Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 agricoltura: interventi settoriali |
Data: | 09/10/1965 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori. |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.3.48 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 30.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, concernenti provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.
(G.U.R. 16 ottobre 1965, n. 45).
Il contributo di cui all'art. 1 della
Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.