§ 3.2.5 - L.R. 11 luglio 1952, n. 23.
Agevolazioni per incremento delle macchine agricole in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:11/07/1952
Numero:23


Sommario
Art. 3.      Sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 la concessione dei contributi è consentita a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta sino alla data odierna o la [...]
Art. 4.      Il 30% delle somme di cui all'art. 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito dell'istruttoria su [...]
Art. 5.      Per le macchine fabbricate in Sicilia è concesso un ulteriore contributo del 10%.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.5 - L.R. 11 luglio 1952, n. 23.

Agevolazioni per incremento delle macchine agricole in Sicilia.

(G.U.R. 12 luglio 1952, n. 39).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 la concessione dei contributi è consentita a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta sino alla data odierna o la facciano entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Per ciascun esercizio successivo l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto, stabilirà il termine di presentazione delle domande di contributo.

     Nell'eventualità che le domande presentate per un esercizio finanziario non possano essere soddisfatte per esaurimento dei fondi, esse vengono a concorrere con quelle presentate per l'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 4.

     Il 30% delle somme di cui all'art. 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito dell'istruttoria su tutte le domande presentate in termine in ciascun esercizio saranno utilizzate in favore di altre categorie di aventi diritto.

     I contributi alle cooperative ed alle loro associazioni sono concessi previa presentazione di un preventivo di acquisto.

     Gli ispettorati agrari esprimono il loro parere sulla idoneità tecnica delle macchine in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso cui vengono destinate.

     Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sarà provveduto all'impegno di spesa, fermo restando che l'erogazione del contributo sarà effettuata a presentazione dei documenti di acquisto, che, a pena di decadenza, dovranno essere prodotti entro quattro mesi dalla notifica del decreto di impegno.

     E' ammessa la cessione del contributo alla ditta fornitrice della macchina.

 

     Art. 5.

     Per le macchine fabbricate in Sicilia è concesso un ulteriore contributo del 10%.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.