§ 3.2.37 - L.R. 28 maggio 1979, n. 115.
Provvidenze per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:28/05/1979
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute negli artt. 15, 16, 17 e 20 della L.r 18 luglio 1974, n. 22, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato a causa delle [...]
Art. 2.      E' autorizzata, per le finalità dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario in corso da destinare a prestiti di conduzione [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo straordinario alle cooperative agricole socie della Amandes s.p.a. di Barrafranca, sino alla [...]
Art. 4.      All'onere complessivo di lire 2.300 milioni derivante


§ 3.2.37 - L.R. 28 maggio 1979, n. 115.

Provvidenze per il settore agricolo.

(G.U.R. 2 giugno 1979, n. 24).

 

Art. 1.

     Le norme contenute negli artt. 15, 16, 17 e 20 della L.r 18 luglio 1974, n. 22, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato a causa delle avversità atmosferiche e della infestazione di cimice del frumento (Aelia rostrata), relative al raccolto 1979.

     La misura della anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in lire 25.500 e in lire 22.000 per quintale di prodotto conferito.

     Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 500 quintali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.840 milioni.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata, per le finalità dell'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario in corso da destinare a prestiti di conduzione a tasso agevolato di importo inferiore a lire cinque milioni.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo straordinario alle cooperative agricole socie della Amandes s.p.a. di Barrafranca, sino alla concorrenza di lire 150 milioni da destinare alla ricostituzione ed adeguamento del capitale sociale della Società a termini delle vigenti disposizioni di legge.

     Le provvidenze di cui alla L.R. 17 marzo 1979, n. 42, sono prorogate fino al 30 novembre 1979.

     Per le finalità del comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 160 milioni.

 

     Art. 4.

     All'onere complessivo di lire 2.300 milioni derivante

dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 2.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo e quanto a lire 150 milioni, per le finalità del precedente art. 2, con le assegnazioni di cui all'art. 1 della L. 1 luglio 1977, n. 403, a valere sui programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.