicuro uso delle lampade di sicurezza e sull'impiego delle lampade a benzina come indicatori del grisù.
Art. 299.      Nei sotterranei grisutosi è vietato di fumare o di portare con sé pipe, tabacco, sigarette, fiammiferi od altri mezzi di accensione. Tale divieto deve essere ricordato al personale con appositi [...]
Art. 300.      Ove l'impiego delle lampade individuali si dimostri insufficiente per una adeguata illuminazione del cantiere, questa dovrà essere integrata con altre lampade che dovranno pure essere di [...]
Art. 301.      Le norme del presente titolo si applicano agli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica installati nei sotterranei delle miniere e delle cave.
Art. 302.      Ai fini del presente regolamento, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è inferiore o uguale a 500 V efficaci per corrente alternata e a 600 V per [...]
Art. 303.      Ai fini del presente regolamento, apparecchi portatili sono quegli apparecchi mobili che l'operatore può trattenere fra le mani e deve comunque sostenere, anche parzialmente, durante il [...]
Art. 304.      Salvo speciali esigenze dei lavori, gli impianti elettrici non devono essere costruiti con carattere di provvisorietà.
Art. 305.      All'esterno della miniera deve essere installato un interruttore generale, in modo da poter togliere tensione a tutto l'impianto all'interno. In sotterraneo ogni importante ramo derivato [...]
Art. 306.      Le parti metalliche degli impianti elettrici che non sono destinate a trovarsi sotto tensione devono essere sempre messe elettricamente a terra ed anche collocate metallicamente tra loro se si [...]
Art. 307.  Ogni motore di potenza superiore a 5 KW deve essere munito di dispositivo automatico atto a disinserirlo dalla linea quando la corrente di alimentazione venga a mancare anche su una sola fase.
Art. 308.      Ogni trasformatore (o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso locale o recinto) deve essere munito, tanto sul primario che sul secondario, di un interruttore [...]
Art. 309.      Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità d'olio superiore a Kg. 50 si devono prendere le opportune precauzioni perché in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga [...]
Art. 310.      Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili debbono essere alimentati a tensione non superiore a 25 V efficaci verso terra se alternata o a 50 V se continua. E' consentita, però, [...]
Art. 311.      Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremità una porta apribile verso l'esterno; l'apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo con [...]
Art. 312.      I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra.
Art. 313.      Nei pozzi o discenderie, o negli altri casi di installazioni fisse ove possono temersi deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi [...]
Art. 314.      Nei cavi muniti di rivestimenti metallici almeno uno di questi deve essere messo a terra, a meno che il cavo sia altrimenti protetto contro i pericoli derivanti da contatti accidentali.
Art. 315.      I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi mobili devono avere un rivestimento di spessore e qualità tali che sia assicurata la buona conservazione dell'isolamento, avuto riguardo [...]
Art. 316.      Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V.
Art. 317.      Ogni apparecchio di illuminazione installato a portata di mano deve portare la lampada entro globo di vetro protetto da gabbia metallica.
Art. 318.      Le lampade elettriche portatili alimentate dalla rete devono essere a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di gabbia metallica di protezione. [...]
Art. 319.      Non sono ammessi impianti di trazione a terza rotaia. E' proibito per gli impianti di trazione l'uso dell'alta tensione.
Art. 320.      L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di esercizio di almeno 2.000 V.
Art. 321.      Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno il collocamento tra i vari tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante giunti elettrici di rame [...]
Art. 322.      I locomotori a presa di corrente devono essere costruiti in modo che il conducente non sia esposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa.
Art. 323.      I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono avere assicurata una ventilazione adatta a consentire una sufficiente diluizione dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione [...]
Art. 324.      I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.
Art. 325.      Se l'impianto elettrico di segnalazione è a servizio della estrazione esso deve essere munito di dispositivo che in caso di mancanza di tensione all'impianto stesso ne dia avviso al macchinista.
Art. 326.      Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti lo schema dell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio, e quelle per i soccorsi d'urgenza ai colpiti da [...]
Art. 327.      L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidate a personale idoneo per capacità e conoscenza del sotterraneo.
Art. 328.      Gli impianti elettrici debbono essere mantenuti in buono stato di isolamento.
Art. 329.      I cavi flessibili degli apparecchi portatili devono essere esaminati frequentemente e i cavi difettosi riparati o cambiati immediatamente.
Art. 330.      Salvo il caso di assoluta necessità non si debbono eseguire lavori sotto tensione quando la tensione superi il valore di 25 V efficaci verso terra.
Art. 331.      Prima di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti elettrici, e salvo per il caso di lavoro sotto tensione indicato nell'art. 330, bisogna interrompere la linea dalla parte da cui la tensione [...]
Art. 332.      Le prescrizioni che seguono si applicano agli impianti elettrici installati nei sotterranei minerari grisutosi o nelle parti di sotterraneo soggette a produzione pericolosa di polveri [...]
Art. 333.      Nei sotterranei di cui al precedente art. 332 le macchine, i trasformatori e le apparecchiature elettriche devono essere di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.
Art. 334.      L'uso di materiale diverso da quello indicato nell'art. 333 può essere consentito dall'ingegnere capo, quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
Art. 335.      Gli apparecchi elettrici in bagno d'olio non possono essere utilizzati nei cantieri di abbattimento e nelle immediate vicinanze di questi, a meno che non si impieghi olio non combustibile.
Art. 336.      Nei sotterranei grisutosi debbono essere muniti di involucri a prova di esplosione interna:
Art. 337.      Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi, le parti sotto tensione e quelle per le quali è necessaria la protezione contro l'esplosione, non devono essere accessibili che rimovendo o [...]
Art. 338.      Gli apparecchi, come interruttori, commutatori e simili, che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere provvisti di blocco atto ad impedire il loro azionamento quando [...]
Art. 339.      I trasformatori del tipo ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici a massima corrente tanto sull'alta che sulla bassa tensione.
Art. 340.      Le linee che alimentano gli impianti delle zone classificate grisutose devono essere provviste di interruttori onnipolari automatici a massima corrente installati nei posti non grisutosi dai [...]
Art. 341.      Per gli impianti fissi sono permessi soltanto cavi armati o aventi protezione riconosciuta equivalente da uno dei laboratori di cui all'art. 333.
Art. 342.      Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spine devono essere del tipo di sicurezza contro il grisù.
Art. 343.      Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo debbono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituiti da vetro o altro materiale non infiammabile di idonea resistenza meccanica.
Art. 344.      Gli accumulatori ed i relativi involucri debbono essere di tipo riconosciuto di sicurezza a norma dell'art. 333.
Art. 345.      La trazione a filo è vietata.
Art. 346.      Il personale che ha in consegna macchine od apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non [...]
Art. 347.      Chiunque costati un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, deve darne avviso al sorvegliante il quale impartirà le istruzioni [...]
Art. 348.      Qualora in un cantiere si manifesti un tenore di grisù superiore all'1% si deve togliere tensione alle macchine elettriche del cantiere, tranne che all'eventuale ventilatore sussidiario.
Art. 349.      E' proibito eseguire lavori sugli impianti, sia anche il semplice ricambio delle lampade, quando essi sono sotto tensione.
Art. 350.      Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, devono essere eseguiti solo dopo che sia stata costatata [...]
Art. 351.      Per gli impianti e loro parti già installati prima della data del decreto previsto dall'art. 333, l'ingegnere capo può autorizzarne l'uso, se dalla ispezione risulti che essi sono di tipo [...]
Art. 352.      Nei sotterranei delle miniere soggette al pericolo di incendio deve essere installata una rete di distribuzione di acqua a pressione, mantenuta sempre pronta all'uso. Nei casi di pratica [...]
Art. 353.      La disposizione del circuito di ventilazione deve essere tale che possano adottarsi, nei casi prevedibili di incendi in luoghi particolarmente soggetti del sotterraneo, misure predisposte atte a [...]
Art. 354.      L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere per le miniere pericolose per incendio, che la coltivazione sia condotta in modo da potere isolare, per quanto possibile, mediante la chiusura di poche [...]
Art. 355.      Per le miniere nelle quali esistono zone impegnate da incendi, capaci di creare pericoli per le zone di lavoro o per parti vergini del giacimento, 1 ingegnere capo prescrive, ove lo ritenga [...]
Art. 356.      Nel sotterraneo debbono essere predisposti, con opportuna ubicazione, i materiali idonei alla costituzione degli sbarramenti occorrenti per i casi di incendio.
Art. 357.      Chiunque nel sotterraneo si accorga di un incendio, o di un principio di incendio, deve darne avviso al più presto ad un sorvegliante o ad un dirigente.
Art. 358.      Nei cantieri delle miniere di zolfo è proibito procedere all'abbattimento di minerale mediante l'impiego di mine, allorché in essi trovasi depositato minerale già abbattuto. E però consentito [...]
Art. 359.      Presso le miniere nel cui sotterraneo siano occupati, per ogni turno, più di cinquanta operai, deve essere istruita e mantenuta in allenamento, mediante esercitazioni almeno mensili, una squadra [...]
Art. 360.      Ove si conosca o si sospetti l'esistenza di lavori invasi dall'acqua che possano dar luogo a pericolo, siti oltre il limite della concessione o della ricerca, l'esercente o il direttore debbono [...]
Art. 361.      Nei cantieri od avanzamenti per i quali si ritenga esistente il pericolo di irruzione di acqua, l'abbattimento deve essere preceduto dall'esecuzione di fori di spia, adeguati per numero, [...]
Art. 362.      Nei cantieri ed avanzamenti di cui al precedente articolo, dovrà farsi uso solamente di lampade elettriche di tipo stagno, e debbono essere prese le cautele occorrenti per il sicuro e rapido [...]
Art. 363.      Qualora esista pericolo di irruzione di acqua dall'esterno nel sotterraneo, attraverso le vie di comunicazione di questo con la superficie, od attraverso terreni rotti o di insufficiente tenuta, [...]
Art. 364.      Presso ogni miniera o cava sotterranea, pericolosa per grisù od altri gas, o per polveri infiammabili, o perché soggetta ad incendi, deve essere costituita una squadra di salvataggio.
Art. 365.      Gli operai componenti delle squadre di salvataggio debbono essere volontari, avere superato i 21 anni di età e non oltrepassato i 50 anni. Debbono inoltre avere idoneità fisica adeguata ai [...]
Art. 366.      Il numero complessivo degli operai componenti la squadra di salvataggio non deve essere inferiore ad uno per ogni 25 operai iscritti come addetti all'interno. Esso, comunque, non può essere [...]
Art. 367.      L'elenco dei componenti della squadra di salvataggio è tenuto aggiornato dal direttore, ed affisso in un locale frequentato dagli operai.
Art. 368.      Ogni squadra di salvataggio deve disporre, presso la miniera o cava, di un locale idoneo destinato esclusivamente alla conservazione e manutenzione del materiale di salvataggio che deve [...]
Art. 369.      Il personale della squadra di salvataggio deve essere istruito ed allenato con periodi d'istruzione ed esercitazioni, nel modo stabilito dal direttore.
Art. 370.      Nell'impiego delle squadre di salvataggio, tutti i partecipanti alle operazioni debbono essere provvisti degli apparecchi idonei a permettere la permanenza ed il lavoro nell'ambiente pericoloso.
Art. 371.      L'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo, può disporre l'istituzione, per ogni gruppo di miniere contemplate nel primo comma dell'art. 364, di una stazione [...]
Art. 372.      L'idoneità dei locali, dell'attrezzatura e del personale della stazione centrale di salvataggio, prevista dal precedente articolo, deve essere riconosciuta dall'Assessore per l'industria e [...]
Art. 373.      Il servizio di salvataggio per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato col R.D. 3 luglio 1921, n. 1190.
Art. 374.      Presso ogni miniera o cava, in cui il numero complessivo di operai presenti in un turno sia maggiore di 100, deve essere installata, in superficie, una infermeria per il pronto soccorso, il cui [...]
Art. 375.      Presso ogni miniera o cava in cui il numero complessivo di operai per turno non sia maggiore di 100, deve essere sistemato, all'esterno, un ambiente idoneo, ove gli operai possano ricevere i [...]
Art. 376.      In ogni sotterraneo di miniera o cava deve essere tenuta in efficienza una cassetta di pronto soccorso, in consegna ad un sorvegliante.
Art. 377.      Entro tre mesi dal giorno dell'inizio dell'esercizio, l'ingegnere capo, sentito il medico previsto dall'art. 5 della legge, notifica all'esercente della miniera o cava le prescrizioni relative [...]
Art. 378.      Un solo medico chirurgo può essere addetto al servizio di più miniere o cave, se vicine.
Art. 379.      Gli esercenti di miniere e cave vicine possono, col consenso o su invito dell'ingegnere capo, costituirsi in consorzio volontario per l'esercizio del servizio di pronto soccorso. In tal caso [...]
Art. 380.      Le spese necessarie ai soccorsi immediati da prestare agli infortunati, quelle per il salvataggio, le indennità per le requisizioni di arnesi, materiali, veicoli e altri mezzi di soccorso, sono [...]
Art. 381.      Il servizio di pronto soccorso per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato con R.D. 3 dicembre 1908, n. 787, e successive modificazioni.
Art. 382.      L'esercente della miniera o cava è tenuto a fornire, a sue spese, agli operai, durante le ore di lavoro, acqua potabile in qualità sufficiente.
Art. 383.      L'esercente deve fornire a sue spese agli operai, in quantità sufficiente, acqua igienicamente idonea per la pulizia personale. L'ingegnere capo può prescrivere, tenendo conto delle condizioni [...]
Art. 384.      Presso la miniera o cava a cielo aperto devono essere installate, in idonea ubicazione, una o più latrine, in relazione al numero degli operai occupati.
Art. 385.      Per i sotterranei delle miniere o cave l'ingegnere capo emana le prescrizioni per l'installazione delle latrine, fissandone l'ubicazione, il numero e le caratteristiche, in relazione al numero [...]
Art. 386.      Nei sotterranei nei quali si abbia formazione di fanghiglia deve essere eseguita, settimanalmente, nei livelli in lavorazione, la disinfestazione del suolo.
Art. 387.      La miniera o cava deve essere provvista di idonei dormitori e refettori per i lavoratori. L'ingegnere capo può esonerare l'esercente da tale obbligo, tenuto conto della vicinanza dei lavori a [...]
Art. 388.      Ogni operaio alla sua prima assunzione al lavoro nei sotterranei di miniere e cave, nei sondaggi in genere e nelle coltivazioni dei giacimenti di idrocarburi, deve essere sottoposto a visita [...]
Art. 389.      Ai fini del presente capo, si definisce temperatura normale di un cantiere quella che si verifica in condizioni normali di ventilazione e col numero regolare di operai al lavoro nel cantiere.
Art. 390.      La durata del lavoro deve essere ridotta quando per due giorni consecutivi si sia costatato che la temperatura del cantiere supera i trenta gradi.
Art. 391.      L'operaio che per un mese sia stato adibito al lavoro in un cantiere nelle condizioni di temperatura elevata prevista dagli artt. 389, 390, deve essere trasferito ad altro cantiere a temperatura [...]
Art. 392.      Ove la perforazione avvenga con macchine non munite di dispositivi di aspirazione delle polveri o di iniezione d'acqua nel foro, è obbligatorio l'uso della maschera antipolvere per l'operaio [...]
Art. 393.      Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere:
Art. 394.      Nelle gallerie e nei pozzi percorsi dai lavoratori la velocità dell'aria non deve superare i 5 metri al minuto secondo. La deroga a tale norma può essere consentita dall'ingegnere capo, ove [...]
Art. 395.      Il materiale abbattuto nei cantieri polverosi deve essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se per le operazioni di sgombero o di scaricamento siano impiegati mezzi [...]
Art. 396.      I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, allorché possano costituire veicolo di contagio, debbono essere individuali ed essere contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un [...]
Art. 397.      Per quanto attiene alla prevenzione nei riguardi della silicosi e dell'asbestosi si osservano, per le miniere e le cave, e in quanto applicabili, le norme contenute nella L. 12 aprile 1943, n. [...]
Art. 398.      I funzionari di cui all'art. 4 della legge devono redigere processo verbale per le infrazioni alle disposizioni della legge medesima, a quelle del presente regolamento ed alle norme sulla [...]
Art. 399.      Il processo verbale deve contenere:
Art. 400.      L'oblazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge


§ 3.6.34 - Decreto P. Reg. 15 luglio 1958, n. 7.

Regolamento di polizia mineraria.

(G.U.R. 27 settembre 1958, n. 57) [*].

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DENUNZIE DI ESERCIZIO E DEL PERSONALE

 

Art. 1.

     Il presente regolamento disciplina le attività previste dalla L.R. 4 aprile 1956, n. 23. Le norme di esso relative alle miniere si applicano anche alle ricerche minerarie, e quelle relative alle cave valgono anche, in quanto applicabili, per le torbiere.

     L'osservanza del presente regolamento non dispensa dall'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele suggeriti dalle norme di comune prudenza e dai progressi tecnici che, caso per caso, potranno risultare necessari.

     Nel presente regolamento l'ingegnere capo del distretto minerario è indicato con le parole «Ingegnere capo», l'ufficio distrettuale del corpo delle miniere è indicato con le parole «Ufficio minerario».

 

     Art. 2.

     Ai lavori nelle miniere e nelle cave, oltre le disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto con esse compatibili, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro vigenti alla data del 31 dicembre 1960 in forza della L. 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. La vigilanza sulla loro applicazione è affidata all'ufficio minerario. Allo stesso competono anche le attribuzioni che le predette norme demandano all'Ispettorato del lavoro.

     Lo stesso vale per le officine, i magazzini, depositi, impianti di arricchimento e di trasformazione delle sostanze minerali, impianti di sollevamento, di compressione di aria, di pompatura, ed altri impianti industriali, siti all'esterno ed annessi a miniere o cave [1].

 

     Art. 3.

     Per i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie, previsti dall'art. 1 della legge, l'ufficio minerario vigila sull'osservanza delle norme della legge stessa, e del presente regolamento.

     La denunzia di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge deve essere fatta per iscritto, e deve specificare:

     1) il nome e il domicilio dell'imprenditore;

     2) il nome e il domicilio dell'eventuale appaltatore, esecutore del lavoro;

     3) la provincia, il comune e la località ove deve eseguirsi il lavoro;

     4) la durata presumibile del lavoro;

     5) il numero massimo presumibile degli operai da adibire;

     6) la descrizione sommaria del lavoro e delle sue principali modalità di esecuzione;

     7) il nome delle persone cui sono affidate la direzione e la sorveglianza del lavoro.

 

     Art. 4.

     L'esercente della miniera deve denunciare tale sua qualità, il proprio domicilio, nonché il nome, cognome e domicilio del direttore, dei capiservizio e dei sorveglianti, precisandone le mansioni.

     Tale denuncia può essere eseguita, entro il giorno antecedente a quello dell'inizio dei lavori, mediante verbale da redigersi presso l'ufficio minerario in conformità al modello allegato (all. A), ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, e contenente tutti i dati richiesti nel suddetto modulo.

     La cessazione dell'esercizio, la variazione di domicilio dell'esercente, nonché le variazioni di mansioni e le sostituzioni avvenute nei dirigenti, capiservizio e sorveglianti, debbono essere denunziate dall'esercente entro il termine di otto giorni dal loro verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro quindici giorni mediante verbale da redigersi presso l'ufficio minerario in conformità del modello allegato al presente regolamento (All. A-1).

     Le sopradette denunce devono essere sottoscritte dall'esercente e, per accettazione, dalle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori.

     L'esercente è tenuto a dichiarare che i dirigenti, i capiservizio e i sorveglianti di nuova nomina sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente regolamento ed in particolare, per le miniere che rientrino nel caso previsto dal terzo comma dello stesso art. 10 succitato, che la nomina del direttore è conforme al parere espresso dall'ingegnere capo.

     La denuncia può essere omessa per le variazioni a carattere temporaneo che non riguardino però il direttore, di durata non superiore a 30 giorni, e che risultino da un ordine di servizio a firma del direttore, firmato anche per accettazione dagli interessati a dette variazioni [2].

 

     Art. 5.

     L'esercente della miniera è tenuto ad eleggere domicilio nella provincia ove si svolgono i lavori. Se i lavori si svolgono in più di una provincia, l'ingegnere capo stabilisce in quale di esse l'esercente deve eleggere il domicilio.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     Prima dell'inizio dei lavori, l'esercente della cava, che abbia ottenuto l'approvazione di cui al primo comma del precedente articolo, deve denunciare il proprio nome, cognome e domicilio nonché quello delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori. La denuncia risulterà da verbale redatto presso il comune, ove è sita la cava, in conformità del modello allegato al presente decreto (all. B).

     Ove l'esercizio sia tenuto da più persone, l'obbligo della denuncia incombe ad ognuna di esse. Dette persone, all'atto del verbale, debbono nominare un rappresentante il quale, con l'accettazione in verbale di tale nomina, assume personalmente gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio, ivi compresi quelli derivanti dall'osservanza delle modalità approvate a norma del precedente articolo.

     L'esercente è tenuto ad eleggere domicilio nella provincia nel cui territorio trovasi la cava.

     Il verbale di denuncia dell'esercizio della cava deve essere anche sottoscritto, per accettazione dalle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori.

     In caso di cessazione dell'esercizio, di variazioni del personale dirigente e sorvegliante e del domicilio dell'esercente, quest'ultimo è tenuto a fare la relativa denuncia, con le stesse modalità, nel termine di otto giorni dalla data di cessazione o della variazione, in conformità al modulo allegato al presente regolamento (all. B-1).

     Le denunce di variazione del personale dirigente e sorvegliante debbono essere sottoscritte, per accettazione, dai nuovi dirigenti e sorveglianti.

     Entro il termine di cinque giorni, il sindaco deve trasmettere all'ufficio minerario la copia del verbale della prima denuncia di esercizio o delle successive denunce di cessazione o di variazione [4].

 

     Art. 8.

     Più escavazioni attive ad opera di uno stesso esercente possono essere considerate come costituenti una cava unica, se esiste la continuità della proprietà e dell'area cui si riferisce il diritto di scavo, e se la distanza tra le singole escavazioni non è giudicata eccessiva dall'ingegnere capo.

 

     Art. 9.

     Entro il 1° trimestre di ogni anno solare, il sindaco deve trasmettere all'ufficio minerario l'elenco delle cave attive del comune, con l'indicazione dell'esercente, della località, delle sostanze minerali estratte e del numero medio degli operai occupati in ciascuna cava.

 

     Art. 10.

     I direttori delle miniere e delle cave debbono essere ingegneri ovvero periti minerari.

     Qualora le lavorazioni delle miniere e delle cave siano di limitata entità e le circostanze inerenti alla sicurezza lo permettano, l'ingegnere capo può consentire che la direzione venga affidata a persona di provata capacità anche se non in possesso delle suddette qualifiche.

     Per le miniere che abbiano particolare importanza in relazione alla vastità del giacimento, al numero degli operai occupati, all'entità degli impianti installati ed alle condizioni di pericolosità, la direzione deve essere affidata, previo parere favorevole dell'ingegnere capo, ad un ingegnere o ad un perito minerario che abbiano prestato opera rispettivamente per tre anni e per sei anni nei sotterranei di miniere in qualità di capiservizio.

     I capi servizio addetti al sotterraneo debbono essere ingegneri aventi specifica conoscenza dell'arte mineraria o periti minerari.

     Tecnici aventi qualifica diversa dalle anzidette possono essere addetti come capi servizio solo nei servizi che non richiedono la specifica conoscenza dell'arte mineraria.

     Nelle miniere, qualunque sia il numero degli operai occupati, i sorveglianti debbono avere frequentato, con profitto, un corso di qualificazione o di specializzazione.

     Nelle cave, il personale sorvegliante può essere scelto fra gli operai provetti, aventi adeguata esperienza in materia.

     Le norme di cui sopra non si applicano per il personale dirigente e sorvegliante delle miniere che era in servizio prima del 28 settembre 1958 [5].

 

     Art. 11.

     Il numero dei tecnici laureati o diplomati compreso il direttore, adibiti in sotterraneo, presso ciascuna miniera, non deve essere inferiore ad uno per ogni 100 operai lavoranti nel sotterraneo, o frazione di 100 superiore a 50.

     Qualora le lavorazioni in sotterraneo si svolgano in più turni, I'ingegnere capo può prescrivere che anche nei turni successivi al primo vi sia la presenza di almeno un caposervizio.

 

CAPO II:

PIANI DEI LAVORI

 

     Art. 12.

     Presso ogni miniera o cava sotterranea, l'esercente deve tenere aggiornato il piano topografico dei lavori, da esibire, a richiesta, ai funzionari dell'ufficio minerario.

     L'ingegnere capo può prescrivere l'obbligo della tenuta del piano anche alle miniere e cave a cielo aperto, allorché, a suo giudizio, la sicurezza lo richieda.

 

     Art. 13.

     La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere eseguita a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni o sezioni verticali.

     Le proiezioni orizzontali debbono essere orientate al nord astronomico, e quelle verticali debbono essere riferite al livello del mare.

     Il piano va redatto alla scala di 1:500. Per le miniere e cave aventi lavori molto estesi, l'ingegnere capo può consentire l'uso di una diversa scala non inferiore ad 1:1.000. In tal caso debbono essere redatti piani di dettaglio, in numero adeguato, alla scala di 1:500.

     Sui piani debbono essere fedelmente rappresentati i pozzi, le discenderie ed in generale tutte le vie sotterranee, i lavori di coltivazione in corso e le aree già coltivate, gli eventuali sondaggi, con la relative quote.

