Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.13 sport |
Data: | 28/12/1953 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. E istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane. |
Art. 2. La Regione siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della [...] |
Art. 3. Le somme disponibili verranno erogate tramite gli enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del [...] |
Art. 4. L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa [...] |
§ 2.13.2 - L.R. 28 dicembre 1953, n. 72.
Provvedimenti in favore delle attività sportive.
(G.U.R. 31 dicembre 1953, n. 67). [*]
E istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.
La Regione siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della
Le somme disponibili verranno erogate tramite gli enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che, per l'attrezzatura e per l'organizzazione amministrativa, diano sufficienti garanzie per un proficuo impiego dei contributi ottenuti.
L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa provincia, l'ammontare delle somme dalla medesima provenienti per la formazione del fondo.
[*] L'art. 16