§ 3.4.34 - L.R. 2 agosto 1954, n. 29.
Norme integrative per l'assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:02/08/1954
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Nei casi di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 39 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e negli altri casi in cui si accerti che gli iscritti negli elenchi di cui allo stesso art. 39 [...]
Art. 2.      Qualora da parte dell'assegnatario vi sia rinunzia espressa all'assegnazione seguita al sorteggio di cui all'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, l'Assessore per l'agricoltura e le [...]
Art. 3.      Il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste che pronunzia la revoca dell'assegnazione annulla tutti gli effetti prodotti dal sorteggio e viene trascritto, a cura dello stesso, nei [...]
Art. 4.      Qualora, avvenuto il sorteggio, risulti la premorienza dell'assegnatario, il lotto sarà assegnato, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ad uno dei discendenti in linea [...]
Art. 5.      Nei casi in cui, ultimati i sorteggi in favore degli aventi diritto, rimangano ancora quote disponibili, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può disporre che tali quote vengano [...]
Art. 6.      Le quote disponibili in dipendenza dei provvedimenti di revoca e quelle altre di cui al precedente art. 5, sono sorteggiate con le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. [...]
Art. 7.      Nel caso in cui i lotti da assegnare nella circoscrizione di un comune ricadono in zone coltivate o prevalentemente coltivate da contadini residenti in uno o più comuni viciniori, l'Assessore [...]
Art. 8.      Qualora agli assegnatari di lotti, di cui all'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, venga meno, per effetto dell'annullamento o della modifica di un piano di conferimento o di [...]
Art. 9.      Quanto previsto dall'art. 3 della L. 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei consorzi di bonifica dell'Isola.
Art. 10.      Le disposizioni contenute negli artt. 2, 5 (primo, secondo, terzo e quarto comma), 6 (primo comma), 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L. 5 luglio 1928, n. 1760, concernente i prestiti agrari di [...]
Art. 11.      Per i terreni espropriati ai sensi della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l'intendente di finanza, dietro istanza dei proprietari interessati od anche [...]
Art. 12.      Il proprietario interessato, che posteriormente alla data del rilascio della quota dei cespiti soggetti a conferimento, abbia continuato a pagare l'imposta fondiaria nonché qualsiasi altra [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      La trattenuta del sesto di cui al penultimo comma della tabella allegata alla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, non è ammissibile ove la domanda relativa sia presentata dopo la pubblicazione del [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.4.34 - L.R. 2 agosto 1954, n. 29.

Norme integrative per l'assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria.

(G.U.R. 4 agosto 1954, n. 39).

 

Art. 1.

     Nei casi di decadenza di cui al sesto comma dell'art. 39 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e negli altri casi in cui si accerti che gli iscritti negli elenchi di cui allo stesso art. 39 mancano dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione negli elenchi medesimi, la decadenza o la esclusione dagli elenchi è pronunziata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 2.

     Qualora da parte dell'assegnatario vi sia rinunzia espressa all'assegnazione seguita al sorteggio di cui all'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può revocare l'assegnazione medesima previa contestazione all'interessato.

     Può altresì essere revocata l'assegnazione delle quote ai contadini, previa contestazione agli interessati:

     a) quando l'assegnatario non prende effettivamente possesso della quota assegnata entro i termini fissati dall'E.R.A.S.;

     b) quando risulta che l'assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteggio terreni per un reddito dominicale superiore a lire 800.

     Gli assegnatari, nei confronti dei quali è stata pronunziata la revoca, sono, a domanda, ammessi ad ulteriori eventuali sorteggi, esclusa la ipotesi di cui alla lettera b).

 

     Art. 3.

     Il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste che pronunzia la revoca dell'assegnazione annulla tutti gli effetti prodotti dal sorteggio e viene trascritto, a cura dello stesso, nei pubblici registri immobiliari.

 

     Art. 4.

     Qualora, avvenuto il sorteggio, risulti la premorienza dell'assegnatario, il lotto sarà assegnato, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ad uno dei discendenti in linea retta, anche se non sia capo famiglia e sempre che sia in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 39 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104.

     Il decreto dell'Assessore viene trascritto, a cura dello stesso, nei pubblici registri immobiliari.

 

     Art. 5.