     Inoltre debbono essere indicati:

     1) la natura delle rocce in cui sono eseguiti i lavori e l'andamento del giacimento;

     2) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivo;

     3) i circuiti di ventilazione con in essi segnati la direzione delle correnti e la posizione dei ventilatori, nonché gli accorgimenti usati per la distribuzione e la regolazione dell'aria;

     4) il tracciato delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e la ubicazione delle cabine di trasformazione; la posizione degli impianti di estrazione dei materiali, di eduzione delle acque e di compressione dell'aria;

     5) le opere di difesa contro gli incendi e le venute di acqua;

     6) le costruzioni a giorno, le strade e ferrovie esistenti nella superficie, i corsi d'acqua ed i confini della miniera o della proprietà della cava sovrastanti ai lavori ed in prossimità dei medesimi;

     7) le vie sotterranee abbandonate, i cantieri incendiati.

     Qualora l'indicazione degli elementi di cui ai precedenti comma togliesse chiarezza alla rappresentazione dei lavori, debbono essere redatti uno o più piani particolareggiati, con elementi di riferimento al piano generale dei lavori.

 

     Art. 14.

     Ogni anno, entro il mese di marzo, l'esercente consegna all'ufficio minerario una copia dei piani, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, firmata dal tecnico redattore e dal direttore dei lavori. Egli può ritirare gli analoghi piani presentati un anno prima, purché nel nuovi piani siano riportati tutti i lavori indicati in quelli da ritirare.

     Qualora si sia verificato un notevole sviluppo dei lavori, l'ingegnere capo può richiedere che la presentazione dei piani avvenga prima del termine di cui sopra.

 

     Art. 15.

     In caso di cessazione dei lavori di una miniera o cava, l'esercente presenta all'ufficio minerario i piani aggiornati alla data della cessazione. I piani delle miniere o cave, ove siano cessati i lavori, sono conservati dall'ufficio minerario. Quelli delle miniere o cave in esercizio sono pure conservati dal detto ufficio e non possono essere dati in visione od in copia se non ai rispettivi aventi titolo od ai loro mandatari regolarmente autorizzati.

 

     Art. 16.

     Ove lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza, l'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che gli esercenti di due o più miniere o cave limitrofe facciano redigere, da un tecnico scelto d'accordo fra loro, un piano unico, e fissa il termine per la presentazione di questo.

 

     Art. 17.

     Ove l'ingegnere capo giudichi insufficiente l'esattezza, la chiarezza, o le indicazioni dei piani presentati, può prescrivere all'esercente un termine per la loro regolarizzazione.

 

     Art. 18.

     Qualora l'esercente o il direttore non ottemperino alle disposizioni degli artt. 12, 13, 14 e 15 ed alle prescrizioni previste dagli artt. 16 e 17, l'ingegnere capo, previa diffida e dopo un mese da essa, ordina la formazione d'ufficio dei piani occorrenti, a spese dell'esercente.

     La nota delle spese all'uopo occorse viene comunicata all'interessato per le eventuali osservazioni, che possono essere presentate all'ufficio minerario entro trenta giorni. La nota è quindi rimessa all'esattore comunale delle imposte, che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali.

     Restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 16 della legge [6].

 

CAPO III

DOVERI DEL PERSONALE

 

     Art. 19.

     Al direttore della miniera o cava incombe la responsabilità della condotta generale dei lavori, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti di sicurezza e di prevenzione infortuni e dell'organizzazione dei vari servizi, in particolare di quelli del pronto soccorso, del salvataggio, e del controllo sulle condizioni igieniche e sanitarie del lavoro.

     Ai capiservizio incombe l'obbligo di vigilare affinché, nei settori di loro competenza, le disposizioni della direzione vengano attuate nel modo più idoneo.

     Ai sorveglianti incombe l'obbligo di curare la buona tenuta e la sicurezza dei cantieri, delle gallerie e dei pozzi, nonché la regolare esecuzione di tutti i lavori e servizi, in conformità agli ordini ed alle istruzioni ricevuti dai superiori.

 

     Art. 20.

     Alla fine di ogni turno di lavoro, i capiservizio ed i sorveglianti uscenti debbono informare quelli ad essi subentranti dello stato dei lavori e di tutte le circostanze aventi importanza ai fini della sicurezza.

 

     Art. 21.

     L'operaio ha l'obbligo di riferire al sorvegliante da cui egli dipende lo stato del suo lavoro e di segnalargli qualsiasi pericolo di cui si accorga.

 

     Art. 22.

     Ogni operaio è in obbligo di fare nel miglior modo possibile le piccole riparazioni alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature, dei cantieri e delle gallerie e fornelli, e di avvertire il sorvegliante ogni qualvolta noti in un sito qualunque la necessità di una riparazione di maggiore entità.

 

     Art. 23. Ogni operaio che abbia finito il suo turno di lavoro deve lasciare il sotterraneo, salvo che abbia ricevuto ordine contrario.

 

CAPO IV

NORME GENERALI AMMINISTRATIVE E DI PREVENZIONE

 

     Art. 24.

     L'esercente è tenuto ad informare preventivamente l'ufficio minerario dell'inizio dei lavori, della messa in esercizio di nuove vie sotterranee importanti, dell'inizio della preparazione o coltivazione di nuovi livelli della ripresa di lavori abbandonati, nonché degli altri eventi od operazioni che presentino notevole rilievo, indicando le principali modalità e caratteristiche di esecuzione di queste.

 

     Art. 25.

     Qualora presso la miniera o cava siano addetti 50 operai o più, o comunque allorché l'ingegnere capo lo richieda, a cura dell'esercente deve essere compilato un regolamento interno contenente quelle disposizioni del presente regolamento che nella lavorazione debbono essere osservate dai sorveglianti e dagli operai, nonché dalla direzione, relative alla disciplina dei lavori. Detto regolamento interno dev'essere preventivamente approvato dall'ingegnere capo.

     Un estratto di detto regolamento deve essere permanentemente affisso in locale frequentato dal personale ovvero consegnato a ciascun dipendente.

     Per le miniere o cave con meno di 50 operai, l'ingegnere capo può consentire l'uso di un regolamento tipo predisposto dall'ufficio minerario.

 

     Art. 26.

     Ai lavori in sotterraneo non debbono essere adibite persone di sesso femminile, o di età inferiore ai 16 anni.

 

     Art. 27.

     Allorché l'operaio viene ammesso per la prima volta al lavoro nel sotterraneo deve, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ad un mese, essere affidato ad uno stesso operaio già provetto, e deve essere escluso dai lavori particolarmente pericolosi.

 

     Art. 28.

     Non debbono essere adibite a lavori minerari le persone che dalla visita medica risultino affette da infermità o da difetti tali da menomare la sicurezza dei lavori o delle persone ad essi addette.

     E' proibito l'ingresso nelle miniere e cave alle persone che si trovino in stato di ubriachezza. E' vietato introdurre nella miniera bevande alcooliche.

 

     Art. 29.

     Alle manovre di apparecchi, impianti o macchinari debbono essere solo adibite persone che ne abbiano lunga pratica o che abbiano frequentato corsi di specializzazione del ramo corrispondente, salvo il caso di particolare semplicità delle manovre o degli impianti.

     E vietato ai non addetti di compiere manovre agli apparecchi, impianti o macchinari, salvo il caso di emergenza.

 

     Art. 30.

     La presenza delle persone nel sotterraneo deve essere controllata in modo che, in ogni momento, possano conoscersi il numero e i nomi dei presenti all'interno.

 

     Art. 31.

     Ogni cantiere o posto di lavoro ove trovisi personale deve essere ispezionato dal sorvegliante almeno una volta in ciascun turno di lavoro.

 

     Art. 32.

     Nei sotterranei di miniere e cave, nessun operaio deve lavorare isolato.

     Nel caso che le condizioni locali del cantiere, della via sotterranea, o in genere del posto di lavoro, non presentino pericoli, è tuttavia consentito che un operaio lavori da solo, purché in luoghi adiacenti o assai prossimi ne lavorino altri. In tal caso questi ultimi hanno l'obbligo di assicurarsi di frequente che nulla di anormale sia accaduto all'altro.

 

     Art. 33.

     Le persone addette al sotterraneo debbono essere munite, a cura dell'esercente, e sempre che lo richieda la natura dei lavori cui esse sono adibite, di maschere, occhiali di sicurezza, guanti, calzature speciali, indumenti idonei, e di quanto altro occorra per la normale prevenzione degli infortuni e la tutela della salute.

     Nei lavori di tracciamento e preparazione delle miniere di zolfo è obbligatorio indossare durante il lavoro tute od altri indumenti che assicurino una copertura idonea. Nei sotterranei delle miniere e cave ogni persona deve fare uso di elmetto. Nelle lavorazioni di miniere e cave a cielo aperto l'uso di elmetto è pure obbligatorio, salvo il caso di lavorazioni con fronte inclinata meno di quaranta gradi e non più alta di due metri. L'uso di elmetto è, infine, obbligatorio per tutti quei lavori nei quali esista pericolo derivante da proiezione di schegge o frammenti [7].

 

     Art. 34.

     Nei piazzali di lavoro e nei sotterranei delle miniere e cave è vietato l'ingresso alle persone non addette ai lavori, che non siano munite del permesso della direzione.

     A tal uopo appositi avvisi debbono essere affissi specialmente dove non vi sono e non vi possono essere guardiani.

     Gli estranei ai lavori ammessi ad accedervi debbono essere accompagnati da persona all'uopo incaricata dalla direzione.

 

     Art. 35.

     Gli impianti interni ed esterni delle miniere e cave, e le attrezzature attinenti alla sicurezza, debbono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento, ed essere periodicamente ispezionati a giudizio del direttore dei lavori. I risultati di tali verifiche debbono essere riportati in apposito registro.

 

     Art. 36.

     I dispositivi e le attrezzature di sicurezza, prescritti dai regolamenti o dall'ufficio minerario, debbono essere provveduti dall'esercente.

     E' vietato a chiunque di alterare gli impianti o le loro parti e i dispositivi di sicurezza senza il permesso del direttore e di un capo servizio.

 

     Art. 37.

     Allorché il sotterraneo, o parte di esso, sia minacciato da un pericolo, dalla zona pericolosa deve essere allontanato il personale non addetto alla eliminazione del pericolo stesso.

     Le operazioni per eliminare il pericolo debbono essere compiute sotto la guida di un sorvegliante o di un capo servizio.

 

     Art. 38.

     Qualora nel corso dei lavori si riscontri una qualsiasi anomalia che dia luogo a sospetto di grave pericolo per la sicurezza del sotterraneo il direttore deve segnalarla d'urgenza all'ingegnere capo, il quale provvede, a mente dell'art. 6 della legge.

 

     Art. 39.

     Nei sotterranei grisutosi ed in quelli soggetti a gravi pericoli di altra natura è obbligatorio l'impianto di un telefono di comunicazione con l'esterno.

     Nei sotterranei soggetti a irruzione istantanee di gas, classificati nella terza categoria prevista dall'art. 270, l'impianto telefonico deve collegare le zone interessate con la base del pozzo di estrazione e la superficie [8].

 

CAPO V

PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA

 

     Art. 40.

     Le prescrizioni di carattere urgente impartite dai funzionari tecnici dell'ufficio minerario a tutela della sicurezza, previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge, vengono trascritte su di un apposito registro, da tenersi presso la direzione a disposizione di essi

 

     Art. 41.

     Quando l'irregolare condotta dei lavori dipenda dalla imperizia del personale dirigente o sorvegliante, l'ingegnere capo invita l'esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza a personale idoneo.

     Se l'esercente non aderisce all'invito di cui sopra, l'ingegnere capo può imporre, con propria determinazione, l'obbligo di sostituire il personale medesimo assegnando un congruo termine.

 

     Art. 42.

     I provvedimenti di sicurezza debbono essere trasmessi dall'ufficio minerario all'Assessorato dell'industria e del commercio, mentre a cura dell'esercente debbono essere affissi all'albo della miniera o cava.

 

     Art. 43.

     In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte con determinazione dell'ingegnere capo, questi, ove ritenga necessario vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori, a termini dell'art 15 della legge, provvede in tal senso con altra determinazione.

 

     Art. 44.

     La determinazione dell'ingegnere capo, agli effetti del presente regolamento, è notificata all'esercente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo del sindaco del comune dove l'esercente ha eletto domicilio.

 

     Art. 45.

     In caso d'urgenza per il salvataggio o per prevenire imminenti pericoli, il più elevato in grado dei tecnici o sorveglianti presenti, sino all'arrivo dell'ingegnere capo o del funzionario dell'ufficio minerario da questi incaricato, provvede alle prime misure indispensabili.

     I lavori di salvataggio e quelli necessari a prevenire ogni pericolo sono eseguiti a cura del direttore della miniera, o cava, sotto il controllo e l'approvazione dell'ingegnere capo o del funzionario sopraddetto, il cui parere prevale in caso di disaccordo.

 

     Art. 46.

     I provvedimenti di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1893, n 184, sono adottati dall'Assessore all'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

 

CAPO VI

ADDETTI ALLA SICUREZZA

 

     Art. 47.

     Ogni addetto alla sicurezza deve possedere i requisiti seguenti:

     1) età non inferiore a trent'anni;

     2) qualifica non inferiore ad operaio specializzato o qualificato;

     3) essere stato addetto per la durata di almeno cinque anni a lavorazioni minerarie;

     4) essere stato addetto per la durata di almeno due anni alla miniera o cava ove egli deve esplicare la sue funzioni, tranne il caso che la miniera o cava sia di più recente apertura;

     5) avere idoneità fisica a seguire la squadra di salvataggio nelle sue operazioni, se per la miniera o cava l'istituzione della squadra è prescritta;

     6) sapere leggere e scrivere.

 

     Art. 48.

     Gli operai che aspirano ad essere eletti alla carica di addetto alla sicurezza ne danno comunicazione alla direzione, la quale compila la lista dei candidati, accertati i requisiti di essi ai sensi dell'art. 47.

     L'addetto alla sicurezza che deve essere eletto dagli operai viene eletto a maggioranza di voti, con votazione segreta.

     Per ciascuno degli addetti alla sicurezza deve essere nominato un supplente, rispettivamente designato ed eletto con la stessa procedura.

 

     Art. 49.

     L'esercente è tenuto a comunicare all'ufficio minerario, entro dieci giorni dall'elezione, il nome dell'addetto alla sicurezza eletto dagli operai, unitamente a quello dell'addetto da lui designato.

     L'elezione e la designazione degli addetti alla sicurezza sono sottoposte alla convalida dell'ingegnere capo.

 

     Art. 50.

     Gli addetti alla sicurezza hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare congiuntamente alla visita di lavori ed installazioni nell'ambito della miniera o cava. Particolari deroghe in più o in meno possono essere autorizzate dall'ingegnere capo.

     Per il tempo fissato per l'esplicazione della sua funzione, l'addetto alla sicurezza percepisce la normale retribuzione a carico dell'esercente [9].

 

     Art. 51.

     L'addetto alla sicurezza il quale riscontri una manchevolezza o deficienza, capace di dar luogo a pericolo, nei lavori o negli impianti, la segnala nell'apposito registro, unitamente ai suggerimenti che ritenga di formulare, apponendo infine la data e la firma.

     Il registro è tenuto, a cura del direttore nel luogo stesso della miniera o cava, a disposizione degli addetti alla sicurezza e dei funzionari dell'ufficio delle miniere.

     Entro il termine di due giorni il direttore, o chi ne fa le veci, appone il suo visto in calce alla segnalazione o suggerimento dell'addetto alla sicurezza, unitamente ad una sommaria indicazione delle eventuali misure adottate.

     L'addetto alla sicurezza ha il diritto di conferire con il funzionario dell'ufficio minerario, il quale compia una visita ispettiva alla miniera.

 

     Art. 52.

     Ogni provvedimento a carico di un addetto alla sicurezza è soggetto alla preventiva approvazione dell'ingegnere capo.

 

CAPO VII

INFORTUNI E PERICOLI DI DANNI

 

     Art. 53.

     Ogni infortunio, per il quale esiste l'obbligo di denuncia ai fini dell'assicurazione obbligatoria, deve essere denunziato dall'esercente o dal direttore, entro il termine di due giorni, all'ufficio minerario.

     Tali denunzie sono redatte in conformità del modulo allegato al presente regolamento (all. C).

     In caso di infortuni gravi, ossia mortali o con lesioni guaribili in un tempo non inferiore a 30 giorni, devesi darne immediata notizia all'ufficio minerario con i mezzi di comunicazione più celeri, indicando le cause dell'infortunio ed il numero delle persone morte o ferite.

 

     Art. 54.

     Deve essere pure data immediata comunicazione all'ufficio minerario allorché si verifichino emanazioni di gas nocivi, accensioni o scoppi di gas o di polveri, allagamenti, avvenimenti eccezionali che comportino la sospensione totale o parziale della lavorazione, od ogni altro fatto che metta in pericolo la sicurezza delle persone, del giacimento o delle cose contemplate nell'art. 2 della legge.

 

     Art. 55.

     Lo stato delle cose nel luogo dove si sia verificato l'infortunio grave deve essere lasciato inalterato, salvo il caso che ciò possa dar luogo ad altri pericoli, sino all'arrivo di un funzionario dell'ufficio minerario. Questi può ordinare che il detto luogo venga lasciato nello stato in cui lo ha trovato, per gli ulteriori accertamenti.

 

     Art. 56.

     In caso di infortunio grave, il funzionario dell'ufficio minerario, incaricato delle constatazioni, accerta tutte le circostanze che si collegano con l'infortunio, raccoglie le testimonianze e redige dettagliato verbale.

     Egualmente si procede nel caso di infortunio non grave, per il quale, a giudizio esclusivo dell'ingegnere capo, occorra effettuarne l'inchiesta ai fini della sicurezza o per accertare responsabilità.

     L'ingegnere capo tramette il verbale sopra detto al pretore assieme, ove occorra, alle proprie osservazioni circa le cause dell'infortunio e le eventuali responsabilità.

 

TITOLO II

SONDAGGI IN GENERE E COLTIVAZIONI PER IDROCARBURI

 

CAPO VIII

NORME GENERALI SUI SONDAGGI

 

     Art. 57.

     L'esecuzione di fori di sonda per ricerca o coltivazione di sostanze minerali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo. Nella domanda di autorizzazione l'esercente deve indicare:

     1) lo scopo del foro di sonda;

     2) il tipo del dispositivo di perforazione e della forza motrice;

     3) la profondità da raggiungere ed il periodo di tempo previsto per la perforazione;

     4) le caratteristiche delle tubazioni di rivestimento previste e delle cementazioni rispettive;

     5) le caratteristiche degli eventuali dispositivi di sicurezza contro le eruzioni;

     6) il nome della persona responsabile dei lavori del sondaggio;

     7) eventualmente il nome dell'appaltatore cui l'esercente intenda affidare l'esecuzione del sondaggio e le clausole tecniche del contratto con esso appaltatore stipulato.

     La domanda deve, inoltre, contenere la indicazione dei dati geologici e geofisici in base ai quali è stata determinata l'ubicazione del sondaggio e deve essere corredata di una planimetria a scala non inferiore ad 1:2.000 per un raggio di almeno 150 metri attorno all'ubicazione del sondaggio.

     Trascorsi 15 giorni, da quello in cui l'ufficio minerario ha ricevuto la domanda di autorizzazione, senza che l'ufficio abbia comunicato per iscritto alcuna osservazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.

     L'esercente è tenuto a soddisfare le eventuali richieste di dati o chiarimenti ad esso fatte dall'ufficio. In tali casi altro termine di 15 giorni decorre dalla risposta dell'esercente, ai sensi del comma precedente.

     In casi di diniego di autorizzazione, l'esercente può ricorrere all'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

 

     Art. 58.

     Per quanto attiene alla tutela del giacimento, l'esercente è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'operato dell'appaltatore da lui adibito.

 

     Art. 59.

     Per i sondaggi da praticare a partire da un sotterraneo, e se la lunghezza di ciascuno di essi non supera 50 metri, l'autorizzazione di cui al precedente art. 57 può essere accordata mediante approvazione di un programma di massima relativo a più fori.

 

     Art. 60.

     L'ufficio minerario tiene un registro nel quale sono annotati, per ogni sondaggio eseguito nel distretto:

     - il nome dell'esercente;

     - l'eventuale appaltante esecutore del lavoro;

     - l'ubicazione del sondaggio;

     - i dati essenziali del profilo;

     - la sommaria cronistoria del lavoro.

 

     Art. 61.

     I fori di sonda per la ricerca o la coltivazione di sostanze minerali non debbono essere ubicati a distanza minore di:

     1) metri 25 dal perimetro del campo della concessione mineraria o del permesso di ricerca;

     2) metri 25 da case di abitazione, corsi d'acqua e relative opere di difesa;

     3) metri 50 da gruppi di case con più di 100 abitanti, scuole, opifici industriali con più di 50 operai;

     4) metri 50 da ferrovie, tranvie, strade nazionali, provinciali e comunali, oleodotti e gasdotti, linee elettriche ad alta tensione, costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

     Le minime distanze sopra precisate sono raddoppiate nel caso che si tratti di sondaggi per ricerca o coltivazione di idrocarburi od energia endogena.

     L'ingegnere capo può consentire distanze minori di quelle sopra indicate o imporne delle maggiori.

 

     Art. 62.

     L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere che l'impianto del sondaggio venga circondato con una recinzione.

 

     Art. 63.

     Gli impianti di perforazione, comprese le attrezzature accessorie, debbono avere caratteristiche adeguate al lavoro da compiere, in relazione al programma.

     Chi ha la responsabilità dei lavori deve previamente assicurarsi che l'impianto corrisponda in tutto ai requisiti di sicurezza, ed in particolare alle prescrizioni eventualmente impartite dall'ufficio minerario.

 

     Art. 64.

     Il macchinario e le attrezzature di ogni genere debbono trovarsi sempre in condizioni di efficienza rispondenti alle esigenze del loro impiego.

     Le torri e le antenne di perforazione debbono poter resistere a tutte le sollecitazioni derivanti sia dai lavori relativi al sondaggio, sia da quelli di montaggio e smontaggio.

     Nella valutazione delle sollecitazioni si deve tener conto delle circostanze più sfavorevoli prevedibili, sia per gli sforzi derivanti dal funzionamento dell'impianto, sia per quelli dovuti al vento, per le condizioni di stivaggio delle aste e delle tubazioni nell'interno delle torri, e per la situazione di ancoraggio dei cavi di manovra.

     Una targa posta in posizione visibile dal perforatore deve indicare chiaramente il nome della ditta costruttrice e le principali caratteristiche della torre o antenna, tra cui la capacità massima di carico con o senza rinforzo dei montanti.

 

     Art. 65.

     Il piano di manovra, i ponteggi e le scale debbono avere sufficiente resistenza e non debbono essere sdrucciolevoli.

     Il pavimento del piano di manovra non deve presentare buche o aperture, eccezion fatta per quelle necessarie alla installazione del macchinario; queste ultime, quando non sono occupate dal macchinario, devono essere chiuse o protette.

     I piani di manovra alti più di un metro dal suolo ed i ponteggi devono essere muniti di parapetto dell'altezza minima di un metro costituito con almeno due correnti rigidi, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il piano di calpestio. Il parapetto deve, altresì, essere provvisto di fermapiede a fascia continua.

     Le scale a pioli si devono estendere almeno un metro oltre la piattaforma alla quale esse conducono. Esse debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

 

     Art. 66.

     Il piano di manovra, le scale, le piattaforme, le passerelle debbono essere tenuti puliti da grasso, fango od altre sostanze sdrucciolevoli.

     Gli attrezzi e gli altri oggetti pesanti che possono dar luogo a pericoli per loro caduta non debbono essere lasciati senza necessità in luogo da cui possano accidentalmente cadere.

     Il piano di manovra, la cantina, e i luoghi di frequente transito nel cantiere debbono essere mantenuti sgombri da ogni materiale il cui deposito ivi non sia necessario.

     Ogni asta, tubo, o lungo attrezzo che venga lasciato appoggiato ritto alla torre deve essere collocato in modo da non potere accidentalmente abbattersi.

     Idonee misure debbono essere prese per impedire che aste o tubi accatastati cadano o rotolino giù dalle cataste o dai sostegni su cui sono depositati.

 

     Art. 67.

     Le parti in movimento dei macchinari, che diano luogo a pericoli per le persone, debbono essere protette con idonei ripari.

 

     Art. 68.

     Il personale addetto al sondaggio deve essere munito di elmetto di protezione e deve avere vestiario, calzature e guanti adatti alle esigenze del proprio lavoro.

     Gli indumenti non debbono avere parti esposte a facile impigliamento.

 

     Art. 69.

     Avanti che sia dato inizio alla perforazione deve essere verificato il regolare funzionamento dei macchinari ed apparecchi essenziali, quali i motori, le trasmissioni, le pompe, gli argani, le taglie, le condotte, gli apparecchi di controllo e quelli di sicurezza.

     Le funi di sollevamento debbono essere ispezionate periodicamente e subito dopo l'esecuzione di operazioni che abbiano indotto in esse sforzi eccezionali. Nota delle ispezioni deve essere segnata sul giornale di sonda di cui al seguente art. 76.

     La fune deve essere messa fuori servizio se presenta, su un qualsiasi tratto di essa lungo 2 metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del totale dei fili.

     Debbono essere ispezionati, almeno settimanalmente, i bulloni e gli spinotti della torre. Nota di tale ispezione deve essere presa sul giornale di sonda.

 

     Art. 70.

     Ogni cantiere deve essere convenientemente attrezzato per la esecuzione delle manovre occorrenti per lo spostamento di materiale pesante o comunque pericoloso.

 

     Art. 71.

     Le manovre alle aste od alle tubazioni debbono essere compiute dall'operaio addetto stando sull'apposita piattaforma.

     Per lavori particolari che non possano essere eseguiti stando sulla piattaforma normale, debbono essere impiegati ponteggi sicuri.

     Chiunque lavori sulle piattaforme alte, o in alto fuori di esse, deve fare impiego di cintura di sicurezza.

 

     Art. 72.

     All'inizio di ogni operazione che sottoponga la torre a sforzi eccezionali, nessuno deve trattenersi sui ponteggi e sul piano di manovra, eccezion fatta per il solo operatore dell'argano.

 

     Art. 73.

