§ 3.2.50 - L.R. 26 luglio 1985, n. 24.
Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed altre provvidenze urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:26/07/1985
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di agevolare la ripresa delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di novembre-dicembre 1984 e gennaio 1985, riconosciute eccezionali con il decreto [...]
Art. 2.      Le provvidenze di cui al precedente articolo vengono concesse con preferenza ai coltivatori diretti, singoli ed associati.
Art. 3.      Alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, sulla base delle direttive emanate dall'Assessore [...]
Art. 4.      Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di 24 mesi le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative ai prestiti [...]
Art. 5.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal [...]
Art. 6.      Sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L. 8 novembre 1982, n. 821 per la estinzione delle operazioni di credito agrario [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche a titolo di anticipazione, a provvedere agli interventi necessari al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di [...]
Art. 8.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere agli interventi necessari per il ripristino della viabilità rurale, di cui alle LL.RR. 28 luglio 1949, n. 39 e 16 [...]
Art. 9.      I versamenti effettuati dallo Stato ai sensi della L. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni per gli interventi previsti dagli artt. 1 e 7 della presente legge saranno [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per interventi riguardanti la manutenzione urgente ed il ripristino delle trazzere danneggiate [...]
Art. 11.      A modifica degli artt. 19, primo comma, e 24, primo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e successive modifiche, il concorso sugli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi straordinari fino al 75% dei danni subìti dalle aziende avicole danneggiate dalle avversità climatiche [...]
Art. 13.      Le aziende, singole ed associate, debitrici alla data di entrata in vigore della presente legge di somme per contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti del servizio per i contributi [...]
Art. 14.      Il termine utile per l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola, prevista dall'art. 14 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni (L.R. 3 gennaio 1985, n. 6), è fissato al [...]
Art. 15.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'esercizio finanziario in corso:
Art. 16.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.50 - L.R. 26 luglio 1985, n. 24.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed altre provvidenze urgenti.

(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).

 

Art. 1.

     Allo scopo di agevolare la ripresa delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di novembre-dicembre 1984 e gennaio 1985, riconosciute eccezionali con il decreto ministeriale n. 850 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 28 marzo 1985, e che ricadono nelle zone che saranno delimitate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, possono essere concessi a favore delle stesse, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla L. 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche della L. 13 maggio 1985, n. 198:

     1) i prestiti ed i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b, della predetta L. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche;

     2) i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c, della L. 15 ottobre 1981, n. 590;

     3) i contributi o i mutui per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie di cui all'art. 1, comma secondo, lett. d, della L. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze di cui al precedente articolo vengono concesse con preferenza ai coltivatori diretti, singoli ed associati.

     Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta i contributi di loro spettanza saranno corrisposti direttamente, in applicazione dell'art. 6 della L. 15 ottobre 1981, n. 590.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano coltivatori diretti anche i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola.

     La qualifica di affittuari, coloni, mezzadri o compartecipanti può essere provata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

     Art. 3.

     Alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, sulla base delle direttive emanate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali.

     I provvedimenti vanno comunicati tempestivamente ai comitati provinciali per gli interventi in agricoltura.

     Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 1 debbono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, entro i termini fissati nel decreto assessoriale di delimitazione.

     La valutazione dei danni subìti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati e l'entità delle agevolazioni concesse sono comunicati al sindaco di ciascun comune interessato cui è fatto obbligo di esporre all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi i relativi atti.

     Per le aziende agricole i cui fondi ricadono in più province l'istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze è demandata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie aziendale danneggiata.

 

     Art. 4.

     Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di 24 mesi le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative ai prestiti di esercizio di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2 della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli di soccorso, ad ammortamento quinquennale, a favore delle aziende agricole ad indirizzo cerealicolo, zootecnico e cerealicolo-zootecnico.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle aziende serricole non rientranti nelle delimitazioni di cui all'art. 1, o che sono state danneggiate dai venti sciroccali del maggio 1984, a condizione che il titolare dell'azienda presenti agli istituti ed enti indicati nel precedente comma apposita istanza integrata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino i danni subìti dall'azienda stessa alla produzione a causa di eventi atmosferici avversi.

