Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.13 sport |
Data: | 29/09/1995 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Gestione di impianti. |
Art. 6. Estensione delle sedi per la Universiade 1997. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.13.28 - L.R. 29 settembre 1995, n. 69.
Provvedimenti per la realizzazione dell'Universiade 1997.
(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).
Artt. 1. - 3. [1]
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della
Art. 5. Gestione di impianti.
1. Anche ai fini del perseguimento dei compiti di istituto, gli ISEF dell'Isola, d'intesa con gli enti realizzatori, possono essere incaricati della gestione di opere ed impianti realizzati per ospitare l'Universiade 1997, successivamente allo svolgimento della stessa.
Art. 6. Estensione delle sedi per la Universiade 1997.
1. Ai piani, ai progetti, alle procedure ed agli adempimenti di cui alla
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituiscono gli artt. 5, 6 e inseriscono l'art. 6 bis nella
[2] Comma così integrato dall'art. 12 della