     Le pompe non devono essere azionate a pressione superiore a quella consentita dalla loro capacità di prestazione, che deve essere specificata chiaramente sulla loro targhetta.

     Qualora le pompe siano azionate da motori capaci di sviluppare in esse una pressione superiore alla massima consentita, esse devono essere provviste di un dispositivo di sicurezza capace di impedire che la pressione superi il limite consentito.

 

     Art. 74.

     Durante l'introduzione di una fune nel foro per calarvi attrezzi è vietato trattenersi sul piano di manovra presso la fune, ove esiste pericolo per il caso che essa non discenda regolarmente

 

     Art. 75.

     Presso ogni sonda o cantiere di produzione e presso ogni impianto di compressione di gas deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso col relativo corredo pronto all'uso.

 

     Art. 76.

     Presso ogni sondaggio deve essere tenuto aggiornato e a disposizione dell'ufficio minerario un giornale sul quale vanno annotati: le operazioni eseguite ed i loro essenziali dettagli; le profondità raggiunte; la natura e gli spessori delle formazioni attraversate; il tipo e le caratteristiche delle tubazioni di rivestimento; le cementazioni eseguite; gli strati acquiferi e le manifestazioni minerali incontrate; tutti gli altri elementi aventi rilievo in relazione alla cronistoria ed agli scopi del sondaggio.

     I campioni delle rocce attraversate, prelevati dal sondaggio, vanno conservati a disposizione dell'ufficio minerario sino a due mesi dopo la fine del lavoro di perforazione, con le indicazioni atte a precisarne la profondità di prelievo.

 

     Art. 77.

     L'esercente deve informare col mezzo più rapido l'ufficio minerario di ogni incidente di sondaggio e di ogni altro evento che possa pregiudicare il previsto svolgimento del piano di lavoro o che possa causare danni alle persone e alle cose.

     Allorché in un foro si manifesti tendenza all'eruzione, va dato immediato avviso all'ufficio.

 

     Art. 78.

     Entro i primi dieci giorni di ciascun mese l'esercente deve trasmettere all'ufficio minerario il profilo completo del sondaggio e tutti gli elementi rilevanti.

 

     Art. 79.

     L'esercente deve informare l'ufficio minerario di ogni manifestazione di idrocarburi o di energia endogena, di qualsiasi entità, incontrata con il sondaggio.

 

     Art. 80.

     L'esercente è tenuto a porre in atto i mezzi e gli accorgimenti occorrenti ad impedire che i fluidi di ogni genere incontrati nella perforazione sfuggano al controllo.

 

     Art. 81.

     L'esercente deve dare avviso all'ufficio minerario dell'avvenuta ultimazione del sondaggio, entro 15 giorni da questa.

     Nel caso che il foro debba essere abbandonato, l'esercente deve chiederne preventiva autorizzazione all'ufficio, col quale debbono essere concordate le misure di sicurezza occorrenti.

 

     Art. 82.

     E' vietato di dar luogo al recupero delle colonne di rivestimento senza che sia approvato dall'ingegnere capo il programma di lavoro relativo. Tale programma si intende tacitamente approvato se entro 15 giorni dalla sua presentazione l'ingegnere capo non comunica all'esercente un provvedimento negativo.

 

     Art. 83.

     Le prescrizioni dell'ingegnere capo, dirette alla tutela della sicurezza o della preservazione del giacimento eventualmente esistente e della sua energia sono emanate ai sensi degli artt. 40, 41, 42, 43, 44 del presente regolamento.

 

CAPO IX

SONDAGGI PROFONDI O PER IDROCARBURI, COLTIVAZIONI

PER IDROCARBURI

 

     Art. 84.

     Le norme del presente capo si applicano, in aggiunta a quelle del capo VIII, qualora il foro di sonda abbia profondità maggiore di 500 metri, oppure sia diretto alla ricerca o coltivazione di idrocarburi o di energia endogena.

     L'ingegnere capo ha facoltà di estendere la validità delle norme del presente capo anche a sondaggi di profondità minore di 500 metri.

     Ha altresì facoltà di esimere, previa richiesta motivata, dalla ottemperanza alle norme del presente capo, l'esecuzione di fori per profondità maggiore di 500 metri, e comunque non superiore ad 800 metri.

 

     Art. 85.

     Ogni pozzo in perforazione deve essere munito di apparecchiature di prevenzione delle eruzioni libere e di controllo dell'erogazione dei fluidi captati. Nei pozzi di ricerca di idrocarburi, tale apparecchiatura deve essere capace di impedire eruzioni libere in qualsiasi circostanza. Mediante manicotti espansibili, a sacco, essa deve potere effettuare la chiusura istantanea su qualsiasi diametro di tubazione o a pozzo libero; mentre con altri organi, del tipo a ganasce, deve potere operare la chiusura stabile sulle aste di perforazione, o sulle tubazioni in corso di manovra, od a pozzo libero.

     Per i pozzi di sviluppo di un giacimento di idrocarburi e per quelli in regioni geologicamente note, anche se non destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'ingegnere capo può consentire l'impiego di apparecchiature di sicurezza più semplici, o dispensare dal loro uso.

     Ogni organo o parte dell'apparecchiatura di prevenzione destinato a sopportare la pressione del pozzo deve esser capace di far fronte alle massime pressioni prevedibili.

     Gli organi sottoposti alla pressione del fluido di azionamento debbono poter resistere ad una pressione almeno del 50% superiore a quella di esercizio.

     Il comando dei prevenitori, agli scopi sopraddetti, deve potersi fare a distanza da posto sicuro in caso di emergenza e facilmente accessibile.

     I componenti la squadra di turno nei lavori di perforazione debbono essere in grado di manovrare gli apparecchi suddetti.

     Sui quadri di manovra a distanza dei prevenitori debbono essere chiaramente indicate in italiano le posizioni di apertura e di chiusura degli organi di comando.

 

     Art. 86.

     All'inizio di ciascun turno di lavoro devesi verificare il buon funzionamento delle apparecchiature di prevenzione. Le riparazioni eventualmente occorrenti devono essere effettuate al più presto e seguite da prove di funzionamento.

 

     Art. 87.

     Il personale di sonda deve essere preventivamente istruito sulle manovre da eseguire in caso di manifestazioni eruttive del pozzo, o di incendio.

 

     Art. 88.

     Il foro deve essere mantenuto, sempre che sia possibile, pieno fino alla bocca del liquido di circolazione che in appresso sarà denominato fango.

     Sul luogo del sondaggio deve continuamente essere controllata la densità del fango in circolazione; gli altri caratteri fisici e chimici dello stesso devono essere controllati con opportuna frequenza per accertare che mantengano valori adeguati alla sicurezza della perforazione.

 

     Art. 89.

     Sul luogo del sondaggio, oltre alla ordinaria scorta di materiali per la preparazione dei fanghi normali, deve tenersi una sufficiente riserva:

     1) di materiali idonei al loro appesantimento sino alla densità prevedibilmente necessaria in caso di emergenza;

     2) di materiali atti a combattere perdite di circolazione nelle circostanze e condizioni nelle quali esse possano essere previste.

 

     Art. 90.

     L'impianto del fango deve poter permettere la normale circolazione e l'eventuale correzione dei fanghi, indipendentemente dalla preparazione di fanghi nuovi. Esso deve comprendere vasche di riserva, del fango e dell'acqua, per una capacità complessiva rispettiva non inferiore a tre quarti del volume del foro.

 

     Art. 91.

     Nelle formazioni in cui sia nota o possibile la presenza di orizzonti con idrocarburi, di caratteristiche incognite, l'inizio dell'estrazione di colonne di aste o di tubazioni deve essere fatto lentamente; durante l'estrazione il pozzo deve essere mantenuto pieno di fango. All'inizio di tale operazione l'operaio pontista deve recarsi al suo posto di lavoro solo dopo estratto dal pozzo il primo passo di aste o tubi.

     Le colonne in corso di introduzione nel pozzo debbono essere provviste di valvola di ritegno, e debbono essere mantenute piene di fango per una lunghezza sufficiente a garantire la sicurezza.

     Nei pozzi di ricerca di idrocarburi, all'estremità della batteria di perforazione, deve essere installata una valvola di sicurezza adatta alle pressioni prevedibili nel pozzo.

 

     Art. 92.

     Ogni impianto destinato a perforare a profondità maggiore di 500 metri deve comprendere almeno due pompe di circolazione del fango.

 

     Art. 93.

     Nei casi in cui possa essere sicuramente escluso ogni pericolo di incontro di fluidi sotto pressioni capaci di dar luogo ad eruzioni, l'ingegnere capo può consentire deroghe alle norme contenute negli artt. 88, 89, 90.

 

     Art. 94.

     La perforazione con impiego di fluido di circolazione gassoso è subordinata all'autorizzazione da parte dell'ingegnere capo, il quale ha facoltà di prescrivere le misure di sicurezza eventualmente occorrenti.

 

     Art. 95.

     Nel caso che siano da temere manifestazioni eruttive, debbono essere adottate misure precauzionali atte a permettere al personale di allontanarsi, ove occorra, rapidamente e sicuramente dal pozzo. L'accesso al piano di manovra deve essere vietato al personale non addetto.

 

     Art. 96.

     Il piano di manovra, quando è alto più di un metro dal suolo, deve possedere due vie di uscita su due lati opposti della torre.

     Anche il piano dei motori deve avere due vie di uscita, una delle quali posta il più lontano possibile dalla torre.

     Le torri e le antenne provviste di piattaforma per il pontista devono essere munite di una fune di salvataggio che assicuri una via di scampo al pontista. Detta fune, oltre ad essere solidamente ancorata, deve essere disposta in modo che nessun ostacolo venga incontrato nella discesa da chi ne faccia uso. I carrelli e gli scivoli, usati per la discesa lungo la fune di salvataggio, devono essere provvisti di un adeguato dispositivo frenante atto ad assicurare una velocità di discesa non pericolosa.

 

     Art. 97.

     Gli operai non debbono indossare, sul lavoro, indumenti molto sporchi di olio.

 

     Art. 98.

     Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento dei fori di sonda debbono essere eseguite come segue: le colonne di guida e di ancoraggio debbono essere cementate dalla loro scarpa sino alla superficie; le colonne di rivestimento più interne debbono essere cementate per un tratto di almeno 200 metri al di sopra della loro scarpa e debbono, ove occorra prevenire la migrazione di fluidi da uno strato all'altro, essere pure cementate in tratti intermedi. In ogni caso il programma di cementazione deve essere concordato con l'ufficio minerario.

     L'ingegnere capo può concedere deroghe alle prescrizioni del presente articolo [1]0.

 

     Art. 99.

     Le cementazioni delle tubazioni di rivestimento debbono essere verificate a mezzo di termometria, ed occorrendo con prove di tenuta o con altri metodi adatti. Le cementazioni, quando sia necessario debbono essere perfezionate con iniezioni di cemento sotto pressione.

     I diagrammi di termometria debbono essere prontamente inviati all'ufficio minerario subito dopo la loro esecuzione.

 

     Art. 100.

     Le prove di strato sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:

     1) prima dell'inizio della prova deve essere indicata per iscritto, all'ingegnere capo, la persona incaricata di dirigerla, e che ne è responsabile;

     2) le prove debbono essere eseguite di giorno in modo da poterle portare a termine avanti che sia buio. Non debbono aver luogo durante temporali;

     3) il fango di circolazione deve avere caratteristiche tali da impedire ogni manifestazione eruttiva;

     4) dal momento della introduzione dell'apparecchio di prova, denominato tester, sino al ritorno di esso alla superficie, la tubazione del pozzo deve essere mantenuta piena di fango. Tale condizione deve essere costantemente sorvegliata da persona appositamente incaricata. La condotta di carico deve essere distinta da quella destinata a dominare eventuali conati eruttivi;

     5) prima dell'introduzione del tester nel pozzo e prima della sua estrazione deve essere provata l'apparecchiatura di prevenzione;

     6) durante la prova è vietato tenere fuochi o fiamme libere nei dintorni del pozzo, entro un raggio di 50 metri dal pozzo;

     7) i generatori elettrici non debbono essere tenuti in funzione;

     8) le condotte d'acqua e i relativi tubi flessibili debbono essere pronti all'uso;

     9) lance od ugelli debbono essere pronti all'impiego in tale posizione che i getti possano essere diretti sia sopra che sotto il piano di manovra;

     10) gli estintori debbono essere stati verificati previamente e debbono essere pronti all'uso;

     11) nessun veicolo con motore a combustione deve trovarsi, od avvicinarsi, a distanza minore di 50 metri dal pozzo;

     12) entro un raggio di 50 metri attorno al pozzo deve essere impedito l'accesso delle persone non autorizzate;

     13) deve essere evitata la dispersione di idrocarburi liquidi sui terreni circostanti;

     14) ogni persona che prende parte alla prova deve portare elmetto e scarpe di sicurezza;

     15) qualora la cantina non abbia a possedere spurgo naturale deve potere essere vuotata mediante eiettore;

     16) gli organi di scappamento dei motori a combustione interna debbono essere costituiti in modo da prevenire il pericolo di incendio;

     17) le condotte di fluidi sotto pressione debbono essere, ove occorra, solidamente ancorate;

     18) la manovra dei cabestani deve essere affidata a personale esperto nel loro impiego;

     19) nello svitamento delle aste durante l'estrazione del tester deve essere impiegata, ciascuna volta, una sola chiave;

     20) deve essere verificato che l'apparecchiatura per la pronta discesa del pontista dal suo posto di lavoro si trovi in regolari condizioni di funzionamento;

     21) deve tenersi pronto un tappo idoneo alla rapida otturazione della testa delle aste.

 

     Art. 101.

     L'esercente deve informare l'ufficio minerario, con preavviso di 10 giorni almeno, od al più presto in caso d'urgenza, della esecuzione di chiusure di acqua o cementazioni, di prove di strato o di produzione.

     L'ingegnere capo, o il suo rappresentante, può chiedere l'esecuzione di particolari prove tecniche o l'adozione di particolari accorgimenti nelle prove.

 

     Art. 102.

     I motori a combustione interna installati a distanza minore di 30 metri da pozzi in perforazione o in produzione, da serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono essere tali da soddisfare ai requisiti seguenti:

     1) non debbono dar luogo a pericoli per arroventamento di parti esterne o per scintille dovute ad organi di accensione;

     2) la bocca della condotta di aspirazione deve trovarsi in posizione tale da evitare l'aspirazione di gas infiammabile che eventualmente fuoriesca dal pozzo;

     3) detta condotta di aspirazione deve essere munita di dispositivi di protezione contro i ritorni di fiamma, e di chiusura manovrabile dal posto del capo sonda;

     4) la condotta di scappamento deve essere a buona tenuta di gas e deve essere munita di barilotto che impedisca l'uscita di fiamma;

     5) lo sbocco della condotta di scappamento deve trovarsi a distanza non minore di 10 metri dal foro, da serbatoi di idrocarburi e da compressori di gas.

 

     Art. 103.

     Entro un raggio di 30 metri da fori di sonda o pozzi, dai serbatoi di idrocarburi, da compressori di gas o da depositi di materiali infiammabili, è vietato accendere fuochi, usare lampade ed attrezzi a fiamma libera, o fumare. E' vietato al personale di accedere al lavoro portando con sé fiammiferi o altri mezzi di accensione.

     Di tali divieti l'esercente deve dare notizia mediante appositi avvisi permanentemente affissi in modo ben visibile.

     Maggiori distanze di quelle sopra indicate possono essere prescritte dall'ingegnere capo ove questi ne ravvisi la necessità.

     Nel caso che esista necessità di eseguire lavori con mezzi od attrezzi a fuoco o fiamma libera entro il raggio indicato nel primo comma del presente articolo, può derogarsi dal divieto, sempre che il lavoro sia autorizzato caso per caso dal dirigente tecnico responsabile, il quale deve curare che siano prese le cautele necessarie.

 

     Art. 104.

     Entro un raggio di 50 metri da fori di sonda o pozzi per idrocarburi, e di 30 metri da serbatoi di idrocarburi e compressori di gas è vietata l'installazione di caldaie a vapore o di apparecchi di riscaldamento di idrocarburi senza l'autorizzazione dell'ingegnere capo il quale, ove l accordi, può imporre le cautele ritenute necessarie.

 

     Art. 105.

     I serbatoi di olii combustibili, per i motori o per altri servizi, debbono essere situati a distanza maggiore di 30 metri dalla sonda.

     Distanze minori sono consentite solo per i serbatoi capaci di contenere una quantità di combustibili non maggiore del consumo giornaliero.

 

     Art. 106.

     Su ogni sonda, presso ogni pozzo o serbatoio di idrocarburi, nei locali di macchinari, ed ovunque esista pericolo di accensione di liquidi o gas, deve tenersi pronto all'uso un adeguato numero di estintori idonei, che devono essere periodicamente provati. La data delle ispezioni deve essere segnata sul giornale di cui al precedente art. 76, o su apposito registro.

     A disposizione del personale della sonda deve tenersi un adeguato numero di lampade portatili di tipo sicuro contro gli scoppi di gas.

 

     Art. 107.

     Gli impianti elettrici, per le loro parti site a meno di 30 metri da fori di sonda, pozzi o serbatoi di idrocarburi, o da compressori di gas, debbono soddisfare ai requisiti seguenti:

     1) i motori o generatori elettrici, i trasformatori e le apparecchiature elettriche, debbono essere di tipo sicuro contro gli scoppi di gas;

     2) le linee debbono essere costituite da cavo, con le giunzioni protette da cassette o muffole;

     3) gli apparecchi di illuminazione debbono essere di tipo stagno, con vetro di adeguato spessore e protetto da gabbia metallica;

     4) un interruttore generale, posto a conveniente distanza dal foro, in modo da essere sicuramente manovrabile in caso di emergenza, deve poter togliere la tensione a tutto l'impianto elettrico a servizio del sondaggio, compresa l'illuminazione elettrica, ma con l'eccezione dei motori elettrici azionanti dispositivi a servizio dei prevenitori; tali motori debbono essere alimentati da linee non comandate dal detto interruttore generale;

     5) le torri metalliche di perforazione debbono essere poste elettricamente a terra, mediante presa di terra eseguita e collegata a regola d arte.

 

     Art. 108.

     Le cantine devono essere mantenute sgombre da fango, acqua, olio od altri liquidi e, se non hanno spurgo naturale, debbono potere essere vuotate mediante eiettore.

     Almeno uno dei lati della sottostruttura deve essere lasciato sgombro da organi e da materiali di qualsiasi genere che possano ostacolare l'accesso alla cantina.

     Deve essere curato che non si formino sul terreno attorno alla torre pozzanghere di olio che possano dar luogo a pericolo di incendi.

 

     Art. 109.

     L'apparecchiatura di testa di ogni pozzo produttivo deve essere protetta da recinto a gabbia che impedisca alle persone non addette di accedervi.

     Ogni porta di tale recinto deve essere apribile verso l'esterno.

     Se la gabbia e metallica, deve essere messa elettricamente a terra.

     Gli strumenti montati sull'apparecchiatura di testa, per la misura delle pressioni esistenti nel pozzo e nelle sue intercapedini, debbono potersi leggere dall'esterno della cantina.

     La manovra delle valvole montate sull'apparecchiatura di testa deve potere essere eseguita dalla superficie, senza scendere nella cantina.

 

     Art. 110.

     I serbatoi di idrocarburi, che servono alla raccolta della produzione di uno o più pozzi, debbono essere situati a distanza non minore di 50 metri da ciascun pozzo.

 

     Art. 111.

     Ogni apertura di sfogo del gas dal serbatoio di idrocarburi liquidi deve essere connessa ad una condotta che scarichi il gas a distanza non minore di 15 metri dalla parete del serbatoio, o ad un dispositivo di recupero del gas.

 

     Art. 112.

     Ogni serbatoio per idrocarburi liquidi deve essere circondato da un terrapieno o da un muro di cinta, tale da poter contenere, in caso di falla, tutto il liquido di cui il serbatoio è capace.

     L'area racchiusa dal terrapieno o muro deve essere drenata da conduttura di scarico munita di valvole di chiusura.

 

     Art. 113.

     Ogni serbatoio metallico deve essere provvisto di almeno due prese di terra collegate a punti diametralmente opposti della base. Il tetto deve essere elettricamente collegato con il corpo del serbatoio, per mezzo di almeno due conduttori di rame saldati o bullonati.

 

     Art. 114.

     La pulizia e manutenzione dei serbatoi deve essere fatta da personale idoneo e sotto la guida di un sorvegliante che sia a conoscenza degli accorgimenti necessari alla prevenzione degli incendi e degli altri pericoli che questo genere di lavoro comporta.

     Nessuna persona, non munita di adeguato apparecchio di respirazione, deve essere fatta entrare in un serbatoio che abbia contenuto olio grezzo o prodotti combustibili, fintanto che detto serbatoio non sia stato liberato da ogni gas e vapore in concentrazione pericolosa o dannosa alla respirazione.

     Nel caso che il serbatoio sia provvisto di aperture soltanto nella sua parte superiore, gli operai che vi accedono devono fare uso di cintura e fune di sicurezza; quest'ultima deve essere di lunghezza sufficiente a permettere all'operaio di raggiungere qualsiasi punto all'interno del serbatoio.

     Gli operai che lavorano all'interno del serbatoio devono essere costantemente sorvegliati, dall'esterno, da un altro operaio addetto esclusivamente a questo compito.

     L'ugello metallico dei tubi usati per l'apporto di aria compressa o di aria di ventilazione all'interno del serbatoio, deve essere collegato per mezzo di filo conduttore alle pareti del serbatoio, per impedire l'accumulo di elettricità statica.

     I serbatoi montati su autocarri devono essere puliti all'aria aperta.

     Se il serbatoio contiene gas o vapore in concentrazione esplosiva, nessun attrezzo capace di produrre fiamme o scintille deve essere usato nei lavori di riparazione che si debbono eseguire all'interno di esso, ovvero all'esterno sulle sue pareti.

     L'assenza di gas o vapori in concentrazioni pericolose deve essere verificata con apparecchi di adeguata sensibilità.

 

     Art. 115.

     Per pulire o provare condotte che abbiano contenuto liquidi e gas infiammabili non deve essere usata aria, a meno che dette condotte non siano state preventivamente lavate con acqua.

     E' vietato aprire o disconnettere una condotta di liquidi o gas infiammabile, avente all'interno pressione superiore a quella atmosferica, allorché nel raggio di 15 metri dal sito dell'operazione esistono fuochi o fiamme libere.

 

TITOLO III

LAVORI DI SCAVO

 

CAPO X

AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 116.

     Senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, è vietato fare scavi a cielo aperto o in sotterraneo per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanza orizzontale minore di:

     1) 10 metri da strade pubbliche non rotabili e da recinti in muratura, linee elettriche comuni, linee telegrafiche e telefoniche, teleferiche per solo trasporto di materiali;

     2) 20 metri da strade pubbliche rotabili, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, abitazione ed altri edifici, sostegni di grandi elettrodotti, funivie per trasporto di persone;

     3) 50 metri da ferrovie, opere di difesa di corsi d'acqua, sorgenti, serbatoi importanti, acquedotti, oleodotti, metanodotti, monumenti nazionali.

     Senza la detta autorizzazione è vietata l'ubicazione di imbocchi del sotterraneo nelle sponde di corsi d'acqua e laghi naturali od artificiali a quota che superi per meno di cinque metri il livello di massima piena o di massimo riempimento.

 

     Art. 117.

     L'ingegnere capo può prescrivere, per la tutela della sicurezza, distanze maggiori di quelle indicate nel precedente art. 116.

 

     Art. 118.

     Chi intenda eseguire scavi per ricerca o coltivazione di sostanze minerali, a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, deve farne domanda all'ingegnere capo. Questi provvede con propria determinazione, stabilendo altresì l'entità del deposito previsto dall'art. 10 della legge.

 

     Art. 119.

     Nel caso di scavi ubicati a distanze minori di quelle indicate nel precedente art. 116, e non autorizzate come prescritto, l'ingegnere capo ordina la sospensione dei lavori, ovvero invita l'esercente a mettersi in regola con i lavori, a sensi dell'art. 118.

 

CAPO XI

SCAVI A CIELO APERTO

 

     Art. 120.

     Ogni scavo a cielo aperto deve essere provvisto di piazzale pianeggiante adiacente alla fronte di abbattimento, di dimensioni proporzionate all'altezza ed alla estensione di questa ed alle necessità di una sicura lavorazione.

     La deroga è ammessa solo all'inizio dei lavori ed in caso di materiale impossibilità di soddisfarvi.

     Ad ogni piazzale deve far capo una sicura via o viottolo di accesso.

     I materiali e gli attrezzi esistenti sul piazzale debbono essere situati in modo che sia sempre lasciata una via di rapido scampo al personale, in caso di pericolo.

 

     Art. 121.

     In ogni escavazione a cielo aperto devesi vigilare a che la fronte di abbattimento non presenti pericoli per distacchi di roccia. Le porzioni di roccia mal sicure, sulla fronte od al ciglio, debbono essere asportate, con le debite cautele, prima dell'inizio di altri lavori di abbattimento.

     E' vietato tenere la fronte a strapiombo. La coltivazione con creazione di sottoscavi al piede della fronte è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo, che approvi le modalità proposte dall'esercente, con particolare riguardo ai puntellamenti eventualmente occorrenti.

     L'altezza e l'inclinazione della fronte di abbattimento debbono essere tali da non dar luogo a pericolo di accidentale scoscendimento tenendo conto della natura delle rocce e delle altre circostanze che influiscono sulla loro stabilità.

     Ove necessario, l'altezza totale della fronte di abbattimento deve essere adeguatamente suddivisa tra fronti parziali. In tale caso, la distanza dal piede di una fronte parziale al ciglio di quella sottostante non deve essere minore di quattro metri.

     Ogni operaio che lavori in alto sulla fronte di cava o sul ciglio di essa, qualora esista pericolo di caduta, deve essere assicurato con idonei mezzi ad una fune di sicurezza [1]1.

 

     Art. 122.

