Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 30/10/1995 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' abrogato l'articolo 6 della legge 30 ottobre 1995, n. 76, recante «Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie [...] |
Art. 2. 1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. E' abrogato l'articolo 4 della legge recante «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di [...] |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.1.63 - L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.
Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi.
(G.U.R. 31 ottobre 1995, n. 56).
1. E' abrogato l'articolo 6 della
1. Il termine di cui all'articolo 9 della
2. La spesa di cui al comma 1 è a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.
1. E' abrogato l'articolo 4 della legge recante «Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti intimidatori», approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995 [4].
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce il comma 6 dell'art. 30 della
[2] Modifica l'art. 9 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[4] Vedi