     Nei casi in cui, ultimati i sorteggi in favore degli aventi diritto, rimangano ancora quote disponibili, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può disporre che tali quote vengano sorteggiate tra gli iscritti negli elenchi di uno o più comuni viciniori.

     Quanto previsto nel precedente comma si applica anche nei casi in cui non sia stato possibile formare l'elenco comunale previsto dall'art. 39 della legge sulla riforma agraria, per mancanza di domande.

     Esaurito il procedimento di cui ai comma precedenti, ove dovesse manifestarsi tuttavia una eccedenza di quote, si può procedere alla compilazione di un apposito elenco di assegnatari, in favore di lavoratori agricoli, anche se proprietari di fondi rustici o enfiteutici, purché lo siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della propria famiglia.

 

     Art. 6.

     Le quote disponibili in dipendenza dei provvedimenti di revoca e quelle altre di cui al precedente art. 5, sono sorteggiate con le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104.

 

     Art. 7.

     Nel caso in cui i lotti da assegnare nella circoscrizione di un comune ricadono in zone coltivate o prevalentemente coltivate da contadini residenti in uno o più comuni viciniori, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può disporre che il sorteggio avvenga totalmente o parzialmente in favore dei contadini iscritti negli elenchi dei comuni suddetti.

     I contadini che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 39, terzo comma, della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, possono chiedere infra un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il trasferimento nell'elenco del comune di residenza.

     Sulle domande degli interessati l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede con propri decreti.

 

     Art. 8.

     Qualora agli assegnatari di lotti, di cui all'art. 40 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, venga meno, per effetto dell'annullamento o della modifica di un piano di conferimento o di ripartizione, il titolo all'assegnazione dei lotti, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può disporre che in favore dei predetti sia sorteggiato separatamente e con precedenza un egual numero di lotti di altro piano di ripartizione.

     Analogamente si provvede per i lotti già assegnati che per vincoli giuridici o per obiettiva ed accertata loro natura non possono essere assolutamente utilizzati per colture agrarie.

     Qualora i lotti assegnati si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 7 e gli assegnatari non ne abbiano preso effettivamente possesso, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della facoltà concessagli dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9.

     Quanto previsto dall'art. 3 della L. 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei consorzi di bonifica dell'Isola.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni contenute negli artt. 2, 5 (primo, secondo, terzo e quarto comma), 6 (primo comma), 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L. 5 luglio 1928, n. 1760, concernente i prestiti agrari di esercizio, sono estesi ai prestiti di esercizio concessi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia agli assegnatari dei terreni conferiti ai sensi della L.R. 27 dicembre 1950, n 104, anche se i prestiti non siano conseguiti sotto forma cambiaria.

     L'interesse non può superare quello previsto dall'art. 17, penultimo comma, della L. 12 maggio 1950, n. 230.

 

     Art. 11.

     Per i terreni espropriati ai sensi della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l'intendente di finanza, dietro istanza dei proprietari interessati od anche dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, dispone che per il pagamento dell'imposta fondiaria nonché di qualsiasi altra imposta e contributo, afferenti, alla data di rilascio a favore dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, la quota dei cespiti soggetta a conferimento, venga escusso l'Ente predetto, cui fa carico anche l'indennità di mora dovuta all'esattore, con divieto all'esattore stesso di compiere qualsiasi procedura a carico dell'iscritto a ruolo [1].

     L'imposta fondiaria e qualsiasi altra imposta o contributo afferenti i lotti assegnati in virtù della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, faranno a carico agli assegnatari dal giorno della materiale immissione in possesso.

 

     Art. 12.

     Il proprietario interessato, che posteriormente alla data del rilascio della quota dei cespiti soggetti a conferimento, abbia continuato a pagare l'imposta fondiaria nonché qualsiasi altra imposta o contributo afferente tale quota, ha diritto al rimborso da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia dell'importo delle somme pagate dalla data predetta.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 14.

     La trattenuta del sesto di cui al penultimo comma della tabella allegata alla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, non è ammissibile ove la domanda relativa sia presentata dopo la pubblicazione del piano di conferimento.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 28 gennaio 1956, n. 5.

[2] Modifica art. 44 L.R. 27 dicembre 1950, n. 104.