     La distanza dal ciglio di ogni scavo a giorno e dal piede di ogni discarica al limite del campo della concessione o della ricerca non deve essere minore di dieci metri. Ove si tratti di una cava, la stessa distanza minima è prescritta rispetto al limite della proprietà.

     Minori distanze sono consentite solo con l'assenso di chi ha titolo sull'area confinante.

     Maggiori distanze possono essere imposte dall'ingegnere capo.

 

     Art. 123.

     La fronte di abbattimento, ove si operi lo scavo a giorno mediante escavatrice meccanica, deve avere il ciglio a tale altezza da essere raggiungibile dagli organi di scavo della macchina.

     Prima dell'inizio o della ripresa del lavoro di scavo meccanico, si deve dare apposito segnale acustico di avvertimento.

     Alle persone non addette al lavoro di scavo è vietato di avvicinarsi alla macchina escavatrice mentre essa è in funzione. Tale divieto deve essere reso noto con cartelli di avviso apposti presso la macchina.

 

     Art. 124.

     Nel caso di cave limitrofe, la lavorazione deve essere condotta in modo da non creare pericoli alle persone addette ad altre zone.

 

     Art. 125.

     Nel caso di due escavazioni a giorno limitrofe, l'ingegnere capo può disporre l'abbattimento del diaframma causato dalla suddetta configurazione e prescrivere le cautele occorrenti.

 

     Art. 126.

     Ogni discarica delle miniere o cave deve, per quanto possibile, non ricoprire masse utili suscettibili di successiva coltivazione, e non creare disturbi a lavorazioni vicine.

     La distribuzione dei materiali della discarica deve essere condotta in modo che sia escluso ogni pericolo alle persone ed alle cose, per accidentali scoscendimenti.

 

     Art. 127.

     Nel rovesciamento dei vagonetti alle discariche, per lo scarico di materiali, deve essere impedita, con dispositivi idonei, la caduta del vagonetto.

 

     Art. 128.

     Prima del brillamento delle mine nei lavori a giorno, devono prendersi tutte le precauzioni necessarie alla sicurezza delle persone che si trovano presso i lavori o nei luoghi circostanti. Entro la zona pericolosa deve curarsi che ognuno trovi rifugio dietro sicuri ripari, indicati dal personale sorvegliante.

     L'avvertimento di porsi al riparo viene dato con un primo segnale acustico bene distinto. Accertato che tutti siano al sicuro, si dà un secondo segnale indicante l'imminenza dello sparo.

     Un terzo ed ultimo segnale, che deve distinguersi dai precedenti, indica la cessazione del pericolo.

     Nessuno deve abbandonare il riparo prima di quest'ultimo segnale.

 

     Art. 129.

     Ove lo sparo avvenga in prossimità di strade pubbliche, sono obbligatorie le precauzioni seguenti:

     1) prima dello sparo si debbono coprire i fori di mina con fascine o reti metalliche, zavorrate con pesi, od ancorate, in modo da impedire la proiezione di scaglie rocciose a distanza;

     2) appositi incaricati devono impedire che alcuno pervenga nella zona pericolosa.

     Gli incaricati di cui al n. 2 precedente debbono essere in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dalla locale autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 130.

     Le mine destinate al distacco di una grande massa di materiale non debbono essere praticate senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo, sentita l'autorità di pubblica sicurezza.

     Prima dello scoppio di tali mine, devesi dare tempestivo avviso all'ufficio minerario, alla locale autorità di pubblica sicurezza, ed al sindaco, affinché questi ne dia pubblico avviso.

 

     Art. 131.

     La manovra di massi o blocchi mediante binde o martinetti deve essere fatta con gli accorgimenti atti ad evitare che essi possano cadere o ribaltare pericolosamente.

     Nel procedere al taglio di massi o grossi blocchi, le parti che possano dar luogo a pericolo per il distacco debbono essere previamente puntellate in modo sicuro.

 

     Art. 132.

     E' vietato di riquadrare i blocchi nei luoghi ove la ripidità del terreno o la vicinanza della fronte della cava diano luogo a pericolo.

     Ove sia necessario riquadrare un blocco in luogo ripido o su di una discarica, devesi previamente provvedere alle opportune sistemazioni di sicurezza, creando un ripiano sul quale eseguirne senza pericoli la squadratura.

 

     Art. 133.

     Gli operai addetti alla squadratura dei blocchi, esposti al pericolo di lesioni causate da scaglie di pietra, debbono portare, durante il lavoro, adatti occhiali di protezione.

 

     Art. 134.

     E' vietato l'abbrivio dei massi di qualsiasi natura ed è solo permesso di gettare dai piazzali, con le debite precauzioni, i detriti di volume inferiore ad un quarantesimo di metro cubo. Si può fare eccezione nel caso in cui, per la particolare disposizione della discarica o per l'esistenza di arginature naturali od artificiali, i massi che vi rotolino non possano uscire dalla discarica.

 

     Art. 135.

     Ogni scavo a cielo aperto, anche se la lavorazione sia inattiva, deve essere munito, ove occorra, ed a cura dell'esercente, di ripari tali da eliminare il pericolo della caduta di persone.

     Per le cave sospese od abbandonate, l'obbligo di apporre tali ripari o di effettuare le altre sistemazioni eventualmente occorrenti per tutelare la sicurezza, incombe sul proprietario, salva la rivalsa delle spese verso il cessato esercente.

 

CAPO XII

SCAVI IN SOTTERRANEO

 

     Art. 136.

     In caso dell'apertura di una nuova miniera, o di importanti variazioni nel metodo di coltivazione di una esistente, l'esercente è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio minerario, con apposita relazione, il metodo che intende adottare.

 

     Art. 137.

     Nelle coltivazioni per pilastri o per camere, i pilastri e i diaframmi delle camere debbono avere ubicazione, orientamento e spessore tali da garantire la stabilità del sotterraneo.

 

     Art. 138.

     Nei cantieri di coltivazione aventi un solo accesso la lunghezza del percorso, a partire dalla via da cui l'accesso si dirama, sino al luogo più lontano dalla diramazione, non deve essere maggiore di 50 metri. Deroghe a tale norma possono essere consentite dall'ingegnere capo.

 

     Art. 139.

     Nelle coltivazioni minerarie nelle quali si fa uso di ripiena, questa dovrà seguire i lavori di abbattimento in modo che venga costantemente evitata la formazione di vuoti eccessivi.

 

     Art. 140.

     Qualora l'abbattimento, in una via o cantiere sotterraneo, si presenti pericoloso per la natura della roccia o del minerale, o per altra ragione, il sorvegliante, chieste, se occorre, istruzioni al direttore dei lavori, impartisce agli operai le disposizioni sulle modalità dello scavo e dell'armamento.

     Ove il direttore ritenga di emanare particolari ordini di servizio regolanti le modalità dello scavo e dell'armamento, essi devono essere trascritti in apposito registro da tenere aggiornato.

     Nei lavori di scavo dei sotterranei classificati nella terza categoria prevista dall'art. 270, qualora, con i sondaggi di spia prescritti dal successivo art. 287, si sia determinata la ubicazione di uno strato a sprigionamento improvviso di gas, le volate di avanzamento devono essere eseguite in modo che dopo ogni tiro sussista tra la fronte di lavoro e lo strato uno spessore sufficiente di roccia da resistere alla pressione del gas. La volata finale, destinata a scoprire interamente lo strato deve essere eseguita con tiri di scuotimento la cui carica totale deve essere fissata dal direttore con ordine di servizio da trascrivere nel registro sopra detto.

     I tracciamenti negli strati, dai quali si temono sviluppi improvvisi di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas di riconosciuta efficacia per il degasamento del giacimento [1]2.

 

     Art. 141.

     Il disgaggio va compiuto con sbarre di sufficiente lunghezza, affinché l'operaio possa evitare di essere investito dal materiale che egli abbatte.

     All'operazione deve partecipare altra persona con il compito di avvertire l'operaio di eventuali pericoli.

     Ove il disgaggio, per franosità del materiale o per altra ragione, si presenti particolarmente pericoloso, esso dev'essere compiuto con l'assistenza di un sorvegliante.

 

     Art. 142.

     Ove la natura e le condizioni delle rocce lo richiedano, i pozzi, le vie ed i cantieri sotterranei, e le cavità in genere cui debbano accedere persone, debbono essere muniti di armature di sostegno o di rivestimenti, in modo che siano impediti pericolosi franamenti o distacchi di roccia.

 

     Art. 143.

     Presso la miniera o cava sotterranea deve trovarsi sufficiente quantità di legname od altro materiale, destinato all'armamento.

     In caso di inosservanza, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori.

 

     Art. 144.

     Il materiale occorrente per l'armatura dei cantieri deve trovarsi in posti prestabiliti prossimi al cantiere.

     E' vietato l'uso, per le armature, di legname impregnato di sostanze nocive alla salute degli operai, o facilmente infiammabili.

 

     Art. 145.

     Le armature di sostegno ed i rivestimenti debbono essere ad efficace contatto con le rocce da sostenere, e con adatti riempimenti deve essere colmato l'intervallo fra roccia ed armatura.

 

     Art. 146.

     Il disarmo delle armature deve essere eseguito da operai pratici di tale lavoro, adoperando, ove occorra, appositi attrezzi che permettano di tirare i sostegni da disarmare, stando a distanza.

     Prima del disarmo, debbono prendersi le cautele atte a proteggere gli operai che lo eseguono e le persone che possano trovarsi nelle immediate vicinanze.

     E' vietato l'accesso alle zone disarmate dei lavori di coltivazione per franamento.

     Effettuato il disarmo e l'eventuale recupero delle armature, deve essere vietato l'accesso al cantiere, con l'apposizione, inoltre, di segnali od ostacoli, quali catene, legni in croce o simili.

 

     Art. 147.

     Salvo il caso di emergenza, è vietato rimuovere, senza il permesso del sorvegliante, armature, tavole, ponteggi, od altri materiali in opera.

 

     Art. 148.

     Gli operai, che lavorano nel pozzo fuori della gabbia debbono essere protetti, mediante appositi ponteggi, dalla caduta di corpi.

     Durante l'esecuzione dei lavori in un pozzo, è vietato a chiunque di accedere - salvo casi di necessità - alle parti del pozzo sottostante al sito dei lavori; all'uopo devono essere collocati appositi segnali negli accessi. Può derogarsi da tale divieto ove esista un ponteggio di sicurezza al disotto del sito dei lavori.

 

     Art. 149.

     Se in un pozzo si svolge lavoro pel suo approfondimento, il personale che trovasi al fondo deve avere a disposizione il mezzo per allontanarsi rapidamente in caso di pericolo.

 

     Art. 150.

     E' vietato gettare materiali nei fornelli o pozzi di sgombro non muniti di chiusura allo sbocco inferiore, se prima non è stato avvertito il personale che si trovi presso lo sbocco anzidetto, e prima di averne ricevuto il benestare.

 

     Art. 151.

     Chiunque debba compiere lavori nei pozzi, nei fornelli, e nelle discenderie molto inclinate o su fronti di abbattimento alte e ripide, deve, se manca un appoggio sicuro o se esiste pericolo di cadute, servirsi della corda di sicurezza. Deve inoltre accertarsi che nessuno si trovi al di sotto, dando in caso contrario chiaro avviso.

     Tranne il caso di assoluta necessità, è vietato introdursi nei fornelli destinati al getto di materiali.

 

     Art. 152.

     Lo scavo di pozzi aventi lunghezza maggiore di 50 metri, od il loro approfondimento oltre tale lunghezza, è subordinato all'approvazione del relativo progetto esecutivo, da parte dell'ingegnere capo.

     Il progetto deve contenere l'indicazione delle rocce da attraversare i calcoli ed i disegni relativi all'armamento, ove esso occorra, e l'indicazione delle modalità esecutive previste per lo scavo e l'armamento.

     Eventuali modifiche, durante l'esecuzione, ai lavori progettati, sono soggette all approvazione dell'ingegnere capo.

 

TITOLO IV

IMPIEGO DEGLI ESPLODENTI

 

CAPO XIII

NORME GENERALI PER L IMPIEGO DEGLI ESPLODENTI

 

     Art. 153.

     Nelle miniere e nelle cave, si può fare uso soltanto degli esplodenti classificati ai sensi della legge e del regolamento di pubblica sicurezza.

     Nei lavori minerari non debbono essere introdotti esplodenti congelati o comunque deteriorati; questi devono essere distrutti secondo le disposizioni date dal direttore dei lavori.

     E' vietato l'impiego e il deposito in sotterraneo di esplodenti classificati di prima categoria, senza apposita autorizzazione dell'ingegnere capo.

     La preparazione di esplodenti mediante miscelazione di sostanze inerti, quando sia consentita ai sensi delle norme di pubblica sicurezza, deve effettuarsi in apposito locale riconosciuto idoneo dall'ingegnere capo. Le cautele da osservarsi saranno specificatamente previste nel regolamento interno di cui al successivo art. 190 [1]3.

 

     Art. 154.

     L'ingegnere capo ha facoltà di vietare l'uso, in una lavorazione mineraria, di un esplodente che egli ritenga non sufficientemente sicuro.

 

     Art. 155.

     I depositi permanenti di esplodenti, presso le miniere e cave, sono distinti in depositi esterni e depositi interni.

     Per i depositi permanenti esterni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal regolamento di pubblica sicurezza. Per quelli interni si applicano, in aggiunta, le norme seguenti:

     1) il deposito permanente interno dev'essere ubicato in modo che l'eventuale esplosione non comprometta i cantieri, le vie principali di accesso e di circolazione o ventilazione, né organi essenziali della ventilazione;

     2) l'accesso alle gallerie o camere di deposito deve avvenire attraverso una galleria avente almeno due gomiti ad angolo retto, munita a tali svolte di nicchioni ammortizzatori.

     Ogni galleria o camera di deposito è munita di brevi traverse ove l'esplodente viene conservato. In tali traverse deve essere provveduto, se occorre, allo scolo delle acque di infiltrazione ed al rivestimento delle pareti, per preservare gli esplodenti dall'umidità.

     Di fronte ad ogni traversa, la galleria o camera deve essere provvista di un nicchione ammortizzatore;

     3) il deposito dei detonatori deve essere ricavato in un ramo della galleria di accesso al deposito principale, e lontano da questo;

     4) le porte delle gallerie o camere di deposito debbono essere apribili verso l'esterno;

     5) deve essere provveduto ad una sufficiente ventilazione del deposito.

 

     Art. 156.

     Nel sotterraneo delle miniere e delle cave può tenersi solo la quantità di esplodente occorrente per una giornata di lavoro.

     L'ingegnere capo, a domanda dell'esercente, può consentire il deposito di quantitativi maggiori, non eccedenti però il consumo di una settimana.

     Tale limite non si applica al deposito permanente in galleria isolata che non sia in comunicazione con cantieri attivi.

 

     Art. 157.

     Ai fini del presente regolamento, è definito riservetta il deposito sotterraneo di esplodenti, della miniera o cava, destinato a contenere le quantità di esplodente di cui ai primi due commi del precedente art. 156.

     Per ogni singola riservetta il quantitativo di esplodente contenuto non deve superare i 300 chilogrammi, se trattasi di dinamite o di altro esplosivo di seconda categoria, e di 50 chilogrammi se trattasi di polvere pirica.

     L'uso della riservetta è subordinato ad autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale ha facoltà di aumentare, sino a raddoppiare, i quantitativi massimi fissati nel precedente comma.

 

     Art. 158.

     La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta la stabilità dei cantieri vicini, delle gallerie o dei pozzi principali di accesso, di circolazione o di ventilazione, né il funzionamento degli organi essenziali della ventilazione.

 

     Art. 159.

     La galleria o le gallerie di accesso alla riservetta debbono avere un gomito ad angolo retto, se il deposito è destinato a contenere non più di 25 kg. di esplodenti di seconda categoria, o 50 kg. di polvere pirica. Ove la riservetta sia destinata a quantitativi maggiori, debbono aversi due gomiti ad angolo retto.

     Ognuno di detti gomiti deve essere provvisto di nicchione ammortizzatore di eventuale esplosione.

 

     Art. 160.

     La riservetta deve essere ventilata, e l'aria proveniente dalla ventilazione di essa deve essere condotta alla corrente di riflusso senza passare per vie di normale circolazione o per cantieri in lavorazione.

     Ove occorra, debbono adottarsi le misure atte a preservare gli esplodenti dall'umidità.

 

     Art. 161.

     La galleria di accesso alla riservetta, nel sito ove essa si dirama dalla galleria di servizio, deve essere munita di cancello di ferro, con serratura a chiave. La camera di deposito della riservetta deve essere munita di porta con serratura a chiave.

 

     Art. 162.

     E vietato tenere in deposito nella riservetta esplosivi contenenti più del 10 per cento di nitroglicerina, se la temperatura nel locale supera i 30 gradi centigradi, od è inferiore ad 8 gradi. All'uopo deve essere tenuto nel locale un termometro a massima e minima.

 

     Art. 163.

     Nella riservetta l'esplodente viene conservato nell'imballaggio stesso con cui è fornito dal fabbricante.

     Qualora siano contemporaneamente depositati diversi tipi di esplodenti, questi debbono essere separati da spazi liberi e contraddistinti da appositi cartelli indicatori.

 

     Art. 164.

     L'ingegnere capo può prescrivere che la riservetta destinata a contenere più di 50 kg. di dinamite od esplodenti affini, sia del tipo a colombaio, nel quale le casse di esplodente siano poste isolatamente in nicchie, disposte lungo una stessa parete del deposito.

     La distanza fra due nicchie successive non deve essere inferiore a quattro metri. Il quantitativo di esplodente in ciascuna nicchia non deve superare 30 kg. Dinanzi a ciascuna nicchia deve esistere un nicchione ammortizzatore.

 

     Art. 165.

     E' vietato tenere nello stesso locale la polvere pirica assieme ad esplosivo di altra specie.

     Le capsule detonanti, le micce detonanti e gli accenditori con capsule non debbono essere depositati nel sotterraneo della miniera o cava in quantità notevolmente superiori al bisogno. Tali esplodenti saranno depositati in apposita nicchia od armadio chiuso da sportello con chiave, e posto a conveniente distanza dall'ambiente di deposito della riservetta.

 

     Art. 166.

     Nei luoghi di deposito o di custodia degli esplodenti è vietato fumare, od accendere od introdurre materie infiammabili.

 

     Art. 167.

     Ogni manipolazione di materie esplodenti deve essere fatta in locale lontano da quello di deposito.

 

     Art. 168.

     Per i sotterranei non provvisti di deposito di esplodenti, la consegna dell'esplodente al personale addetto alla confezione o sparo delle mine deve essere fatta in misura non eccedente al fabbisogno di ogni singola squadra per ogni turno.

 

     Art. 169.

     Il quantitativo di esplodente, da consegnarsi al personale incaricato di distribuirlo per l'impiego, è determinato da persona designata dal direttore.

 

     Art. 170.

     Per il trasporto degli esplodenti, oltre alle norme stabilite dalla legge o dal regolamento di pubblica sicurezza, devono usarsi le seguenti cautele:

     1) le persone incaricate del trasporto devono evitare le strade più frequentate;

     2) le lampade eventualmente occorrenti devono essere di sicurezza e non debbono essere portate da coloro che trasportano l'esplosivo, ma da altri che li accompagnino;

     3) le materia esplodenti non possono portarsi dai depositi propri ai cantieri di lavoro, se non bene incartocciate, e tenendole separate dai detonatori;

     4) gli esplodenti debbono essere distribuiti dal consegnatario secondo le disposizioni impartite dal direttore, e devono essere consegnati solo alle persone autorizzate a riceverli; queste debbono riconsegnare senza ingiustificati ritardi gli esplosivi non utilizzati.

     Gli esplodenti di cui all'ultimo comma dell'art. 153 e quelli dello stesso tipo approvvigionati al di fuori della miniera o della cava debbono essere trasportati in appositi contenitori chiusi [1]4.

 

     Art. 171.

     Il caricamento e l'accensione delle mine debbono essere affidati solo a personale che abbia buona pratica di tale lavoro e conoscenza dei relativi pericoli.

 

     Art. 172.

     Le cariche degli esplodenti classificati di seconda categoria debbono essere innescate solo immediatamente prima del loro impiego.

     Per assicurare la miccia alla capsula d'innesco, si devono solo usare pinze o tenagliette apposite.

 

     Art. 173.

     I fori da mina devono essere praticati in modo da evitare che possano incontrarsi con altri fori già caricati o da caricare.

     Il personale incaricato del caricamento delle mine deve escludere dal caricamento i fori difettosi non ancora ripuliti convenientemente [1]5.

 

     Art. 174.

     Le polveri piriche od in genere gli esplodenti sciolti classificati nella prima categoria debbono essere usati in cartocci.

     L'intasamento delle mine confezionate con tali esplodenti deve essere eseguito con materiali scevri da granuli quarzosi, piritosi o metallici, e scevri da polvere di zolfo o di carbone, o da altre polveri infiammabili.

     Per l'intasamento delle mine medesime si debbono usare calcatoi che non abbiano parti di ferro od acciaio.

 

     Art. 175.

     Le cariche di dinamite o di altri esplodenti classificati nella seconda categoria debbono essere spinte entro i fori di mina solo mediante bacchette di legno.

     Gli esplodenti classificati nella seconda categoria, compresi quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 170, debbono essere introdotti nei fori da mina impiegando, ove occorra, calcatoi o apparecchiature riconosciuti idonei dall'ingegnere capo [1]4.

     Le modalità relative sono stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 190 [1]4.

 

     Art. 176.

     Le micce, prima di essere adoperate, devono essere esaminate accuratamente per assicurarsi che non siano rotte o deteriorate. La loro lunghezza deve essere sufficiente per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro.

     Nei luoghi umidi si devono usare micce catramate od analogamente trattate. Per le mine subacquee si devono adoperare micce con adatto rivestimento impermeabile. In questo caso, anche le cariche, ove occorra, devono essere protette contro l'umidità.

 

     Art. 177.

     Quando non esistono luoghi idonei per ripararsi dalle proiezioni di roccia derivanti dalle esplosioni di mine, si devono predisporre adatti ripari od impiegare il tiro elettrico a distanza sicura.

     Se in relazione al brillamento da eseguire si ravvisa pericolo per le lavorazioni vicine il sorvegliante deve fare allontanare da queste il personale per il tempo necessario, provvedendo in conformità a quanto è prescritto nel primo comma dell'art. 179.

 

     Art. 178.

     Quando la volata è composta da più di dieci mine, il brillamento deve essere fatto elettricamente o con l'impiego di miccia detonante [1]6.

 

     Art. 179.

     Prima di collegare le mine ai mezzi di accensione elettrica o prima di accendere le micce delle mine comuni, l'incaricato del brillamento deve assicurarsi che le vie di accesso al sito delle mine, dal quale siasi allontanato il personale, siano munite di appositi sbarramenti che vietino l'accesso.

     L'incaricato deve, inoltre, assicurarsi, prima del tiro, che le persone si trovino già al riparo nei posti idonei allo scopo e che nessuno si trovi nella zona pericolosa.

 

     Art. 180.

     Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di idoneo esploditore o di apposito circuito a tensione non superiore a 260 volt. In questo secondo caso la linea di accensione deve essere derivata per mezzo di interruttore che sezioni entrambi i conduttori del circuito di accensione, posto in una cassetta chiusa a chiave; fra tale interruttore e i conduttori per il brillamento delle mine deve inoltre essere installato un secondo dispositivo di interruzione, pure chiuso a chiave.

     Il circuito di brillamento delle mine deve essere tenuto aperto, sino al momento dell'accensione; l'interruttore e il dispositivo addizionale di interruzione devono essere tali da impedire la chiusura accidentale del circuito In particolare il dispositivo addizionale di interruzione deve riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato.

     Soltanto la persona incaricata dell'accensione deve avere la chiave dell'interruttore e del dispositivo addizionale di interruzione.

     Ove la resistenza totale del circuito di una volata venga controllata con un ohmetro, questo deve avere tali caratteristiche da non poter provocare il brillamento.

 

     Art. 181.

     Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico durante le manifestazioni temporalesche.

 

     Art. 182.

     Nell'ultimo tratto della linea di brillamento, prossimo alle mine, fino ad un massimo di metri 100, si possono usare linee volanti solo se costituite da conduttori isolati tenuti sollevati da terra per mezzo di appoggi in materiale non conduttore e discosti da fili od apparecchi di altri circuiti elettrici.

     E' vietato usare come conduttori per il brillamento delle mine conduttori destinati ad altri scopi.

     I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.

 

     Art. 183.

     Gli esploditori portanti devono essere muniti di un dispositivo staccabile di azionamento o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa venir chiuso; tale dispositivo deve esser tenuto costantemente in custodia dalla persona incaricata dell'accensione.

     Le parti attive degli esploditori devono essere chiuse in un involucro di tipo stagno.

     Gli esploditori devono essere controllati almeno ogni anno da un laboratorio riconosciuto idoneo dall'ingegnere capo, per accertarne il perfetto stato di funzionamento.

     L'idoneità dell'esploditore deve risultare da un apposito certificato.

 

     Art. 184.

     E' vietato lasciare senza sorveglianza i fori già caricati, a meno che non si provveda allo sbarramento del cantiere dove essi si trovano.

 

     Art. 185.

     Avvenuto lo sparo delle mine, il sorvegliante o chi per esso, prima di consentire la ripresa dei lavori, deve accertare che i prodotti dell'esplosione siano stati dispersi.

 

     Art. 186.

     Nel caso di colpo mancato, o di carica residuale rimasta in un foro, si devono osservare le norme seguenti:

     1) il lavoro, nelle vicinanze del foro pericoloso, non deve essere ripreso finché questo permane carico;

     2) è vietato a chiunque l'accesso nella zona prossima al foro, nella quale esiste pericolo per eventuale scoppio, fino a che non sia trascorsa mezz'ora dalla constatazione del colpo mancato od incompleto, nel caso di mina accesa con miccia; o finché non siano trascorsi dieci minuti nel caso di tiro elettrico;

     3) trascorso il periodo del divieto di accesso di cui al precedente n. 2), si deve provvedere a sgombrare il posto di lavoro, ove occorra dai materiali che lo ingombrino presso la fronte. Si potrà, quindi se l'operazione non appare pericolosa, tentare di provocare l'esplosione della mina rimasta carica, mediante il brillamento di un'altra appositamente praticata accostata alla prima, ma a distanza non minore di 20 centimetri.

