Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura: interventi generali |
Data: | 19/05/1988 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. 1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo [...] |
Art. 4. 1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure [...] |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 3.2.73 - L.R. 19 maggio 1988, n. 8.
Interventi a sostegno del settore agricolo.
(G.U.R. n. 23 del 21 maggio 1988)
1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla
(milioni di lire)
Art. 1 .................................................. 2.000 |
Art. 2 .................................................. 1.000 |
Art. 4 .................................................. 2.000 |
Art. 6 .................................................. 500 |
Art. 8 .................................................. 500 |
Art. 10 ................................................. 2.500 |
Art. 11, 1 .............................................. 13.500 |
Art. 14 .................................................. 2.000 |
Art. 21 .................................................. 10.000 |
Art. 23, 2 ............................................... 100 |
Art. 29, come modificato dall'articolo 15 della legge |
regionale 31 ottobre 1987, n. 35 ......................... 8.000 |
2. La spesa autorizzata dal precedente comma per le finalità dell'articolo 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, punto 2 del primo comma, della
3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
1. All'articolo 3 della
(Omissis).
1. Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Titolo I della
1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 della
2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.