     I prestiti prorogati saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi determinato secondo i criteri previsti dall'art. 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

     Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal presente articolo dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla scadenza degli effetti agrari all'istituto di credito od ente concedente.

     Le proroghe sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia.

     Le provvidenze previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle dell'art. 1, numeri 1 e 2.

 

     Art. 5.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'Ente stesso, riguardanti aziende cerealicole, zootecniche, cerealicole-zootecniche e serricole. Per queste ultime si applica il secondo comma dell'art. 4.

     Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente di sviluppo agricolo.

     Possono beneficiare dell'agevolazione del presente articolo i conduttori di aziende che non si avvalgono delle agevolazioni creditizie disposte dagli artt. 1 e 4.

     Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 6.

     Sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L. 8 novembre 1982, n. 821 per la estinzione delle operazioni di credito agrario prorogate a termini del primo comma dello stesso art. 2 della L. 8 novembre 1982, n. 821, del D.M. del 24 giugno 1982 e dell'art. 41 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 non perfezionate alla data di scadenza dei prestiti prorogati, è riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza del prestito prorogato e il tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli e associati, per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla scadenza delle operazioni prorogate a termini dell'art. 2, primo comma, della L. 8 novembre 1982, n. 821, del D.M. del 24 giugno 1982 e dell'art. 41 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86 alla data della concessione dei prestiti quinquennali concessi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L. 8 novembre 1982, n. 821.

     Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche a titolo di anticipazione, a provvedere agli interventi necessari al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, danneggiate dagli eventi atmosferici cui fa riferimento la presente legge.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste comunicherà alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale i criteri adottati ed il programma delle opere.

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere agli interventi necessari per il ripristino della viabilità rurale, di cui alle LL.RR. 28 luglio 1949, n. 39 e 16 novembre 1950, n. 81, danneggiata dagli eventi atmosferici cui fa riferimento la presente legge.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste comunicherà alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale i criteri adottati ed il programma delle opere.

 

     Art. 9.

     I versamenti effettuati dallo Stato ai sensi della L. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive aggiunte e modificazioni per gli interventi previsti dagli artt. 1 e 7 della presente legge saranno acquisiti al bilancio regionale, ferma restando, ai fini del complessivo onere finanziario della presente legge, l'applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1976, n. 85.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per interventi riguardanti la manutenzione urgente ed il ripristino delle trazzere danneggiate da frane e da eccezionali eventi atmosferici, nonché per rimuovere ostacoli abusivamente creati nelle sedi trazzerali.

     A tal fine i comuni nel cui territorio insistono i suoli trazzerali oggetto di intervento sono tenuti a presentare le richieste di finanziamento, debitamente documentate, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, previa istruttoria e parere dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere, è autorizzato ad assentire, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, agli interventi necessari ai comuni medesimi, i quali provvedono alla relativa esecuzione ai sensi della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, anche mediante il cottimo fiduciario previsto dall'art. 38 della medesima legge.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, congiuntamente all'approvazione dell'intervento richiesto dai comuni, è autorizzato a versare ai comuni stessi le somme occorrenti con mandati diretti di pagamento che i comuni medesimi sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

 

     Art. 11.

     A modifica degli artt. 19, primo comma, e 24, primo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e successive modifiche, il concorso sugli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lett. a e b dell'art. 19 della citata L.R. 5 agosto 1982, n. 87, concessi alle cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ricevuto in conferimento, è determinato in misura tale che l'onere a carico delle cooperative agricole o loro consorzi sia del 4%.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai prestiti relativi alla campagna di conferimento 1984-1985.

     I prestiti ottenuti dalle cooperative agricole, consorzi ed enti nella campagna d'ammasso 1984-1985 per le finalità di cui alle lett. a e b dell'art. 19 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, sono prorogati di 150 giorni rispetto al limite stabilito dal quarto comma del citato art. 19 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

     In aggiunta alla proroga prevista dal precedente comma, gli organismi ed enti interessati possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 1982, n. 87, per il grano duro di produzione 1985 ricevuto in conferimento.