     Nel caso che l'operazione diretta ad eliminare una carica rimasta inesplosa non riesca, o non possa compiersi senza pericolo, il sorvegliante addetto deve apporre sul luogo il segnale di pericolo, ed avvertire il direttore. Questi impartisce le disposizioni per la ulteriore tutela della sicurezza.

 

     Art. 187.

     E' vietato caricare ulteriormente una mina rimasta inesplosa, o ricaricare il foro lasciato da una mina, od intestare un nuovo foro sul troncone residuo di un foro di mina precedente.

     E' altresì vietato di tentare di scaricare una mina rimasta inesplosa o parzialmente carica.

 

     Art. 188.

     La distruzione di esplodenti comunque alterati, od il disgelamento delle materie esplodenti, deve farsi secondo le disposizioni date dal direttore, soltanto di giorno, all'aperto, ad opera di personale idoneo e in luoghi adatti a conveniente distanza da posti di lavoro.

     Detta distruzione deve essere fatta operando ciascuna volta su piccole quantità di esplodente.

 

     Art. 189.

     E vietato asportare esplodenti dalla miniera o cava senza permesso del direttore.

     E' vietato introdurre od impiegare nelle miniere, o cave, esplodenti e mezzi di accensione all'infuori di quelli forniti dall'esercente.

     La violazione delle norme del presente articolo comporta l'immediato licenziamento.

 

     Art. 190.

     L'impiego degli esplodenti, in ogni miniera o cava, è disciplinato da un regolamento interno che concerne:

     1) la distribuzione, il trasporto, il deposito degli esplodenti;

     2) il caricamento, l'intasamento, l'accensione delle mine e le operazioni conseguenti fino al ritorno in cantiere degli operai;

     3) le cautele da prendere in caso di colpi mancati;

     4) il mantenimento ed il controllo degli esploditori e relativi accessori;

     5) il controllo degli esplodenti alla fine della giornata;

     6) la distruzione degli esplodenti congelati ed avariati.

     Detto regolamento interno deve essere sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

 

CAPO XIV

IMPIEGO DEGLI ESPLODENTI NEI SOTTERRANEI CON GRIS_ O POLVERI INFIAMMABILI

 

     Art. 191.

     Nei sotterranei, o parti di sotterranei, grisutosi debbono osservarsi, in aggiunta alle norme previste nel capo XIII, le seguenti misure:

     1) prima di caricare le mine si deve procedere alla verifica del tenore di grisù nell'aria del cantiere o posto di lavoro. Si procede al caricamento delle mine solo se tale tenore è inferiore all'1%;

     2) lo sparo delle mine va fatto solo dopo che detta aria risulti, per effetto della ventilazione, praticamente esente di grisù;

     3) l'esplodente adoperato deve essere del tipo di sicurezza;

     4) la quantità di esplodente non deve oltrepassare, per ciascuna mina, la carica limite oltre la quale esso cessa di essere sicuro nei confronti del grisù;

     5) la borratura deve essere fatta accuratamente, con esclusione di carta e di polveri accensibili;

     6) lo sparo delle mine va fatto esclusivamente con accensione elettrica.

     Nelle miniere soggette a irruzioni istantanee di grisù, l'ingegnere capo può autorizzare o imporre per i tiri di scuotimento l'impiego di esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi.

     Nelle stesse miniere, in ogni caso, il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto tra un turno e l'altro, in assenza di personale e, di norma, dall'esterno. E' ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purché i fochini possano ripararsi in camere di rifugio, solidamente rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria, collegate telefonicamente con la superficie, dotate di robuste porte di ferro a tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad assicurare una lunga permanenza del personale in esso rifugiato.

     Dopo ogni tiro di scuotimento deve trascorrere mezz'ora prima che gli operai ritornino alla fronte di lavoro [1]7.

 

     Art. 192.

     Le norme del presente articolo si applicano ai sotterranei o parti di sotterranei pericolosi per la presenza di polveri di carbone:

     1) l'esplodente adoperato nelle mine deve essere del tipo di sicurezza;

     2) prima dello sparo delle mine deve procedersi all'abbondante innaffiamento del suolo e delle pareti del posto di lavoro, per un raggio di venti metri almeno dal sito delle mine;

     3) ogni cantiere o posto di lavoro pericoloso per la presenza di polvere di carbone deve essere provvisto di conduttura d'acqua, costantemente sotto pressione e pronta all'erogazione;

     4) non è consentito di far brillare più di un colpo alla volta, a meno che non si faccia uso dell'accensione elettrica;

     5) ove l'ingegnere capo ravvisi la necessità di ricorrere alla scistificazione, egli prescrive, per la parte di sotterraneo interessata, e sentito l'esercente, il materiale da impiegare, la granulometria di esso, ed il quantitativo da spargere per metro quadrato di area in pianta;

     6) è vietato l'impiego di detonatori a ritardo comuni od a piccolo ritardo, salvo che non si provveda preventivamente all'allontanamento di tutto il personale.

     Le norme di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche ai sotterranei, o parti di essi, nei quali la presenza di polveri di zolfo sospese in aria, o depositate sulle pareti, possa dar luogo a pericoli allorché si procede allo sparo di mine.

 

     Art. 193.

     L'ingegnere capo può prescrivere, per le miniere o cave sotterranee che ritenga pericolose per l'accensione olo scoppio di gas o polveri, che lo sparo delle mine sia fatto in un intervallo fra un turno o l'altro. Può altresì prescrivere che prima dello sparo venga allontanato dal sotterraneo, o da parte di esso, il personale che non sia ivi indispensabile per lo sparo stesso o per ragioni di sicurezza.

     Per le stesse miniere o cave l'ingegnere capo può vietare, in tutto o in parte, l'impiego degli esplodenti.

 

TITOLO V

TRASPORTI E CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE

 

CAPO XV

TRASPORTI CON VAGONETTI IN SOTTERRANEO

 

     Art. 194.

     Ogni galleria principale di carreggio deve avere sufficiente larghezza per lasciare, almeno da un lato del binario, spazio bastevole a che una persona possa sostarvi senza pericolo di essere investita.

     Nelle gallerie dove si svolge carreggio a trazione meccanica o animale, se non è possibile realizzare tra vagonetti e armature o pareti uno spazio libero di almeno quaranta centimetri da ciascuna parte si devono disporre adatte nicchie di riparo, ad intervalli non maggiori di venticinque metri, da tenersi costantemente sgombre da materiali.

 

     Art. 195.

     Sulle vie aventi inclinazione maggiore del cinque per cento è vietato il carreggio a mano dei vagonetti, tranne che per brevi tratti lunghi meno di dieci metri, e sempre che l'inclinazione in essi non sia maggiore del nove per cento.

     I vagonetti che vengono impiegati in vie di inclinazione tale da poter dar luogo a moto spontaneo debbono essere muniti di freno.

 

     Art. 196.

     Eccezione fatta del disposto dell'art. 204, è vietato salire o viaggiare sui vagonetti in moto. E vietato di agganciare o sganciare i vagonetti mentre si trovano in movimento. Se il treno è trainato da animali, questi debbono essere staccati prima dell'agganciamento o dello sganciamento dei vagonetti.

     I vagonetti fermi su vie in pendenza devono essere assicurati in modo da impedire che si mettano in moto spontaneamente.

 

     Art. 197.

     I materiali o gli attrezzi caricati sui vagonetti, non devono sporgere lateralmente dalla cassa, e devono essere disposti od assicurati in modo da non poter cadere durante il movimento del veicolo..

 

     Art. 198.

     Due o più vagonetti che vengano mossi insieme devono essere uniti fra loro con adatti organi di collocamento, costituiti in modo da evitare qualsiasi distacco accidentale. Nessun elemento di tali organi deve strisciare lungo la via durante il moto.

 

     Art. 199.

     Allorché singoli vagonetti o convogli si succedono su di una stessa via, deve intercorrere fra essi una distanza non minore di dieci metri per carreggio a mano, e di venti per trazione animale o meccanica. Tale norma non si applica ai movimenti ai posti di manovra.

 

     Art. 200.

     Il carreggio a trazione animale va fatto a passo d'uomo.

     Per il carreggio effettuato con locomotori, la direzione, se necessario, stabilisce il limite di velocità dei convogli.

 

     Art. 201.

     Dinanzi ad ogni vagonetto, o treno di vagonetti, deve tenersi, durante il moto, una lampada accesa a luce non colorata, visibile a chi si trovi di fronte al veicolo o treno.

     I locomotori devono essere muniti di segnalatore acustico. Segnali debbono essere emessi in prossimità degli incroci e delle stazioni.

 

     Art. 202.

     I vagonetti adoperati in gallerie particolarmente basse, o con armature soggette ad abbassamenti, debbono essere muniti di maniglie disposte nelle pareti frontali o contenute in appositi alloggiamenti, in modo da evitare, all'operaio che muove il vagone, il pericolo di lesioni alle mani.

 

     Art. 203.

     Se il trasporto si effettua con animali da tiro o con locomotore, i vagonetti deragliati debbono rimettersi sul binario solo dopo avere taccato l'animale o fermato il locomotore.

     Nel caso di deragliamento su piano inclinato, di veicoli o di contrappesi, essi debbono rimettersi sul binario solo dopo che gli addetti all'argano ed i ricevitori abbiano preso tutte le misure atte ad impedire che alcun veicolo o contrappeso si ponga in moto.

 

     Art. 204.

     Nel trasporto con catene e con funi continue, è proibito di prendere posto sui vagonetti.

     Nei trasporti a mezzo di locomotori, i frenatori possono prendere posto solo in vagonetti vuoti e provvisti di sedili, sempre che l'altezza della galleria di trasporto sia tale che essi, stando seduti in posizione normale, non corrano pericolo di urtare contro le armature od altri ostacoli.

 

     Art. 205.

     Deve essere sospeso il funzionamento di locomotori elettrici non di sicurezza contro il grisù od a combustione interna nelle gallerie ove si costati una percentuale di grisù maggiore dello 0,5%.

 

     Art. 206.

     Nei sotterranei pericolosi per presenza di grisù è vietato il deposito, in quantità superiori al consumo della giornata lavorativa, di combustibili liquidi destinati all'azionamento dei locomotori.

 

     Art. 207.

     L'ingegnere capo, ove ritenga che il carreggio principale di una miniera o cava vada particolarmente disciplinato, ai fini della sicurezza, invita l'esercente ad emanare un regolamento interno soggetto alla sua approvazione.

 

CAPO XVI

TRASPORTI CON VAGONETTI ALL'ESTERNO

 

     Art. 208.

     Le norme per il trasporto interno con vagonetti isolati o riuniti in treni valgono anche, in quanto applicabili, per il trasporto esterno.

 

     Art. 209.

     Per il trasporto a giorno su rotaie mediante locomotive o locomotori è prescritto quanto segue:

     1) le locomotive, i locomotori, gli impianti di linea, il materiale fisso e mobile devono essere costruiti e mantenuti in modo da presentare la necessaria sicurezza;

     2) la direzione, se necessario, stabilisce il limite di velocità dei convogli per i tratti in cui il trasporto si svolge sui piazzali della miniera;

     3) le locomotive ed i locomotori devono essere muniti di apparecchi di segnalazione acustica e, durante i periodi di oscurità o di nebbia, i treni o le macchine isolate devono essere muniti di lampade non colorate in testa e rosse in coda;

     4) parimenti illuminati in tali periodi devono essere i posti di carico e scarico, nonché quelli di manovra;

     5) nel caso di trasporti con locomotive di minerali che presentano pericolo d incendio, si devono prendere le opportune precauzioni a che le scintille provenienti dalle locomotive non accendano il minerale trasportato, o quello depositato presso la linea.

 

CAPO XVII

POZZI E LORO IMPIANTI DI ESTRAZIONE - FUNI

 

     Art. 210.

     Le pareti naturali, il rivestimento, l'armamento ed i guidaggi dei pozzi debbono essere periodicamente ispezionati da personale appositamente incaricato. Tali ispezioni debbono essere giornaliere se il pozzo è adibito alla circolazione del personale.

     Qualora si sia dovuto sospendere l'attività di un pozzo per riparazione od altri motivi, non può essere ripristinato il normale transito di persone nel pozzo se prima, da apposita visita, esso non sia risultato sicuro.

 

     Art. 211.

     Il trasporto nei pozzi deve essere fatto mediante apparecchi guidati (gabbie, cassoni di estrazione, benne).

     Se il pozzo è normalmente adibito a solo trasporto di materiali, è ammesso il guidaggio a funi sotto le prescrizioni seguenti.

     Ogni gabbia o cassone deve essere guidato da almeno quattro funi.

     L'impianto deve essere tale che durante la corsa sia esclusa la possibilità, a causa di oscillazione, di un contatto delle gabbie o dei cassoni fra di loro, o con il contrappeso, o con le pareti del pozzo, o con qualunque oggetto ad esse fissato.

     Se la velocità di estrazione è maggiore di due metri al secondo, la distanza fra una parte qualsiasi delle gabbie o dei cassoni e le pareti del pozzo, od oggetto ad esse fissato, non deve mai essere minore di 50 centimetri a gabbie o cassoni fermi; e inoltre, la distanza fra le gabbie o i cassoni, o fra questi e il contrappeso, non deve essere mai inferiore a 70 centimetri, sempreché non esistano funi di separazione.

     Qualunque sia la velocità di estrazione, la distanza fra le gabbie o cassoni, o tra questi e il contrappeso, può limitarsi a 20 centimetri se sono inserite tra i suddetti mezzi mobili due funi di separazione o a 15 centimetri se sono inserite quattro funi di separazione.

     La fune di estrazione di ogni gabbia o cassone deve essere di tipo anti-girevole. Se si usano più funi per ciascuna gabbia o cassone, esse debbono costituire un sistema antigirevole nel complesso.

     Le funi di guida debbono essere di tipo chiuso o semichiuso. Negli impianti di estrazione provvisoria è ammesso l'uso di funi spiroidali di guida.

     Ogni fune di guida o di separazione deve essere mantenuta in tensione mediante un peso tale che lo sforzo di tensione non sia inferiore a sette chilogrammi per ciascun metro di lunghezza della fune, con un minimo da duemila chilogrammi. Il diametro delle funi di guida o di separazione non deve essere minore di trenta millimetri.

     In una fune di guida, lo sforzo derivante dal peso proprio e dal peso di tensione non deve superare all'atto della installazione un quinto dello sforzo occorrente per rompere la fune.

     Può essere tollerata una usura non superiore alla metà dello spessore dello strato esterno per le funi di guida chiuse e una usura non superiore a un terzo dello spessore dello strato esterno per le funi di guida semichiuse.

     Le funi di guida e le funi di separazione devono essere ruotate ogni anno di 90 gradi intorno al loro asse e devono essere mantenute in stato di efficace lubrificazione.

     Le stazioni di arrivo alle ricette di estremità devono essere munite di controguide rigide. Controguide rigide possono essere altresì collocate nelle ricette intermedie qualora la velocità massima delle gabbie o dei cassoni non sia superiore a 2 metri al secondo.

     Nei pozzi in corso di scavo o di allestimento è consentito il guidaggio delle benne, o di altri recipienti di estrazione, mediante almeno due funi. L'uso di recipienti non guidati, nei detti casi, è ammesso per un tratto di lunghezza non superiore a trenta metri sempreché la fune di sospensione sia di tipo antigirevole.

     L'uso di benne non guidate è ammesso solo nello scavo dei pozzi, per profondità non maggiore di 30 metri.

     Il guidaggio con funi è ammesso solo per pozzi profondi non più di 150 metri.

     Per profondità maggiori di 150 metri, il guidaggio con funi è consentito solo se le stazioni di arrivo ai vari livelli sono munite di controguide rigide, e sempre che la distanza fra due stazioni successive non sia maggiore di 150 metri.

     Non è ammesso il guidaggio con funi per i pozzi adibiti alla circolazione del personale [1]8.

 

     Art. 212.

     Le costruzioni e gli edifici sopra i pozzi devono essere fatti con materiali incombustibili. In essi, è vietato depositare materie infiammabili.

     Sono tuttavia ammessi i castelletti di estrazione costruiti in legname purché questo sia protetto mediante verniciatura ignifuga.

     L'uso delle costruzioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento può essere autorizzato dall'ingegnere capo, sotto l'osservanza delle occorrenti misure contro gli incendi.

 

     Art. 213.

     Le macchine di estrazione dei pozzi debbono soddisfare alle norme che seguono:

     1) debbono essere munite di due freni indipendenti, dei quali uno di manovra, ed il secondo di sicurezza, quest'ultimo agente direttamente sugli organi di avvolgimento, ossia tamburi, bobine, o puleggia di aderenza;

     2) il freno di manovra deve essere congegnato in modo che eserciti la propria totale azione di frenatura quando sia abbandonato a se stesso. E' vietato fissare stabilmente detto apparecchio in posizione di freno allentato;

     3) il freno di sicurezza deve sempre essere mantenuto, durante il servizio delle macchine, pronto ad entrare immediatamente in funzione;

     4) i comandi dei due freni debbono essere disposti in modo che il macchinista possa, dal suo posto, manovrarli ambedue agevolmente;

     5) un indicatore di profondità deve continuamente mostrare al macchinista il percorso delle gabbie o dei cassoni nel pozzo. Un dispositivo acustico deve segnalare tempestivamente la prossima fine della corsa;

     6) i freni ad aria compressa debbono essere congegnati in modo che l'azione di frenatura si determini per diminuzione di pressione nella condotta.

 

     Art. 214.

     Le stazioni sotterranee dei pozzi devono essere collegate, a mezzo di apparecchi di segnalazione, fra loro e con la stazione a giorno, e questa con il locale della macchina di estrazione.

 

     Art. 215.

     Il servizio di estrazione deve essere regolato da apposite segnalazioni, chiaramente percettibili.

     Tranne i casi di emergenza, le segnalazioni devono essere date soltanto dal personale incaricato, che ne è responsabile.

 

     Art. 216.

     Il macchinista deve mettere in moto la macchina di estrazione soltanto dopo avere avuto il segnale relativo.

     Il segnale al macchinista deve essere dato dal ricevitore della stazione superiore.

 

     Art. 217.

     Le benne e i vagonetti caricati sulle gabbie non devono essere riempiti sino all'orlo. E' vietato mettere in essi oggetti sporgenti senza legarli alla fune di estrazione o ai montanti delle gabbie.

 

     Art. 218.

     Gli operai ricevitori, comandati alle stazioni dei pozzi, sono tenuti a non abbandonare il loro posto durante il servizio. Gli ordini che essi danno, relativi all'estrazione, devono essere eseguiti dagli altri operai indistintamente.

 

     Art. 219.

     Le ricette attraverso le quali si svolge il transito di vagonetti o di persone, debbono essere munite di dispositivi che chiudano automaticamente l'accesso verso il pozzo, allorché la gabbia non è presente alla ricetta.

     E' vietato fissare tali dispositivi in modo che l'accesso rimanga aperto anche a gabbia assente.

 

     Art. 220.

     I macchinisti addetti ai pozzi di estrazione ed ai piani inclinati, i conducenti di locomotive e di locomotori, gli operai adibiti alla manovra degli argani, o di congegni riguardanti i vari tipi di trasporto, devono essere presenti costantemente al loro posto di manovra e non possono allontanarsi senza prima essere stati sostituiti.

 

     Art. 221.

     Le funi metalliche impiegate per trasporto di persone nei pozzi o nei piani inclinati debbono essere caricate nella misura massima di un ottavo, al più, della loro resistenza. Nel computo di dette sollecitazioni può farsi astrazione delle forze di inerzia.

     Nel caso di solo trasporto di materiali è consentito di caricare le funi fino ad un sesto della loro resistenza.

 

     Art. 222.

     Per ciascuna fune impiegata, in pozzi o piani inclinati, per trasporto di persone, deve tenersi nota, in apposito registro, ed a cura del direttore, dei dati seguenti:

     1) nome del fabbricante;

     2) composizione della fune;

     3) resistenza garantita dal fabbricante;

     4) carico massimo totale ammissibile;

     5) data della prima installazione e delle eventuali successive;

     6) data e risultato delle verifiche eseguite, e nome del verificatore;

     7) data e natura delle eventuali riparazioni, tagli, e inversioni di estremità.

     L'ingegnere capo può prescrivere che tale registro venga tenuto anche per funi destinate a solo trasporto di materiali, ove per l'importanza dell'impianto o per particolari ragioni di sicurezza egli lo giudichi necessario.

 

     Art. 223.

     Prima di essere impiegata per il trasporto del personale, ogni fune deve essere provata con trasporto di materiale a pieno carico per almeno venti viaggi.

 

     Art. 224.

     Il macchinista ed i ricevitori, prima del lavoro, debbono assicurarsi del regolare stato di funzionamento del macchinario di estrazione, dei dispositivi meccanici nelle ricette, e delle funi. Ove essi notano inconvenienti devono informare il capo servizio.

 

     Art. 225.

     Una verifica dettagliata del macchinario e delle installazioni di estrazione deve essere fatta almeno ogni quindici giorni dal personale competente incaricato dal direttore. Il risultato della verifica è riferito al direttore per iscritto.

 

     Art. 226.

     Le funi di estrazione e, per gli impianti che ne siano muniti, le funi di equilibrio debbono essere verificate accuratamente su tutta la loro lunghezza almeno ogni 15 giorni. La verifica deve essere fatta in piena luce e in modo che possa efficacemente controllarsi lo stato della fune e la presenza delle rotture di fili [1]9.

     La fune deve essere messa fuori servizio se essa, in una sua parte qualsiasi, presenta su una lunghezza di due metri un numero di rotture di fili maggiore del decimo del totale dei fili.

     Per le funi di sospensione, di guida, di separazione e di equilibrio negli impianti adibiti al trasporto di personale, sia normale sia di emergenza, è vietata ogni giunzione o impalmatura [2]0.

 

     Art. 227.

     Dopo trenta mesi dalla data di installazione la fune adibita al trasporto di persone non deve essere più impiegata per tale trasporto. Tale impiego può essere prolungato di sei mesi, se una prova di resistenza avrà dimostrato che il carico sopportato non supera un ottavo della resistenza della fune.

     Nel caso in cui la verifica dell'integrità delle funi venga accertata con prove non distruttive effettuate con apparecchiatura riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, la utilizzazione delle funi può essere prolungata oltre il limite di 30 mesi sopra indicato fino a quando non si verificano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 226. In tal caso allo scadere dei 30 mesi dalla sua installazione deve essere effettuata una verifica alla presenza di un funzionario del distretto minerario e redatto apposito verbale dal quale risulti il permanere dell'efficienza delle funi. Dette verifiche debbono essere ripetute con periodicità almeno settimanale a cura della direzione ed ogni sei mesi alla presenza del funzionario del distretto minerario. In ogni caso dopo 5 anni dalla data di installazione negli impianti di estrazione abilitati al trasporto di persone le funi di sospensione e di equilibrio non debbono essere più impiegate per tale trasporto [2]1.

 

     Art. 228.

     Per ogni impianto abilitato al trasporto di personale, normale o d'emergenza, deve essere tenuta pronta di riserva, in miniera, una fune per ciascuna fune di sospensione e inoltre, per gli impianti che ne siano muniti, una fune di equilibrio ed una fune di guida [2]2.

 

CAPO XVIII

PIANI INCLINATI

 

     Art. 229.

     Gli argani azionati a mano debbono essere muniti di arpionismi di arresto, che impediscano inversioni di moto non volute.

     I tamburi o pulegge degli argani, a servizio di piani inclinati automotori. od azionati da motori, debbono essere muniti di freno di sicurezza tale che esso eserciti la sua piena azione frenante allorché è abbandonato a se stesso. E' vietato di fissare stabilmente tale apparecchio in posizione di freno allentato.

 

     Art. 230.

     Il freno di sicurezza dell'argano del piano inclinato deve essere capace di arrestare in modo sicuro il carico più pesante, anche non contrappesato, e deve essere congegnato in modo che, allorché esso entri in azione, si interrompa l'azionamento del motore.

 

     Art. 231.

     Ove il freno dell'argano del piano inclinato sia pneumatico, l'azione di frenatura deve avvenire in seguito a diminuzione di pressione.

 

     Art. 232.

     Il collegamento della fune con i vagonetti o con i contrappesi del piano inclinato, o dei vagonetti tra loro, deve essere fatto in modo da escludere ogni possibilità di sganciamento accidentale. Nei trasporti con fune continua o con catena continua, si devono disporre apparecchi di sicurezza contro la fuga dei vagonetti nel caso di distacco di essi dalla fune o catena.

 

     Art. 233.

     E' vietato che la galleria di carreggio sia in prosieguo e nella stessa direzione del piano inclinato, tranne che per il tratto di galleria necessario per le manovre dei vagonetti. In casi particolari l'ingegnere capo può consentire deroghe a tale norma.

 

     Art. 234.

     Le funi per i piani inclinati sono soggette, per quanto applicabili, alle norme per le funi adibite al trasporto nei pozzi.

     I macchinari e i dispositivi meccanici per l'estrazione dei piani inclinati sono soggetti alle stesse verifiche previste per i macchinari e dispositivi di estrazione per pozzi.

 

     Art. 235.

     Presso ogni piano inclinato deve esistere a servizio di esso un mezzo di segnalazione sicuro e di agevole interpretazione. Le relative istruzioni devono essere affisse nei luoghi in cui i segnali vengono dati o ricevuti.

 

     Art. 236.

     E' vietato di prendere posto sui vagonetti o sui carrelli portanti dei piani inclinati, per i quali non sia autorizzato il trasporto di persone.

     L'autorizzazione al trasporto di persone mediante il piano inclinato viene accordata, su domanda dell'esercente, dall'ingegnere capo il quale prescrive le cautele da adottare.

     E' vietato, a chi non è addetto al servizio del piano inclinato, di avvicinarsi ai macchinari in moto, o di soffermarsi sul piano inclinato o nelle stazioni di esso.

 

     Art. 237.

     Alla sommità dei piani inclinati devono esistere apparecchi di arresto capaci di impedire l'immissione non voluta dei vagonetti sul piano inclinato.

     Nessun operaio deve sostare alla base del piano inclinato quando lungo esso transitano veicoli. A tale base deve trovarsi un sicuro rifugio ove le persone addette alle manovre possano ripararsi in caso di pericolo derivante da fuga di veicoli o da caduta di materiale lungo il piano inclinato.

 

CAPO XIX

CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 238.

     Ogni sotterraneo minerario deve sboccare all'esterno mediante due vie distinte, sempre accessibili agli operai occupati nei cantieri e posti di lavoro del sotterraneo stesso.

     A questa norma si deroga:

     1) nel caso di inizio dei lavori per la creazione di un nuovo sotterraneo, prima che si sia potuta praticare all'interno la comunicazione fra i due imbocchi;

     2) nei lavori di ricerca o di preparazione e nelle piccole lavorazioni, allorché trattasi di sotterraneo di limitata estensione, nel quale non siano occupati più di trenta operai;

     3) quando, pur essendo occupati nel sotterraneo più di trenta operai, la vicinanza di altro sotterraneo minerario consenta, nei casi di pericolo, di fruire della via di uscita di questo all'esterno, ed esista al riguardo, approvata dall'ingegnere-capo, una convenzione fra i due rispettivi esercenti, concernente il collegamento fra i due sotterranei.

     Se le vie di sbocco all'esterno sono costituite solo da pozzi, due almeno di essi debbono essere muniti di mezzi meccanici pel transito delle persone, e di scale. L'ingegnere capo può autorizzare deroghe.

 

     Art. 239.

     Il personale addetto al sotterraneo deve venire edotto, a cura dei sorveglianti, di tutte le uscite a giorno utilizzabili in caso di pericolo.

 

     Art. 240.

     Per raggiungere il posto di lavoro nel sotterraneo, e ritornare a giorno, ogni operaio deve transitare soltanto attraverso le vie all'uopo destinate. Queste, nel circuito della ventilazione. dovranno appartenere al tratto di entrata dell'aria, salvo le eccezioni consentite dall'ingegnere capo.

     E' vietato ad ogni operaio l'accesso a vie e cantieri diversi da quelli ai quali è stato destinato dai superiori, salvo il caso di emergenza.

 

     Art. 241.

     I pozzi, i fornelli, e tutte le altre vie inclinate sul piano orizzontale più di trentacinque gradi, debbono essere muniti allo sbocco superiore di idonei ripari, atti ad impedire cadute accidentali.

     Ove particolari circostanze impediscono di applicare detti ripari è consentito di disporre adatti ostacoli rimovibili, quali grate, catene, legni in croce e simili, in modo che non sia possibile oltrepassarli senza accorgersi del pericolo.

 

     Art. 242.

     Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere custodite o tenute chiuse con cancelli disposti in modo da potersi, in caso di bisogno, aprire dall'interno verso fuori.

     Le vie sotterranee nelle quali è vietato il transito debbono essere costantemente custodite o sbarrate in modo da impedire l'accesso abusivo.

 

     Art. 243.

     Ogni pozzo destinato al transito di persone deve essere munito di scala sicura a rampe inclinate, se possibile, e con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non più di otto metri.

     Ogni rampa deve sporgere sul suo ripiano superiore non meno di un metro, se non esistono a tale altezza apposite staffe di appoggio.

     La scala deve essere sistemata in apposito compartimento del pozzo, separato mediante diaframma o tavolato dal resto della canna.

 

     Art. 244.

     Nei pozzi ed altre vie sotterranee ove sia stato segnalato qualche pericolo deve vietarsi il transito degli operai, sino a quando un sorvegliante le abbia visitate e dichiarate sicure, e salvo il caso di emergenza.

     L'accesso ai pozzi, altre vie sotterranee, cantieri, che siano abbandonati, deve essere impedito mediante sbarramenti fissi. La rimozione di tali sbarramenti e l'accesso sono consentiti solo alle persone appositamente incaricate.

 

     Art. 245.

     Alla cessazione dei lavori, l'esercente ha l'obbligo di provvedere alla stabile chiusura di tutti gli imbocchi del sotterraneo della miniera, in modo che sia tutelata la sicurezza delle persone.

     Lo stesso obbligo, per le cave sotterranee, incombe solidalmente sull'esercente e sul proprietario.

 

CAPO XX

TRANSITO DI PERSONE NEI POZZI O NEI PIANI INCLINATI

 

     Art. 246.

     Il transito del personale con mezzi meccanici nei pozzi o nei piani inclinati è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive il limite di velocità delle gabbie e dei carrelli nel trasporto di persone, il numero delle persone che possono prendere posto nelle gabbie o carrelli, e le eventuali altre cautele.

 

     Art. 247.

     La velocità della gabbia, nel trasporto di persone, non deve superare la metà di quella con cui essa normalmente viaggia nel trasporto di materiali.

 

     Art. 248.

     Le gabbie di estrazione che servono a trasporto di persone devono essere munite di efficienti paracadute atti a formarle entro un congruo spazio, in caso di rottura della fune. Esse devono inoltre essere costruite in modo da evitare la caduta delle persone trasportate, e da ripararle da corpi cadenti.

     Negli impianti di estrazione normalmente adibiti a solo trasporto di materiali, ma destinati per i casi di emergenza al trasporto di persone, l ingegnere capo può autorizzare l'impiego di mezzi senza paracadute, purché si adoperino almeno due funi di sollevamento per ogni gabbia o cassone e purché la resistenza complessiva di queste funi non sia inferiore a dieci volte lo sforzo statico massimo prevedibile. Valgono per tali impianti le stesse norme di manutenzione e di controllo prescritte dal presente regolamento per gli impianti normalmente adibiti al trasporto del personale [2]3.

 

     Art. 249.

     Ogni impianto di estrazione, nel quale il trasporto di persone avviene con velocità della gabbia superiore a 4 metri al secondo, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza, oltre a quelli prescritti dagli artt. 213, 219 e 248:

     1) dispositivo capace di interrompere l'alimentazione del motore di estrazione e di azionare il freno di sicurezza qualora la gabbia oltrepassi in modo anormale la stazione di arrivo superiore;

     2) dispositivo capace di interrompere l'alimentazione del motore e di azionare il freno di sicurezza nel caso che manchi o diminuisca in misura anormale l'energia alimentatrice del motore di estrazione, o nel caso che la velocità della gabbia superi il massimo consentito.

 

     Art. 250.

     La gabbia che trasporta il personale può contenere gli arnesi di lavoro ad esso appartenenti, purché non ingombranti. Nessun oggetto deve sporgere dalla gabbia.

 

     Art. 251.

     E' vietato di transitare mediante la benna stando in piedi sull'orlo di essa, o servirsi per transito di una benna piena di materiale. La benna deve essere collegata alla fune con non meno di tre catene.

 

     Art. 252.

     I carrelli per il transito di persone nei piani inclinati debbono essere muniti di sedili e di ripari laterali.

     Nei piani inclinati sotterranei la sezione libera deve essere tale che le persone, sedute a tronco eretto, non corrano pericolo di urtare contro armature o altri ostacoli.

 

     Art. 253.

     I piani inclinati adibiti a trasporto di persone, o i relativi carrelli, debbono essere muniti di dispositivi atti a fermare i carrelli in caso di rottura della fune.

 

     Art. 254.

     Gli impianti pel trasporto del materiale nelle gallerie, nei piani inclinati, e nei pozzi, non debbono essere adoperati per trasporto di persone se non sono attrezzati a tale scopo.

     Il divieto contenuto nel precedente comma non si applica al personale addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza, durante l'esplicazione del servizio, al personale dirigente ed ai funzionari dell'ufficio minerario.

 

CAPO XXI

TELEFERICHE E TRASPORTI SU VIE DI LIZZA

 

     Art. 255.

     Per le funicolari e teleferiche a servizio di miniere, ricerche e cave, la sorveglianza sull'applicazione delle norme di sicurezza vigenti è affidata all'ufficio minerario, anche per le parti dei relativi impianti che si trovino fuori del campo della concessione, o del permesso di ricerca, o della cava.

 

     Art. 256.

     L'esercente di trasporti di blocchi con funicolari, o piani inclinati, o mediante lizzatura, deve fare al sindaco del comune in cui trovasi la cava una denuncia a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

 

     Art. 257.

     Ogni oggetto caricato sui carrelli delle teleferiche deve essere sistemato, ed ove occorre assicurato, in modo che non possa cadere.

     Presso il luogo del carico deve tenersi esposto un avviso con l'indicazione del peso massimo ammissibile pel carico del carrello, secondo le indicazioni del costruttore della teleferica.

     E' vietato caricare il carrello con un peso maggiore di quello consentito.

 

     Art. 258.

     E' vietato il trasporto dei massi su vie di lizza che abbiano pendenza superiore al 100 per cento, ossia inclinazione maggiore di quarantacinque gradi, senza il permesso dell'ingegnere capo.

     Quando la pendenza delle vie di lizza non supera il trenta per cento, è consentita la lizzatura con solo due funi. Negli altri casi il carico deve essere assicurato costantemente a due funi almeno, e pertanto per la manovra ne occorreranno almeno tre.

     Gli organi di attacco delle funi al carico da lizzare devono avere la necessaria resistenza, ed essere tali da escludere qualsiasi possibilità di distacco accidentale.

 

     Art. 259.

     Gli esercenti delle cave che si servono di una via di lizza, o l'impresa di lizzatura che ha il contratto di esercizio di tale via, devono provvedere a installare e mantenere costantemente in buone condizioni tutto il materiale costituente il complesso della via di lizza.

     Il capo lizza è tenuto ad assicurarsi che tutto il materiale da impiegare risponda alle prescrizioni del comma precedente, ed a curarne il buon uso.

     Gli operai lizzatori sono tenuti ad avvertire immediatamente il capo lizza di ogni imperfezione, insufficienza o guasto riscontrato nel materiale adoperato nella lizzatura.

 

TITOLO VI

VENTILAZIONE

 

CAPO XXII

NORME GENERALI SULLA VENTILAZIONE

 

     Art. 260.

     Le parti del sotterraneo ove si svolge lavoro o transito debbono essere ventilate in modo da tutelare la sicurezza delle persone e l'igiene del lavoro.

     Le vie sotterranee che servono al passaggio dell'aria debbono essere mantenute in buono stato.

     Qualora nel sotterraneo la ventilazione naturale non basti ad assicurare in ogni tempo la necessaria corrente d'aria, è obbligatoria l'installazione di adeguati mezzi meccanici di ventilazione.

 

     Art. 261.

     Qualora la via per la quale l'aria entra dall'esterno nel sotterraneo, e quella per la quale essa ne esce, siano costituite da due gallerie o due pozzi vicini, fra esse deve esistere, su tutta la loro lunghezza, uno spessore di roccia tale da escludere la possibilità di permeazioni di aria.

 

     Art. 262.

     Le porte di ventilazione debbono essere sistemate in modo che si richiudano da sé allorché sono lasciate aperte e non fissate.

     Le porte che debbono restare per qualche tempo aperte debbono essere sfilate dai cardini o fissate in modo sicuro.

     Nel caso di porte normalmente chiuse, da aprirsi per transito, è vietato di tenerle aperte se non per il tempo strettamente necessario al passaggio delle persone o veicoli transitanti.

 

     Art. 263.

     Nel caso di vie con traffico intenso, o di porte di particolare importanza per la efficienza della ventilazione, si debbono installare due porte in serie.

     Se lungo le dette vie transitano treni di vagonetti, la distanza fra le due porte deve essere tale da contenere l'intero treno.

 

     Art. 264.

     Allorché in un cantiere o posto di lavoro si manifesti interruzione o grave deficienza nella ventilazione, il personale deve abbandonarlo e non deve rientrarvi senza il permesso del sorvegliante o di altro superiore.

 

     Art. 265.

     E vietato rimuovere gli sbarramenti che servono a dirigere la corrente d'aria nel sotterraneo, o di alterare la posizione delle porte aventi lo stesso scopo, senza il consenso del sorvegliante. Questi deve ispezionare di frequente. durante il lavoro, i detti sbarramenti e le porte, per accertarsi che si trovino in condizioni regolari.

 

     Art. 266.

     L'ingegnere capo può prescrivere che vengano eseguite periodicamente o saltuariamente nel sotterraneo misure di portata d'aria, di temperatura, di umidità, o prelevamenti di campioni di aria da analizzare. Può altresì prescrivere che venga tenuto un piano speciale per la ventilazione.

 

     Art. 267.

     I serbatoi di aria compressa debbono essere muniti di uno scaricatore automatico di condensa il cui buon funzionamento deve essere verificato ogni giorno.

 

     Art. 268.

     L'impiego di motori a combustione interna ed a vapore nei sotterranei delle miniere o cave è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale stabilisce, ove l'accordi, le cautele da osservare, tenendo conto del tipo del motore, delle condizioni della ventilazione, e dei pericoli eventuali di incendio o di esplosione.

 

CAPO XXIII

VENTILAZIONE DEI SOTTERRANEI PERICOLOSI PER GRIS_ OD ALTRI GAS

 

     Art. 269.

     Le norme del capo presente si applicano alle miniere e cave, o parti di esse, pericolose per il grisù od altri gas, in aggiunta alle norme del capo XXII.

 

     Art. 270.

     L'ingegnere capo, sentito l'esercente, classifica i sotterranei delle miniere e cave, di cui all'art. 269 nelle seguenti categorie:

     1° categoria, comprendente i sotterranei con emanazione debole di gas;

     2° categoria, comprendente i sotterranei con sviluppo notevole di gas;

     3° categoria, comprendente i sotterranei soggetti a irruzioni dovute a sviluppo istantaneo di gas [2]4.

 

     Art. 271.

     La classifica di cui all'art. 270 precedente può essere limitata ad una parte del sotterraneo, qualora per questa sussistano rispettivamente le seguenti condizioni:

     1) avere le vie di uscita dell'aria distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuibile alla prima categoria;

     2) avere circuito di ventilazione, entrata ed uscita dell'aria, svolgentesi per intero in vie distinte da quelle del restante sotterraneo, se la parte da classificare è attribuita alla seconda o alla terza categoria [2]4.

 

     Art. 272.

     Ogni sotterraneo classificato nella prima categoria deve essere munito di uno o più ventilatori idonei ad integrare in ogni occorrenza la ventilazione naturale.

 

     Art. 273.

     Ogni sotterraneo classificato nella seconda o nella terza categoria deve essere munito, oltre a quanto prescritto nel precedente art. 272, di un ventilatore di riserva per ciascuno dei ventilatori principali. Ogni ventilatore di riserva deve essere azionabile mediante una seconda sorgente di forza motrice indipendente dalla prima.

     Nei sotterranei soggetti a irruzioni istantanee di gas, inoltre, il ritorno d'aria dai cantieri sospetti per tali venute alla via generale di riflusso, deve avvenire secondo un percorso il più diretto possibile [2]4.

 

     Art. 274.

     Ove si renda necessario arrestare la marcia di un ventilatore principale, il personale addetto deve darne immediato avviso alla direzione.

 

     Art. 275.

     La ventilazione deve essere tale che la corrente d'aria alla uscita dai cantieri di lavoro non contenga più di 1 per cento di grisù, in volume, e che gli altri gas nocivi siano sufficientemente diluiti.

     Qualora due o più cantieri siano connessi in serie, e pertanto attraversati da una medesima corrente di ventilazione, le condizioni prescritte dal primo comma debbono essere soddisfatte per ciascuno di essi.

 

     Art. 276.

     Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, o della ripresa di qualsiasi lavoro, nonché prima e dopo il brillamento delle mine, debbono essere compiuti controlli al fine di accertare l'eventuale presenza di grisù e la sua entità. I risultati debbono essere riportati in apposito registro da tenersi aggiornato presso la direzione.

     Tali controlli debbono essere fatti da personale esperto, con strumenti di misura atti a svelare presenza di grisù in proporzione di 0,50%. Nei sotterranei classificati nella seconda categoria i controlli debbono effettuarsi in tutti i cantieri e nelle loro vie di uscita d'aria, ed in ogni altro sito ove siano da temere sviluppi od accumuli di grisù.

     Nei sotterranei classificati nella prima o nella terza categoria i controlli debbono essere effettuati nei cantieri ove, a giudizio del direttore, essi sono necessari.

     Nei sotterranei soggetti a irruzioni istantanee di gas, in particolare, sarà presa nota sul suddetto registro, a cura del direttore, di ogni venuta improvvisa di gas verificatasi, con la indicazione di tutti i dati caratteristici rilevati. La posizione del cantiere nel quale l'evento si è verificato deve essere segnata su un piano topografico allegato allo stesso registro [2]5.

 

     Art. 277.

     Il controllo della presenza di gas pericolosi o nocivi diversi dal grisù deve essere effettuato con la frequenza stabilita dal direttore, in relazione ai caratteri delle rocce e delle lavorazioni. Il controllo deve essere eseguito da personale esperto, munito di strumenti di adeguata sensibilità, e di maschera di protezione idonea. I risultati delle verifiche sono riportati nel registro di cui all'art. 276.

 

     Art. 278.

     Qualora venga rilevato gas infiammabile in concentrazione maggiore di 1 per cento e non riesca di eliminarlo con l'aumento della ventilazione od altri mezzi, devesi provvedere al sollecito allontanamento del personale dal sotterraneo.

 

     Art. 279.

     Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 278, possono essere eseguiti solo i lavori strettamente necessari per eliminare il gas e per mantenere la stabilità delle armature e degli scavi. In tale caso l'esercente è tenuto ad avvisare al più presto l'ufficio minerario.

 

     Art. 280.

     Durante l'esecuzione di lavori in vie o cantieri soggetti al pericolo di irruzione di gas nocivi debbono tenersi pronte maschere protettrici idonee, apparecchi per la respirazione artificiale, e materiale di pronto soccorso.

 

     Art. 281.

     Qualora un sorvegliante si accorga o sia avvertito di una notevole anormalità della ventilazione, deve avvertirne al più presto il direttore o il capo servizio, per le misure di sicurezza necessarie.

     Nel caso di allontanamento del personale dal sotterraneo, il ritorno al lavoro deve solo aver luogo in seguito ad ordine del direttore.

 

     Art. 282.

     Le porte che separano la via di entrata d'aria da quella di uscita, in uno stesso circuito di ventilazione, debbono essere di materiale incombustibile. La stessa norma vale per quelle che separano circuiti principali dl ventilazione indipendenti.

     Nelle miniere soggette a irruzioni istantanee di gas, nelle eventuali comunicazioni di cortocircuito fra i collettori generali di entrata e di uscita d aria, devono adottarsi armature incombustibili e debbono essere interposte doppie porte di ferro, una almeno delle quali capace di resistere ad una pressione di 10 atmosfere. Alla stessa pressione debbono resistere i diaframmi che separano i collettori. Nelle comunicazioni anzidette sono vietati il carreggio, il transito sistematico degli operai ed il deposito di materiali.

     Quelle che non siano più utilizzate devono essere sollecitamente sbarrate con chiusura stabile [2]6.

 

     Art. 283.

     La ventilazione sussidiaria nei lavori di tracciamento, preparazione, o coltivazione, i quali siano a fondo cieco, dovrà essere fatta con ventilatori azionati con continuità durante il lavoro.

     In caso di sospensione dei detti lavori, l'accesso degli operai deve avvenire dopo la messa in marcia dei ventilatori, e subordinatamente all esito dei controlli di cui al precedente art. 276.

 

     Art. 284.

     L'impiego di metodi di coltivazione per franamento è subordinato all'autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale prescrive le cautele occorrenti.

     Nelle coltivazioni per ripiena, questa deve colmare sino al tetto la cavità da riempire.

 

     Art. 285.

     Qualora per isolare un incendio si disponga uno sbarramento, devesi evitare che questo sia lambito da corrente d'aria contenente grisù in proporzione pericolosa.

 

     Art. 286.

     Ogni corrente d'aria di ventilazione attraversante vecchie coltivazioni deve essere ivi guidata da apposite vie.

 

     Art. 287.

     Ogni escavazione che si dirige verso vecchi lavori o cavità, o comunque zone nelle quali possa presumersi che si sia raccolto gas pericoloso, deve essere preceduta da sondaggi di spia di lunghezza almeno doppia di quella normalmente praticata per l'abbattimento.

     Negli avanzamenti ove siano da temere irruzioni improvvise di gas, devono essere praticati fori di spia, orientati in diverse direzioni, di lunghezza superiore di almeno tre metri a quella necessaria per l'abbattimento da ottenere [2]7.

 

     Art. 288.

     Nei luoghi riconosciuti pericolosi per presenza di gas, nei quali il lavoro sia stato anche temporaneamente sospeso, deve essere vietato, mediante chiusura od apposizione di segnale di pericolo, l'accesso alle persone non autorizzate.

     Nel caso che una parte del sotterraneo sia classificata diversamente dal resto di esso, ai sensi dell'art. 270, l'accesso alla detta parte deve essere contrassegnato da un cartello indicatore del pericolo.

 

TITOLO VII

ILLUMINAZIONE

 

CAPO XXIV

NORME GENERALI SULL'ILLUMINAZIONE

 

     Art. 289.

     Ogni persona che acceda alle vie o cantieri sotterranei deve essere munita di lampada individuale accesa.

 

     Art. 290.

     Le stazioni, o ricette, dei pozzi e dei piani inclinati, e quelle di smistamento dei vagonetti, debbono essere illuminate in modo adeguato, per la sicurezza delle relative operazioni.

     Nelle stazioni dei pozzi le lampade debbono essere disposte in modo che l'operaio ingabbiatore non ne sia abbagliato, e possa sempre scorgere bene se la gabbia è presente o no a livello della ricetta.

 

     Art. 291.

     E' vietato tenere nel sotterraneo depositi di benzina.

 

     Art. 292.

     I piazzali, i luoghi di transito e gli impianti in superficie, debbono essere di notte illuminati in modo che sia tutelata l'incolumità delle persone.

 

CAPO XXV

ILLUMINAZIONE DEI SOTTERRANEI PERICOLOSI PER GAS INFIAMMABILI

 

     Art. 293.

     Le norme del capo presente si applicano ai sotterranei pericolosi per grisù od altri gas infiammabili.

 

     Art. 294.

     Le lampade, sia fisse che portatili od individuali, da usare nel sotterraneo debbono essere del tipo di sicurezza contro il grisù, chiuse a chiave o con altri dispositivi che ne impediscano l'apertura abusiva.

 

     Art. 295.

     La custodia e la manutenzione delle lampade di sicurezza deve avvenire in un locale apposito, cui sia addetto un lampista ben pratico.

     Prima di entrare nel sotterraneo, ciascuno deve ritirare dal lampista la lampada chiusa ed accesa. Chi ritira la lampada deve verificare che essa sia in buono stato, e in caso contrario rifiutarla. Accettata la lampada, ciascuno ne diviene responsabile.

     Un controllo tenuto nella lampisteria, sotto la responsabilità del lampista, deve permettere di conoscere il nome di ogni persona che sia entrata nel sotterraneo, e il numero della lampada ad essa consegnata.

 

     Art. 296.

     Il numero di lampade di sicurezza disponibile per la miniera o cava sotterranea deve superare di almeno il 10% quello strettamente occorrente.

 

     Art. 297.

     E' vietato qualsiasi tentativo di aprire le lampade di sicurezza nei luoghi del sotterraneo ove l uso di lampade a fiamma libera non è autorizzato.

     Qualora la lampada subisca un guasto, dev'essere subito spenta.

 

     Art. 298.

     Il sorvegliante deve istruire gli operai da lui dipendenti, sul buono e sicuro uso delle lampade di sicurezza e sull'impiego delle lampade a benzina come indicatori del grisù.

 

     Art. 299.

     Nei sotterranei grisutosi è vietato di fumare o di portare con sé pipe, tabacco, sigarette, fiammiferi od altri mezzi di accensione. Tale divieto deve essere ricordato al personale con appositi avvisi ben visibili apposti presso gli ingressi del sotterraneo. E' altresì vietato di portare con sé arnesi atti all'indebita apertura delle lampade.

     Gli accertamenti per il controllo dell'osservanza delle norme anzidette, e le relative modalità, sono disposti dal direttore. Chiunque si rifiuti di sottostarvi incorre nell'immediato licenziamento.

 

     Art. 300.

     Ove l'impiego delle lampade individuali si dimostri insufficiente per una adeguata illuminazione del cantiere, questa dovrà essere integrata con altre lampade che dovranno pure essere di sicurezza contro il grisù.

 

TITOLO VIII

IMPIANTI ELETTRICI

 

CAPO XXVI

NORME GENERALI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NEI SOTTERRANEI

 

     Art. 301.

     Le norme del presente titolo si applicano agli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica installati nei sotterranei delle miniere e delle cave.

     Per i lavori a giorno si applicano le norme vigenti in materia di impianti elettrici in genere, che si intendono altresì estese ai lavori in sotterraneo sempre che siano compatibili con le norme del presente titolo.

 

     Art. 302.

     Ai fini del presente regolamento, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è inferiore o uguale a 500 V efficaci per corrente alternata e a 600 V per corrente continua; altrimenti è ritenuto ad alta tensione.

 

     Art. 303.

     Ai fini del presente regolamento, apparecchi portatili sono quegli apparecchi mobili che l'operatore può trattenere fra le mani e deve comunque sostenere, anche parzialmente, durante il funzionamento.

     Apparecchi trasportabili sono quegli apparecchi mobili che, pure essendo destinati per il loro uso ad essere trasferiti facilmente da un luogo ad un altro, non richiedano però di essere trattenuti fra le mani e comunque sostenuti durante il funzionamento.