     Ai fini dell'applicazione degli interventi disposti dall'art. 19 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, in deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dello stesso articolo, la misura dell'anticipazione per la campagna di produzione del grano duro 1985 viene fissata in lire 41.500 per quintale di prodotto conferito.

     Il parametro cui commisurare l'ammontare del prestito previsto dalla lett. b, primo comma, del medesimo articolo è determinato nel 6,0416% rispetto al prezzo base di intervento comunitario 1984 pari a lire 2.700 per quintale.

     La Regione concede fidejussione per un importo pari al 20% della misura della anticipazione fissata dal quinto comma del presente articolo.

     La fidejussione è valida fino all'estinzione del prestito e diviene operante, previa escussione dei debitori principali, entro un anno dalla data di scadenza dei prestiti stessi.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi straordinari fino al 75% dei danni subìti dalle aziende avicole danneggiate dalle avversità climatiche che hanno comportato la perdita di riproduttori, di ovaiole e di polli.

     I contributi straordinari sono concessi previa presentazione di istanza corredata della certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.

     Le aziende avicole siciliane, al fine dell'acquisto di scorte necessarie per la loro attività, possono accedere alle operazioni di credito agrario di esercizio previste dal n. 1, primo comma, dell'art. 2 della L. 5 luglio 1928, n. 1760.

     Alle operazioni di cui al comma precedente, per quanto concerne la misura dei tassi di interesse da porre a carico dei beneficiari e dei tassi di riferimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

 

     Art. 13.

     Le aziende, singole ed associate, debitrici alla data di entrata in vigore della presente legge di somme per contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti del servizio per i contributi agricoli unificati, sono ammesse a fruire di prestiti per l'ammontare del debito per i predetti contributi dovuti fino al 31 dicembre 1984 e relativi interessi ed oneri accessori maturati fino alla data di concessione del prestito nonché quegli altri eventuali derivanti dal successivo quinto comma.

     I prestiti hanno ammortamento quinquennale ed il tasso di interesse a carico dei beneficiari sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     I prestiti sono concessi a domanda degli interessati, da presentare direttamente agli istituti di credito, corredata dei documenti giustificativi del debito.

     L'ammontare del prestito è erogato direttamente all'ente che cura la riscossione dei contributi.

     Gli istituti di credito, a domanda degli interessati, nelle more della concessione del prestito, potranno estinguere direttamente le passività suindicate previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria da parte degli interessati.

     Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con gli istituti di credito.

     Alla suddetta convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20 e successive modifiche.

 

     Art. 14.

     Il termine utile per l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola, prevista dall'art. 14 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni (L.R. 3 gennaio 1985, n. 6), è fissato al 30 settembre 1985.

 

     Art. 15.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'esercizio finanziario in corso:

     - il limite di impegno quinquennale di lire 11 mila milioni per i prestiti di cui all'art. 1, n. 1;

     - la spesa di lire 7 mila milioni per i contributi di cui all'art. 1, n. 1;

     - il limite di impegno quinquennale di lire 5.300 milioni per i prestiti di esercizio previsti dall'art. 1, n. 2;

     - la spesa di lire 65 mila milioni per i contributi di cui all'art. 1, n. 3;

     - il limite di impegno tredicennale di lire 2.700 milioni ed il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni per i mutui di cui all'art. 1, n. 3;

     - la spesa di lire 10 mila milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;

     - la spesa di lire 5 mila milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

     - la spesa di lire 2 mila milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

     - la spesa di lire 30 mila milioni per l'intervento di cui all'art. 7;

     - la spesa di lire 10 mila milioni per l'intervento di cui all'art. 8;

     - la spesa di lire 300 milioni per l'intervento di cui all'art. 10;

     - la spesa di lire 13 mila milioni per le finalità di cui all'art. 11;

     - la spesa di lire 600 milioni e di lire 300 milioni per le finalità rispettivamente del primo e quarto comma dell'art. 12;

     - il limite di impegno quinquennale di lire 2 mila milioni quale concorso regionale sugli interessi per i prestiti di cui all'art. 13.

     I relativi oneri, pari a lire 164.500 milioni per l'anno 1985 ed a lire 21.300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 10 mila milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 154.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 16.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.