     Macchine semoventi sono gli apparecchi mobili che possono operare spostandosi sotto tensione [2]8.

 

     Art. 304.

     Salvo speciali esigenze dei lavori, gli impianti elettrici non devono essere costruiti con carattere di provvisorietà.

     Le varie parti dell'impianto, le macchine, gli apparecchi ed i materiali devono essere, anche per le caratteristiche dell'isolamento, di tipo adatto alle condizioni dell'ambiente in cui sono destinati a funzionare.

 

     Art. 305.

     All'esterno della miniera deve essere installato un interruttore generale, in modo da poter togliere tensione a tutto l'impianto all'interno. In sotterraneo ogni importante ramo derivato dell'impianto deve essere provvisto di interruttore che consenta di mettere fuori tensione il ramo stesso.

     Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili e facilmente accessibili; ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto da esso comandata.

 

     Art. 306.

     Le parti metalliche degli impianti elettrici che non sono destinate a trovarsi sotto tensione devono essere sempre messe elettricamente a terra ed anche collocate metallicamente tra loro se si trovano nello stesso locale o recinto.

     I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in superficie.

     Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto in relazione alle speciali condizioni`ambientali di esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mmq. di rame.

     Possono essere tollerate, per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16 mmq., purché non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mmq., salvo quanto previsto ai successivi artt. 310 e 315 [2]9.

     Le connessioni dei conduttori di terra devono essere eseguite mediante morsetti o saldature.

     Una stessa presa di terra non può essere utilizzata contemporaneamente per un impianto a bassa tensione ed- uno ad alta tensione.

 

     Art. 307. Ogni motore di potenza superiore a 5 KW deve essere munito di dispositivo automatico atto a disinserirlo dalla linea quando la corrente di alimentazione venga a mancare anche su una sola fase.

 

     Art. 308.

     Ogni trasformatore (o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso locale o recinto) deve essere munito, tanto sul primario che sul secondario, di un interruttore multipolare. Almeno uno degli interruttori deve essere automatico a massima corrente; l'altro, se non è automatico, deve essere munito di valvole.

 

     Art. 309.

     Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità d'olio superiore a Kg. 50 si devono prendere le opportune precauzioni perché in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga convogliato in un pozzetto di estinzione, di capacità sufficiente a contenere tutto l'olio.

     I trasformatori in olio di potenza nominale superiore a 200 KVA devono inoltre essere installati in scompartimenti incombustibili, separati dal resto dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Eguale disposizione deve usarsi per gli interruttori a grande massa di olio, non corazzati né muniti di relé di massima corrente, nel caso di impianti a tensione superiore a 3.000 V, se la corrente supera i 200 A.

 

     Art. 310.

     Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili debbono essere alimentati a tensione non superiore a 25 V efficaci verso terra se alternata o a 50 V se continua. E' consentita, però, l'alimentazione a tensione superiore, purché non maggiore di 220 V efficaci se alternata o di 300 V se continua, qualora l'involucro metallico dell'apparecchio sia messo a terra ovvero se per l'alimentazione dell'apparecchio portatile si faccia uso di trasformatore di isolamento o di interruttore differenziale.

     Per la messa a terra è consentito l'impiego di un conduttore contenuto nel cavo di alimentazione, di sezione non inferiore a quella dei conduttori del circuito elettrico.

     Gli apparecchi trasportabili e semoventi debbono essere normalmente alimentati a bassa tensione.

     E', tuttavia, consentita la alimentazione di macchine a tensione nominale superiore, ma comunque non maggiore di 1.000 V efficaci se alternata o di 1.500 V se continua, qualora dette macchine e le relative attrezzature accessorie, ivi compreso il cavo flessibile di collegamento alla rete, siano dotate di dispositivo di controllo continuo capace di interrompere automaticamente l'alimentazione sia in caso di difetto di isolamento sia in caso di interruzione del circuito di terra. L'esercente è tenuto a dare notizia all'ufficio minerario del progetto di impiego di macchine alimentate non a bassa tensione, in cui siano precisate e documentate le caratteristiche costruttive delle macchine medesime e delle apparecchiature accessorie [3]0.

 

     Art. 311.

     Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremità una porta apribile verso l'esterno; l'apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo con chiave dall'esterno.

     Ove il pericolo di contatto accidentale delle persone con le parti sotto tensione non sia eliminato mediante sufficienti ripari, oppure non sia disponibile per il transito un congruo spazio in relazione alle tensioni in atto, deve essere impedito l'accesso al passaggio quando il quadro è sotto tensione.

 

     Art. 312.

     I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra.

     Per alta tensione sono prescritti cavi sottopiombo, o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo.

     Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni di impiego, sono ammesse linee a conduttori separati, su isolatori, quando le condizioni di impiego siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effetto dell'umidità o di azioni chimiche o meccaniche.

 

     Art. 313.

     Nei pozzi o discenderie, o negli altri casi di installazioni fisse ove possono temersi deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi armati [3]1.

     Ove sia necessario proteggere il rivestimento metallico da azioni chimiche, con verniciature o rivestimenti inattaccabili, questi non debbono essere infiammabili.

     I cavi devono essere sostenuti da supporti adatti, tali da non danneggiare il rivestimento e distanziati in modo da evitare che il cavo sia assoggettato a sforzi dannosi, anche per il peso proprio.

     Le giunzioni fisse fra cavi e fra singoli spezzoni di essi debbono essere eseguite mediante apposite cassette o muffole. Le giunzioni eseguite con altri sistemi sono permesse solo in casi di emergenza e vanno sostituite al più presto con quelle regolari.

 

     Art. 314.

     Nei cavi muniti di rivestimenti metallici almeno uno di questi deve essere messo a terra, a meno che il cavo sia altrimenti protetto contro i pericoli derivanti da contatti accidentali.

     Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuità metallica.

 

     Art. 315.

     I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi mobili devono avere un rivestimento di spessore e qualità tali che sia assicurata la buona conservazione dell'isolamento, avuto riguardo alle speciali condizioni ambientali di esercizio.

     L'eventuale rivestimento metallico flessibile deve essere messo a terra, ma non può essere usato come conduttore di terra degli apparecchi a cui il cavo è collegato. Le eventuali prese a spina all'estremità del cavo flessibile devono essere tali da evitare il contatto accidentale con la parte in tensione durante l'inserzione e la disinserzione.

     Nel punto di derivazione del cavo flessibile della conduttura principale deve essere installato un interruttore onnipolare. Se il collegamento del cavo è realizzato a spina, il suddetto interruttore deve essere dotato di dispositivo tale che l'inserzione o la disinserzione della spina del cavo possa avvenire solo quando l'interruttore è aperto.

     I cavi di cui al primo comma devono contenere tutti i conduttori del circuito elettrico e un apposito conduttore di mesa a terra, facilmente distinguibile dagli altri, che si colleghi ai corrispondenti contatti di messa a terra esistenti sia nell'apparecchio di derivazione del cavo dalla rete, sia in quello di collegamento del cavo all'apparecchio da alimentare.

     La sezione di tale conduttore di terra non deve essere inferiore a quella dei conduttori di alimentazione quando quest'ultima non supera i 16 mmq.; deve essere uguale a 16 mmq. quando la sezione del conduttore di alimentazione è compresa tra i 16 mmq. e 35 mmq. e può essere ridotta alla metà della sezione del conduttore di alimentazione quando questa ultima è superiore a 35 mmq.

     L'attacco alla rete dei cavi flessibili di cui al primo comma o di eventuali prolunghe fra loro deve essere fatto con raccordi tali da prevenire deterioramenti e impedire sollecitazioni meccaniche nei singoli conduttori ed assicurare, altresì, la continuità metallica della eventuale armatura.

     Le riparazioni da effettuare nei cavi flessibili devono essere eseguite in modo tale da garantire l'esercizio in condizioni di sicurezza. Nei cavi flessibili di cui al primo comma non è consentito di operare per ogni cento metri di cavo più di cinque riparazioni di ripristino dell'isolamento dei conduttori. La distanza minima delle riparazioni dalle estremità o dagli attacchi del cavo fissati alle pareti non può essere inferiore a metri 4 [3]2.

 

     Art. 316.

     Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V.

     I circuiti devono essere protetti con interruttori onnipolari di tipo chiuso muniti di valvole fusibili o automatici a massima corrente.

 

     Art. 317.

     Ogni apparecchio di illuminazione installato a portata di mano deve portare la lampada entro globo di vetro protetto da gabbia metallica.

 

     Art. 318.

     Le lampade elettriche portatili alimentate dalla rete devono essere a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di gabbia metallica di protezione. Qualora la corrente di alimentazione sia fornita per mezzo di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondario adeguatamente isolati fra loro.

 

     Art. 319.

     Non sono ammessi impianti di trazione a terza rotaia. E' proibito per gli impianti di trazione l'uso dell'alta tensione.

     Nel caso di tensione superiore a 220 V i fili di contatto devono trovarsi ad una altezza di almeno m. 2,50 sopra il piano superiore delle rotaie.

     Per tensione eguale od inferiore a 220 V l'altezza dei fili può essere ridotta a 2,00 m. quando essi siano efficacemente protetti contro contatti accidentali delle persone. Dove ciò non sia possibile come negli attraversamenti o biforcazioni, si devono disporre adatti segnali luminosi di pericolo.

     Non è consentito l'impiego del filo di contatto nelle gallerie armate in legname.

     I fili di contatto debbono avere sezione non inferiore a 50 mmq.

     I ganci di sostegno vanno montati: in rettilineo a distanza tale che la freccia del filo fra due ganci consecutivi non sia maggiore di 8 cm.; in curva, a distanza minore e tale che se il filo si stacca da un gancio non vi sia pericolo di contatto con il locomotore.

     Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione alla galleria od alla linea deve essere tolta la tensione dal filo di contatto.

 

     Art. 320.

     L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di esercizio di almeno 2.000 V.

 

     Art. 321.

     Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno il collocamento tra i vari tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante giunti elettrici di rame aventi una sezione non inferiore a 50 mmq., provvisti di capi corda o saldati.

     Si devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 metri, dei collegamenti trasversali buoni conduttori.

     Le tubazioni, l'armamento metallico della galleria, le armature dei cavi e i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i conduttori di contatto, devono essere collegati elettricamente alle rotaie.

 

     Art. 322.

     I locomotori a presa di corrente devono essere costruiti in modo che il conducente non sia esposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa.

     Inoltre la presa di corrente deve essere munita di un dispositivo mediante il quale essa possa essere staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata.

 

     Art. 323.

     I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono avere assicurata una ventilazione adatta a consentire una sufficiente diluizione dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno.

 

     Art. 324.

     I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.

     Si devono prendere adatte precauzioni per prevenire contatti tra i fili di segnalazione e di comunicazione e altre parti dell'impianto.

     Le linee di segnalazione e di comunicazione, nei tratti in cui esse incrociano linee elettriche, devono essere munite di adatti ripari.

 

     Art. 325.

     Se l'impianto elettrico di segnalazione è a servizio della estrazione esso deve essere munito di dispositivo che in caso di mancanza di tensione all'impianto stesso ne dia avviso al macchinista.

 

     Art. 326.

     Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti lo schema dell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio, e quelle per i soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica.

     I cartelli devono essere di materiale durevole e collocati in modo ben visibile.

     Nei locali dove siano apparecchi elettrici in olio e il macchinario abbia una potenza complessiva di almeno 200 KVA devono esservi almeno due estintori d'incendio adatti allo scopo, pronti per l'uso, e sacchi pieni di sabbia.

 

     Art. 327.

     L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidate a personale idoneo per capacità e conoscenza del sotterraneo.

     Ove l'importanza degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere posto un tecnico di adeguata esperienza specifica.

 

     Art. 328.

     Gli impianti elettrici debbono essere mantenuti in buono stato di isolamento.

     Gli impianti di messa a terra saranno verificati, a cura dell'esercente, almeno ogni tre mesi con riguardo alla continuità elettrica dei conduttori di terra e almeno ogni anno per quanto riguarda la buona conservazione degli elettrodi spandenti e la resistenza elettrica complessiva di ciascun impianto, che non deve superare i 5 ohm.

     Gli stessi impianti saranno verificati dall'ufficio minerario ad intervalli non superiori a due anni, secondo le modalità prescritte dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959.

     A tal fine, gli esercenti di miniere e cave dovranno denunciare al predetto ufficio gli impianti di messa a terra entro 80 giorni dalla data della loro messa in servizio.

     Per gli impianti in servizio, il termine di cui sopra decorre dall'entrata in vigore della presente norma.

     I risultati delle verifiche eseguite a cura degli esercenti debbono essere trascritti su apposito registro [3]3.

 

     Art. 329.

     I cavi flessibili degli apparecchi portatili devono essere esaminati frequentemente e i cavi difettosi riparati o cambiati immediatamente.

 

     Art. 330.

     Salvo il caso di assoluta necessità non si debbono eseguire lavori sotto tensione quando la tensione superi il valore di 25 V efficaci verso terra.

     Quando si debbono eseguire lavori in vicinanze di parti poste sotto tensione, e vi sia pericolo che il lavoratore tocchi, anche con qualche oggetto, una parte sotto tensione, deve essere tolta la tensione da questa.

     Nel caso di assoluta necessità, riconosciuta da un capo responsabile, ogni lavoro sotto tensione o in vicinanza di parti sotto tensione va compiuto con le modalità ed i mezzi atti a garantire l'incolumità dell'operatore.

 

     Art. 331.

     Prima di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti elettrici, e salvo per il caso di lavoro sotto tensione indicato nell'art. 330, bisogna interrompere la linea dalla parte da cui la tensione proviene; in ogni caso si deve collegare a terra la parte dell'impianto sulla quale si lavora e prendere adatte precauzioni per impedire che l'impianto torni sotto tensione durante i lavori.

     I conduttori dei cavi ad alta tensione di lunghezza considerevole devono essere scaricati dalle eventuali cariche elettriche statiche, prima di toccarli.

 

CAPO XXVII

IMPIANTI ELETTRICI NEI SOTTERRANEI PERICOLOSI PER GRIS_

O POLVERI

 

     Art. 332.

     Le prescrizioni che seguono si applicano agli impianti elettrici installati nei sotterranei minerari grisutosi o nelle parti di sotterraneo soggette a produzione pericolosa di polveri infiammabili.

     Per i sotterranei soggetti ad irruzioni istantanee di grisù, l'ingegnere capo può prescrivere ulteriori norme, o vietare l'uso dell'elettricità nel sotterraneo.

 

     Art. 333.

     Nei sotterranei di cui al precedente art. 332 le macchine, i trasformatori e le apparecchiature elettriche devono essere di tipo speciale di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.

     Le macchine, i trasformatori e le apparecchiature predetti debbono essere di tipo dichiarato di sicurezza in seguito a prove effettuate anche solo sul prototipo in laboratori ufficialmente riconosciuti dall'Assessorato per l'industria e commercio.

     Essi porteranno, oltre alla targa caratteristica normale, il contrassegno indicativo del tipo di sicurezza, che deve essere apposto direttamente dal fabbricante.

     L'Assessore per l'industria e il commercio con suo decreto stabilisce quali siano i laboratori autorizzati ad effettuare le prove anzidette ed a rilasciare i relativi certificati.

     Le norme per l'esecuzione delle prove sono emanate ed aggiornate dall'Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 334.

     L'uso di materiale diverso da quello indicato nell'art. 333 può essere consentito dall'ingegnere capo, quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

     1) l'impianto nella parte che interessa sia lambito da una corrente di aria sufficientemente intensa proveniente direttamente dalle vie di entrata d'aria, e non sia esposto a polveri combustibili in quantità pericolosa;

     2) il tenore di grisù, rilevato giornalmente, non oltrepassi mai 0,5% in alcun punto del circuito di ventilazione a monte dell'impianto;

     3) non esista alcun cantiere di coltivazione o vecchio lavoro l'aria del quale possa venire in comunicazione con il circuito di aeraggio a monte dell'impianto elettrico;

     4) sia escluso ogni pericolo di inversione di corrente d'aria e di invasioni improvvise di gas.

     In ogni caso l'impianto fisso di illuminazione deve essere almeno di tipo stagno.

 

     Art. 335.

     Gli apparecchi elettrici in bagno d'olio non possono essere utilizzati nei cantieri di abbattimento e nelle immediate vicinanze di questi, a meno che non si impieghi olio non combustibile.

 

     Art. 336.

     Nei sotterranei grisutosi debbono essere muniti di involucri a prova di esplosione interna:

     1) i motori per le macchine e gli apparecchi trasportabili adoperati nei cantieri di coltivazione;

     2) i motori dei ventilatori applicati alle condotte di ventilazione sussidiaria;

     3) le macchine ed i trasformatori per corrente normale inferiore ad 1 ampére, salvo che essi resistano a corti circuiti prolungati senza che la temperatura oltrepassi 100° C.

 

     Art. 337.

     Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi, le parti sotto tensione e quelle per le quali è necessaria la protezione contro l'esplosione, non devono essere accessibili che rimovendo o allentando chiusure richiedenti attrezzi speciali.

 

     Art. 338.

     Gli apparecchi, come interruttori, commutatori e simili, che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere provvisti di blocco atto ad impedire il loro azionamento quando l'involucro è aperto ed inoltre di aprire l'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso.

     Allorché sia necessario aprire l'involucro di protezione di una macchina, devesi apporre un cartello di avviso sul relativo interruttore acciocché questo non venga indebitamente richiuso.

 

     Art. 339.

     I trasformatori del tipo ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici a massima corrente tanto sull'alta che sulla bassa tensione.

 

     Art. 340.

     Le linee che alimentano gli impianti delle zone classificate grisutose devono essere provviste di interruttori onnipolari automatici a massima corrente installati nei posti non grisutosi dai quali si dipartono le linee stesse.

     Gli interruttori di cui al primo comma dell'art. 305 a servizio di linee che alimentano zone grisutose, devono essere automatici a massima corrente e provvisti di dispositivi atti ad impedirne la reinserzione, dopo lo scatto, senza l'uso di mezzi e conoscenze speciali.

 

     Art. 341.

     Per gli impianti fissi sono permessi soltanto cavi armati o aventi protezione riconosciuta equivalente da uno dei laboratori di cui all'art. 333.

     Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili o portatili si debbono usare cavi con protezione particolarmente robusta in gomma o in altro materiale equivalente.

 

     Art. 342.

     Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spine devono essere del tipo di sicurezza contro il grisù.

 

     Art. 343.

     Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo debbono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituiti da vetro o altro materiale non infiammabile di idonea resistenza meccanica.

     Le armature ed i dispositivi di attacco devono essere di tipo approvato ai sensi dell'art. 333.

     I globi e le lastre predetti debbono essere protetti da gabbia metallica.

 

     Art. 344.

     Gli accumulatori ed i relativi involucri debbono essere di tipo riconosciuto di sicurezza a norma dell'art. 333.

     La stazione di carico delle batterie deve essere ventilata da una corrente direttamente derivata dalle vie di entrata d'aria.

     I recipienti che contengono le batterie devono essere chiusi in modo che, durante l'esercizio, non possano venire manomessi e non sia possibile alcun contatto con le parti sotto tensione.

     Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria.

 

     Art. 345.

     La trazione a filo è vietata.

     Le locomotive ad accumulatori debbono essere di tipo riconosciuto di sicurezza ai sensi dell'art. 333.

 

     Art. 346.

     Il personale che ha in consegna macchine od apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni.

     Il tecnico responsabile del servizio elettrico in sotterraneo è tenuto ad effettuare almeno ogni sei mesi una accurata verifica degli impianti ai fini della sicurezza specifica ed i risultati devono essere riportati in apposito registro.

 

     Art. 347.

     Chiunque costati un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, deve darne avviso al sorvegliante il quale impartirà le istruzioni atte ad evitare pericoli ed avvertirà il responsabile del servizio elettrico o la direzione.

 

     Art. 348.

     Qualora in un cantiere si manifesti un tenore di grisù superiore all'1% si deve togliere tensione alle macchine elettriche del cantiere, tranne che all'eventuale ventilatore sussidiario.

     Qualora si costati un guasto o un difetto di isolamento nelle apparecchiature, nelle linee e nelle messe a terra, si deve togliere la tensione alla parte di impianto interessata.

     La direzione deve stabilire, con apposito ordine di servizio, le misure da prendere, con particolare riguardo all'impianto elettrico, nel caso di arresto della ventilazione principale e nei casi di distacco della tensione, di cui ai comma precedenti, indicando inoltre le persone incaricate del distacco e della reinserzione della tensione.

 

     Art. 349.

     E' proibito eseguire lavori sugli impianti, sia anche il semplice ricambio delle lampade, quando essi sono sotto tensione.

     Negli impianti di segnalazione è però consentito aprire gli involucri di protezione e lavorare sotto tensione sempre che sia stato riconosciuto da un sorvegliante che il cantiere sia libero da grisù; durante il lavoro l'atmosfera del cantiere deve essere sorvegliata, e deve essere tolta la tensione non appena sia avvertita presenza di grisù.

 

     Art. 350.

     Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, devono essere eseguiti solo dopo che sia stata costatata l'assenza di grisù dall'ambiente ove le prove stesse si effettuano; durante la prova o la misura l'atmosfera deve essere sorvegliata con un idoneo rivelatore di grisù.

 

     Art. 351.

     Per gli impianti e loro parti già installati prima della data del decreto previsto dall'art. 333, l'ingegnere capo può autorizzarne l'uso, se dalla ispezione risulti che essi sono di tipo consentito per le condizioni del loro impiego.

 

TITOLO IX

INCENDI, IRRUZIONI D ACQUA

 

CAPO XXVIII

INCENDI

 

     Art. 352.

     Nei sotterranei delle miniere soggette al pericolo di incendio deve essere installata una rete di distribuzione di acqua a pressione, mantenuta sempre pronta all'uso. Nei casi di pratica impossibilità debbono essere apprestati adeguati depositi di acqua opportunamente distribuiti.

     Deve essere pure predisposta una idonea attrezzatura per l'efficiente funzionamento dei mezzi di estinzione, nonché per la protezione del personale ad essi addetto.

 

     Art. 353.

     La disposizione del circuito di ventilazione deve essere tale che possano adottarsi, nei casi prevedibili di incendi in luoghi particolarmente soggetti del sotterraneo, misure predisposte atte a combatterli.

     I capi-servizio ed i sorveglianti debbono essere edotti delle manovre necessarie per combattere gli incendi, per segregare i cantieri, e per segregare, ove occorre, tutto o in parte il sotterraneo.

 

     Art. 354.

     L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere per le miniere pericolose per incendio, che la coltivazione sia condotta in modo da potere isolare, per quanto possibile, mediante la chiusura di poche vie, i quartieri sotto l'incendio.

 

     Art. 355.

     Per le miniere nelle quali esistono zone impegnate da incendi, capaci di creare pericoli per le zone di lavoro o per parti vergini del giacimento, 1 ingegnere capo prescrive, ove lo ritenga necessario, le cautele occorrenti.

 

     Art. 356.

     Nel sotterraneo debbono essere predisposti, con opportuna ubicazione, i materiali idonei alla costituzione degli sbarramenti occorrenti per i casi di incendio.

     Detti sbarramenti debbono essere aperti solo dietro ordine del direttore e sotto la vigilanza di persone appositamente da lui incaricate.

 

     Art. 357.

     Chiunque nel sotterraneo si accorga di un incendio, o di un principio di incendio, deve darne avviso al più presto ad un sorvegliante o ad un dirigente.

 

     Art. 358.

     Nei cantieri delle miniere di zolfo è proibito procedere all'abbattimento di minerale mediante l'impiego di mine, allorché in essi trovasi depositato minerale già abbattuto. E però consentito l'impiego di qualche mina nel caso di necessità ai fini della sicurezza. In tale caso le mine debbono essere fatte brillare una alla volta.

     In caso di interruzione della coltivazione, il minerale abbattuto o franato, che può costituire pericolo d'incendio, deve essere asportato, e il cantiere isolato, ove occorra, dal circuito di aria.

 

     Art. 359.

     Presso le miniere nel cui sotterraneo siano occupati, per ogni turno, più di cinquanta operai, deve essere istruita e mantenuta in allenamento, mediante esercitazioni almeno mensili, una squadra antincendio.

     L'ingegnere capo può prescrivere la istituzione della squadra antincendio anche per miniere aventi un numero di operai minore dell'anzidetto.

 

CAPO XXIX

IRRUZIONE DI ACQUA

 

     Art. 360.

     Ove si conosca o si sospetti l'esistenza di lavori invasi dall'acqua che possano dar luogo a pericolo, siti oltre il limite della concessione o della ricerca, l'esercente o il direttore debbono informarsi presso l'ufficio minerario della loro ubicazione quanto più esatta possibile.

 

     Art. 361.

     Nei cantieri od avanzamenti per i quali si ritenga esistente il pericolo di irruzione di acqua, l'abbattimento deve essere preceduto dall'esecuzione di fori di spia, adeguati per numero, lunghezza ed orientamento, e le volate debbono essere` costituite dal minor numero possibile di mine.

     Le norme precedenti non si applicano allo scavo delle gallerie destinate al ribasso di livelli d'acqua, purché esse siano munite di porte a chiusura stagna capaci di resistere alla prevedibile pressione idrostatica.

 

     Art. 362.

     Nei cantieri ed avanzamenti di cui al precedente articolo, dovrà farsi uso solamente di lampade elettriche di tipo stagno, e debbono essere prese le cautele occorrenti per il sicuro e rapido allontanamento del personale in caso di necessità.

 

     Art. 363.

     Qualora esista pericolo di irruzione di acqua dall'esterno nel sotterraneo, attraverso le vie di comunicazione di questo con la superficie, od attraverso terreni rotti o di insufficiente tenuta, debbono porsi in atto le cautele idonee, come fossi di guardia, sbarramenti, canali di scolo, platee impermeabili, o simili.

 

TITOLO X

SALVATAGGIO, PRONTO SOCCORSO, IGIENE DEL LAVORO

 

CAPO XXX

SALVATAGGIO

 

     Art. 364.

     Presso ogni miniera o cava sotterranea, pericolosa per grisù od altri gas, o per polveri infiammabili, o perché soggetta ad incendi, deve essere costituita una squadra di salvataggio.

     Nel caso di miniere vicine, gli esercenti di quelle aventi meno di 200 operai iscritti come addetti all'interno, con l'autorizzazione dell'ingegnere capo, possono associarsi tra loro per la costituzione di una squadra unica.

     In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono designati dal direttore, sentiti gli addetti alla sicurezza [3]4.

 

     Art. 365.

     Gli operai componenti delle squadre di salvataggio debbono essere volontari, avere superato i 21 anni di età e non oltrepassato i 50 anni. Debbono inoltre avere idoneità fisica adeguata ai compiti della squadra, da accertare, anche ai fini della selezione attitudinale, con visita medica annuale eseguita dal medico specialista previsto dall'art. 5 della legge. L'onere relativo a tale visita è a carico dell'esercente della miniera o cava.

     I detti componenti debbono conoscere il sotterraneo in tutte le sue parti, tanto da potervi circolare senza guida [3]4.

 

     Art. 366.

     Il numero complessivo degli operai componenti la squadra di salvataggio non deve essere inferiore ad uno per ogni 25 operai iscritti come addetti all'interno. Esso, comunque, non può essere inferiore a 10 per le miniere che adottano tre turni di lavoro e a 7 o 5 rispettivamente per quelle che adottano due o un solo turno di lavoro.

     Il capo della squadra deve essere un caposervizio. La composizione minima di un gruppo d'impiego è di 2 operai e un sorvegliante.

     I componenti della squadra di salvataggio debbono essere convenientemente ripartiti nei diversi turni di lavoro.

     Nei periodi della giornata in cui non si trovano al lavoro in miniera, essi debbono mantenersi reperibili. La direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per radunare in breve tempo i componenti della squadra che, in caso di necessità, non si trovino in miniera.

     Per le miniere che dispongono di una squadra di salvataggio in comune, avvalendosi della facoltà prevista dal secondo comma del precedente art. 364, il numero complessivo minimo degli operai componenti della squadra di salvataggio dovrà consentire che in ogni miniera possano essere assegnati ad ogni turno di lavoro almeno due operai componenti della squadra di salvataggio [3]4.

 

     Art. 367.

     L'elenco dei componenti della squadra di salvataggio è tenuto aggiornato dal direttore, ed affisso in un locale frequentato dagli operai.

 

     Art. 368.

     Ogni squadra di salvataggio deve disporre, presso la miniera o cava, di un locale idoneo destinato esclusivamente alla conservazione e manutenzione del materiale di salvataggio che deve corrispondere ad un elenco approvato dall'ingegnere capo per ciascuna squadra.

 

     Art. 369.

     Il personale della squadra di salvataggio deve essere istruito ed allenato con periodi d'istruzione ed esercitazioni, nel modo stabilito dal direttore.

     Ogni squadra, almeno tre volte all'anno, deve compiere una completa esercitazione di salvataggio nel sotterraneo.

     Gli addetti alla sicurezza partecipano ai periodi di istruzione ed alle esercitazioni della squadra.

     Di tutte le istruzioni ed esercitazioni svolte deve essere presa nota in apposito registro, con la indicazione dei nomi dei partecipanti.

 

     Art. 370.

     Nell'impiego delle squadre di salvataggio, tutti i partecipanti alle operazioni debbono essere provvisti degli apparecchi idonei a permettere la permanenza ed il lavoro nell'ambiente pericoloso.

     Gli apparecchi, in numero sufficiente, debbono essere tenuti sempre pronti per l'uso immediato. Essi debbono essere verificati almeno ogni mese.

 

     Art. 371.

     L'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo, può disporre l'istituzione, per ogni gruppo di miniere contemplate nel primo comma dell'art. 364, di una stazione centrale di salvataggio, perché in essa si possa:

     1) controllare e sperimentare gli apparecchi delle squadre di salvataggio;

     2) provvedere alla manutenzione degli apparecchi;

     3) svolgere istruzioni ed esercitazioni del personale, concernenti il salvataggio;

     4) conservare e mantenere pronti per l'uso apparecchi di riserva da dislocare al bisogno.

 

     Art. 372.

     L'idoneità dei locali, dell'attrezzatura e del personale della stazione centrale di salvataggio, prevista dal precedente articolo, deve essere riconosciuta dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito l'ingegnere capo.

     La stazione è installata e mantenuta a spese degli esercenti delle miniere del gruppo.

     Il regolamento per il funzionamento della stazione è approvato dall'Assessore per l'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo.

     L'esercente di ogni miniera del gruppo ha l'obbligo di consentire che alle esercitazioni di salvataggio aventi luogo nella sua miniera partecipino operai appartenenti ad altre squadre del gruppo.

 

     Art. 373.

     Il servizio di salvataggio per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato col R.D. 3 luglio 1921, n. 1190.

 

CAPO XXXI

PRONTO SOCCORSO

 

     Art. 374.

     Presso ogni miniera o cava, in cui il numero complessivo di operai presenti in un turno sia maggiore di 100, deve essere installata, in superficie, una infermeria per il pronto soccorso, il cui esercizio è soggetto all'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

     Il personale dell'infermeria deve attenersi al turno di servizio disposto dal direttore, in modo che la presenza sia assicurata nelle ore di lavoro della miniera o cava.

 

     Art. 375.

     Presso ogni miniera o cava in cui il numero complessivo di operai per turno non sia maggiore di 100, deve essere sistemato, all'esterno, un ambiente idoneo, ove gli operai possano ricevere i primi soccorsi. Ivi deve tenersi una cassetta di pronto soccorso, mantenuta rifornita a cura della direzione, ed in consegna a persona reperibile durante le ore di lavoro.

 

     Art. 376.

     In ogni sotterraneo di miniera o cava deve essere tenuta in efficienza una cassetta di pronto soccorso, in consegna ad un sorvegliante.

 

     Art. 377.

     Entro tre mesi dal giorno dell'inizio dell'esercizio, l'ingegnere capo, sentito il medico previsto dall'art. 5 della legge, notifica all'esercente della miniera o cava le prescrizioni relative ai medicamenti ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio. Notifica altresì le prescrizioni circa l'obbligo di adibire presso l'infermeria uno o più infermieri, ed eventualmente un medico chirurgo ove ciò sia necessario in relazione al numero degli operai occupati, od alla distanza da centri abitati ove risieda un medico.

     L'ingegnere capo ha facoltà di modificare, occorrendo, tali prescrizioni.

 

     Art. 378.

     Un solo medico chirurgo può essere addetto al servizio di più miniere o cave, se vicine.

     In tal caso la ripartizione dell'onere per l'assistenza medica, fra i vari esercenti interessati, è determinata dall'ingegnere capo, tenuto conto del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro ubicazione.

 

     Art. 379.

     Gli esercenti di miniere e cave vicine possono, col consenso o su invito dell'ingegnere capo, costituirsi in consorzio volontario per l'esercizio del servizio di pronto soccorso. In tal caso l'ingegnere capo emana le prescrizioni concernenti i locali, il personale ed i mezzi di soccorso comuni per il gruppo di miniere o cave.

 

     Art. 380.

     Le spese necessarie ai soccorsi immediati da prestare agli infortunati, quelle per il salvataggio, le indennità per le requisizioni di arnesi, materiali, veicoli e altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'esercente.

     Per la riscossione di tali spese si procede con le norme fissate all'art. 18 del presente regolamento.

 

     Art. 381.

     Il servizio di pronto soccorso per le miniere di zolfo resta regolato dal regolamento approvato con R.D. 3 dicembre 1908, n. 787, e successive modificazioni.

 

CAPO XXXII

IGIENE DEL LAVORO

 

     Art. 382.

     L'esercente della miniera o cava è tenuto a fornire, a sue spese, agli operai, durante le ore di lavoro, acqua potabile in qualità sufficiente.

 

     Art. 383.

     L'esercente deve fornire a sue spese agli operai, in quantità sufficiente, acqua igienicamente idonea per la pulizia personale. L'ingegnere capo può prescrivere, tenendo conto delle condizioni in cui il lavoro si svolge e della disponibilità di acqua, la installazione presso la miniera o cava di un adeguato numero di docce.

 

     Art. 384.

     Presso la miniera o cava a cielo aperto devono essere installate, in idonea ubicazione, una o più latrine, in relazione al numero degli operai occupati.

     Le latrine debbono essere protette contro le intemperie e mantenute in regolari condizioni d'uso, pulite e disinfettate.

 

     Art. 385.

     Per i sotterranei delle miniere o cave l'ingegnere capo emana le prescrizioni per l'installazione delle latrine, fissandone l'ubicazione, il numero e le caratteristiche, in relazione al numero dei lavoratori occupati ed 21 pericolo di trasmissione di malattie.

     Le latrine mobili debbono essere mantenute in regolari condizioni d'uso, pulite e disinfettate. Quelle da campo debbono essere disinfettate e coperte con terra alla fine di ogni turno di lavoro.

     Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere adibito personale in numero sufficiente.

 

     Art. 386.

     Nei sotterranei nei quali si abbia formazione di fanghiglia deve essere eseguita, settimanalmente, nei livelli in lavorazione, la disinfestazione del suolo.

 

     Art. 387.

     La miniera o cava deve essere provvista di idonei dormitori e refettori per i lavoratori. L'ingegnere capo può esonerare l'esercente da tale obbligo, tenuto conto della vicinanza dei lavori a centri abitati, della ricettività di questi, o dello scarso numero di operai che dovrebbero usufruire dei dormitori stessi.

 

     Art. 388.

     Ogni operaio alla sua prima assunzione al lavoro nei sotterranei di miniere e cave, nei sondaggi in genere e nelle coltivazioni dei giacimenti di idrocarburi, deve essere sottoposto a visita medica, nonché all'esame radiografico del torace al fine di accertarne la sana costituzione fisica e l'idoneità al lavoro cui deve essere adibito.

     Il medico che esegue la visita compila una scheda sanitaria in duplice esemplare ed esprime il giudizio sulla idoneità lavorativa. Uno degli esemplari è inviato dal medico all'ufficio minerario, l'altro è consegnato all'esercente che lo conserva insieme ai documenti di lavoro dell'interessato.

     Almeno una volta in ciascun semestre gli operai debbono essere sottoposti ad una visita medica di controllo, al fine di accertare il persistere dell'idoneità di cui al primo comma. Tale visita deve comprendere la schermografia del torace.

     L'ingegnere capo può permettere, ove le condizioni del lavoro lo consentano, che le visite di controllo abbiano luogo ogni anno.

     Per gli operai adibiti a lavori a cielo aperto, sia in miniere sia in cave, o agli impianti ed officine site in superficie, l'obbligo delle visite mediche preventive e di controllo sussiste qualora esista pericolo di inalazione di polvere di silice, nel qual caso, valgono le norme richiamate al successivo art. 397. Qualora il predetto personale si trovi esposto ai rischi di cui alla tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, dovranno essere eseguite visite mediche con la frequenza prevista nella tabella medesima e varranno per essa le norme di attuazione e le deroghe previste dallo stesso decreto [3]5.

 

     Art. 389.

     Ai fini del presente capo, si definisce temperatura normale di un cantiere quella che si verifica in condizioni normali di ventilazione e col numero regolare di operai al lavoro nel cantiere.

     Nei cantieri ove la temperatura normale oltrepassi 30 gradi centigradi, e salvo che si tratti di lavori urgenti e temporanei, nessun operaio deve essere adibito per una permanenza maggiore di sei ore al giorno.

     Se la temperatura supera i 35 gradi gli operai debbono essere adibiti solo in caso di necessità riconosciuta dall'ingegnere capo, od in caso di intervento contro un pericolo.

 

     Art. 390.

     La durata del lavoro deve essere ridotta quando per due giorni consecutivi si sia costatato che la temperatura del cantiere supera i trenta gradi.

     La durata normale viene ripristinata solo quando per due giorni consecutivi si sia constatato che la temperatura si è mantenuta inferiore a 30 gradi.

     L'ingegnere capo può prescrivere che nei cantieri ove l'aria è particolarmente umida, l'orario ridotto sia adottato anche per temperature inferiori a trenta gradi, o che nei cantieri ove l'aria è particolarmente asciutta e mossa, esso sia adottato per temperatura più alta, tenendo conto di misure appositamente effettuate sull'umidità e sulla velocità dell'aria.

 

     Art. 391.

     L'operaio che per un mese sia stato adibito al lavoro in un cantiere nelle condizioni di temperatura elevata prevista dagli artt. 389, 390, deve essere trasferito ad altro cantiere a temperatura non elevata, e non può essere impiegato di nuovo in un cantiere a temperatura elevata prima che sia trascorso un mese dal trasferimento.

 

     Art. 392.

     Ove la perforazione avvenga con macchine non munite di dispositivi di aspirazione delle polveri o di iniezione d'acqua nel foro, è obbligatorio l'uso della maschera antipolvere per l'operaio perforatore e per gli altri che si trovino nell'atmosfera polverosa.

     La maschera deve essere munita di filtro che offra alla inspirazione ed alla espirazione, rispettivamente, una resistenza superiore a 15 e 5 millimetri di acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo, ed un potere di ritenzione non inferiore al 95% delle polveri di un micron di diametro.

 

     Art. 393.

     Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere:

     1) consegnate al fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;

     2) conservate ordinatamente in un armadio o altro posto idoneo;

     3) disinfettate periodicamente, e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.

 

     Art. 394.

     Nelle gallerie e nei pozzi percorsi dai lavoratori la velocità dell'aria non deve superare i 5 metri al minuto secondo. La deroga a tale norma può essere consentita dall'ingegnere capo, ove occorra per particolari motivi.

 

     Art. 395.

     Il materiale abbattuto nei cantieri polverosi deve essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se per le operazioni di sgombero o di scaricamento siano impiegati mezzi meccanici.

     La stessa cautela deve essere adottata quando il trasporto avviene attraverso pozzetti o mediante scivoli.

 

     Art. 396.

     I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, allorché possano costituire veicolo di contagio, debbono essere individuali ed essere contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

 

     Art. 397.

     Per quanto attiene alla prevenzione nei riguardi della silicosi e dell'asbestosi si osservano, per le miniere e le cave, e in quanto applicabili, le norme contenute nella L. 12 aprile 1943, n. 455 e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO XI

 

CAPO XXXIII

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

 

     Art. 398.

     I funzionari di cui all'art. 4 della legge devono redigere processo verbale per le infrazioni alle disposizioni della legge medesima, a quelle del presente regolamento ed alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

 

     Art. 399.

     Il processo verbale deve contenere:

     1) l'esposizione succinta del fatto con le indicazioni delle circostanze che lo caratterizzano;

     2) la indicazione della disposizione violata;

     3) le generalità del contravventore, o quant'altro valga ad identificarlo;

     4) le informazioni assunte e le dichiarazioni e gli elementi tutti di prova raccolti;

     5) l'indicazione degli oggetti che si ritenesse di porre a disposizione dell'autorità giudiziaria.

     Il processo verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto, dal contravventore, che può farvi inserire le dichiarazioni che riterrà di rendere sul fatto attribuitogli, e dalle altre persone intervenute.

     Di eventuali rifiuti o impedimenti alla sottoscrizione viene fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione delle ragioni addotte.

     Il processo verbale dev'essere trasmesso, senza ritardo, all'ingegnere capo, che lo inoltra al pretore competente per territorio.

     Copia dello stesso processo verbale dev'essere trasmessa all'Assessorato regionale per l'industria e commercio.

 

     Art. 400.

     L'oblazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge [3]6 può essere effettuata, prima dell'inoltro del processo verbale al pretore, innanzi all'ingegnere capo.

 

 

ALLEGATO A [3]7

 

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Distretto minerario di .....................

 

     VERBALE DI DENUNCIA DI ESERCIZIO DI MINIERE E PERMESSI DI RICERCA

 

     Avanti a me [1] .............. [2] ............. del Distretto Minerario di ............. si è presentato il sig. ............... domiciliato in ................ il quale [3] ................. si è dichiarato esercente del [4] ........... denominat ............. post ... nel Comune di .................. accordato .............. con [5] ..........................................................

     Il predetto, a termini dell'art. 4 del D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7, contenente il regolamento per l'applicazione della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23 dichiara di aver affidato la direzione dei lavori al sig. ................. domiciliato a ............................, in accordo al parere favorevole espresso dal Capo del Distretto Minerario di .......... con nota n. ................. in data .................... a norma dell'art. 10, terzo comma, del regolamento di polizia mineraria e di avere nominato Capi servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, tutte capaci ed atte all'incarico loro affidato ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del regolamento suddetto:

 

          Nome [6]             Mansioni             Domicilio

1) ...............................................................

2) ...............................................................

3) ...............................................................

4) ...............................................................

5) ...............................................................

     Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che i lavori

inizieranno il giorno ............................................

 

     Fatto oggi in due esemplari, dei quali uno si conserva agli atti del Distretto Minerario e l'altro è consegnato al denunziante.

     Data, ........................................................

     Firma dell'esercente .........................................

     Firma per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

........................................................................... ........................................................................... ................................................

Il Capo del Distretto o il Funzionario

.........................................

 

 

Note:

     [1] Nome e cognome.

     [2] Relativa qualifica.

     [3] In nome proprio oppure nella qualifica di rappresentante o procuratore del sig. (nome e cognome del titolare) domiciliato in ......................... o della Società (denominazione della società esercente) con sede legale in ............................

     [4] Indicare se concessione o permesso di ricerca, specificando la natura del minerale.

     [5] Indicare gli estremi del provvedimento con cui la concessione od il permesso è stato accordato.

     [6] Indicare anche il titolo professionale.

 

 

ALLEGATO A-1

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Distretto minerario di .......................

 

VERBALE DI DENUNCIA DI VARIAZIONI O DI CESSAZIONE DI ESERCIZIO DI MINIERE E

PERMESSI DI RICERCA

 

     Avanti a me [1] ........... [2] ................ del Distretto Minerario di ........... si è presentato il sig. ................. domiciliato in ...................... il quale [3] .......... si è dichiarato esercente del [4] ............ denominat .............. post ... nel Comune di ................ accordat ................. con [5] ..........................................................

     Il predetto, a termini dell'art. 4 del D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7, contenente il regolamento alla legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, dichiara:

     - la cessazione dell'esercizio della miniera o del permesso di ricerca a datare dal giorno .....................................;

     - la variazione del proprio domicilio da quello dichiarato nella precedente denuncia d'esercizio in data ................... a quello sopra indicato;

     - le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capi-servizio e sorveglianti.

Variazioni di mansioni

1) Sig. ................ da [6] ................. a [7] .......... in data ..........................................................

2) Sig. ................ da [6] ................. a [7] .......... in data ..........................................................

Sostituzioni

1) Sig. ................... (qualifica) .......................... sostituito in data ................ con il sig. .................. domiciliato a .................................................... 2) Sig........................ (qualifica) ....................... sostituito in data ................. con il sig. ................. domiciliato a ....................................................

     Dichiara inoltre, che le persone subentranti negli incarichi sopra specificati sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del regolamento di polizia mineraria e che, in particolare per la nomina del nuovo direttore è stato espresso parere favorevole dal Capo del Distretto Minerario di ............ con nota n. .................. in data ........................... a norma del terzo comma dello stesso art. 10 succitato.

     Fatto oggi in due esemplari dei quali uno si conserva agli atti del Distretto minerario e l'altro è consegnato al denunciante.

     Data, ........................................................

     Firma dell'esercente .........................................

     Firma per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

........................................................................... .........................................................

Il Capo del Distretto o il Funzionario

.........................................

 

 

 

     [1] Nome e cognome.

     [2] Relativa qualifica.

     [3] In nome proprio oppure nella qualità di rappresentante o procuratore del sig. (nome e cognome del titolare) domiciliato in ......................... o della Società (denominazione della società esercente) con sede legale in ............................

     [4] Indicare se concessione o permesso di ricerca, specificando la natura del minerale.

     [5] Indicare gli estremi del provvedimento con cui la concessione od il permesso è stato accordato.

     [6] Indicare anche il titolo professionale.

     [7] Nuova qualifica.

 

 

ALLEGATO B

 

Provincia di .......................................

Comune di ..........................................

 

VERBALE DI DENUNCIA D'ESERCIZIO DI CAVE E TORBIERE

 

     Avanti a me ............. Sindaco del Comune di .............. ......... si è presentato il Sig. [1] ............................ domiciliato a ................. via ..................... il quale si è dichiarato esercente della cava [2] ......................... posta in questo Comune nella località ...................... nelle particelle n. ................ del foglio di mappa n. ......... di proprietà del Sig. ............ domiciliato a .................... via

............................. comprovando detta sua qualità di esercente [3] ....................................................

     Il predetto dichiara che l'ingegnere Capo del Distretto Minerario di ................................... con provvedimento n.

...................... del ...................... ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio della suddetta cava [3]8.

     Il predetto a termini dell'art. 7 del regolamento della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, dichiara che egli ha affidato la direzione dei lavori in cava al Sig. .........

.................................................................. domiciliato a ....................... via ........................ e di avere nominato capi-servizio e sorveglianti le persone appresso indicate, capaci e atte all'incarico loro affidato:

Capi servizio

1) Sig. ........................... domiciliato a ................ via .............................................................. 2) Sig. ........................... domiciliato a ................ via .............................................................. Sorveglianti

1) Sig. ........................... domiciliato a ................ via .............................................................. 2) Sig. ........................... domiciliato a ................ via ..............................................................

     I sottoscritti infine designano proprio rappresentare il Sig. ........................... che accetta firmando qui in calce [4].

     Fatto oggi .................. in triplice esemplare, dei quali una si conserva agli atti del Comune, il secondo sarà trasmesso all'Ufficio Minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante.

     dell'esercente ...............................................

     Firma --------------------

     degli esercenti ..............................................

     Firma del rappresentante [4] .................................

     Firma per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

........................................................................... .........................................................

Il Segretario comunale (timbro)

Il Sindaco

.............................

 

 

Note:

     [1] Nel caso di esercizio tenuto da più persone, queste devono essere nominate tutte nel presente verbale.

     [2] Indicare la natura del materiale che costituisce oggetto della escavazione.

     [3] Specificazione dei documenti presentati dal denunziante per provare la sua qualità di esercente, cioè dell'atto di proprietà o di quello di consenso o d'affitto del proprietario, in mancanza del quale dovrà essere firmato anche dal proprietario.

     [4] Solo nei casi di esercizio tenuto da più persone.

 

 

ALLEGATO B-1

 

Provincia di .......................................

Comune di ..........................................

 

   VERBALE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE D'ESERCIZIO DI CAVE E

TORBIERE

 

     Avanti a me ............. Sindaco del Comune di .............. si è presentato il Sig. ............................ domiciliato a ................................ via ............................. il quale si è dichiarato esercente (o rappresentante degli esercenti) della cava di [1] ..................................... denominata

....................................................... posta in questo Comune, nella località ........................... nelle particelle n. .......... del foglio di mappa n. ............ di proprietà del sig. .............................. domiciliato a .............................. via ...............................

     Il predetto a termini dell'art. 7 del regolamento della legge regionale di polizia mineraria 4 aprile 1956, n. 23, ha dichiarato:

     - la variazione del proprio domicilio da quello dichiarato nella precedente denuncia di esercizio in data ................... .......................................... a quello sopraindicato;

     - le seguenti variazioni di mansioni e sostituzioni avvenute nei dirigenti, capi-servizio e sorveglianti.

Variazioni di mansioni

1) Sig. ................ da [2] ............. a [3] .............. in data ..........................................................

2) Sig. ................ da [2] ............. a [3] .............. in data ..........................................................

Sostituzioni

1) Sig. ......................... (qualifica) .................... sostituito in data .............. con il sig. .................... domiciliato a ................... via ............................ 2) Sig. ......................... (qualifica) .................... sostituito in data .............. con il sig. .................... domiciliato a ................... via ............................

     - la cessazione dell'esercizio della cava suddetta a datare dal giorno .......................................................

     Fatto oggi ....................... in tre esemplari, dei quali uno si conserva agli atti di questo Comune, il secondo sarà trasmesso all'Ufficio minerario competente ed il terzo viene consegnato al denunziante.

     Firma dell'esercente o del rappresentante ....................

     Firme per l'accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto:

........................................................................... .........................................................

Il Segretario Comunale (timbro)

Il Sindaco

...........................

 

 

Note:

[1] Indicare la natura del materiale che costituisce oggetto della

escavazione.

[2] Precedente qualifica.

[3] Nuova qualifica.

 

 

 


[*] V. anche L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[1] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3] Articolo abrogato con art. 65, ult. comma, L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[4] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[5] Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[6] L'art. 16 L.R. 4 aprile 1956, n. 23 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. Corte cost. n. 68 del 1963.

[7] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[8] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[9] Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]10 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]11 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]12 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]13 Comma aggiunto con D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[1]14 Comma aggiunto con art. unico D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[1]15 Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]14 Comma aggiunto con art. unico D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[1]14 Comma aggiunto con art. unico D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[1]16 Articolo così sostituito con art. 1 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[1]17 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]18 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[1]19 Comma così modificato con art. unico D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[2]20 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]21 Comma aggiunto con D.P.Reg. 25 settembre 1980, n. 114.

[2]22 Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]23 Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]24 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]24 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]24 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]25 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]26 Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]27 Articolo così sostituito con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[2]28 Comma aggiunto con art. 2 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[2]29 Comma sostituito con art. 3 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[3]30 Articolo così sostituito con art. 4 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[3]31 Comma così sostituito con art. 5 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[3]32 Articolo così sostituito con art. 6 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.

[3]33 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]34 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]34 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]34 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]35 Articolo così sostituito con art. unico D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]36 L'art. 16 L.R. 4 aprile 1956, n. 23, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. Corte cost. n. 68 del 1963.

[3]37 Allegati aggiunti con D.P.Reg. 26 aprile 1974, n. 1.

[3]38 Periodo così sostituito con art. 7 D.P.Reg. 1 febbraio 1982, n. 40.