§ 2.12.13 - L.R. 23 luglio 1977, n. 62.
Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:23/07/1977
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 4, secondo e sesto comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'Autonomia, è [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.12.13 - L.R. 23 luglio 1977, n. 62.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'Autonomia.

(G.U.R. 27 luglio 1977, n. 34).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 4, secondo e sesto comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 38, riguardante provvedimenti per la celebrazione del trentesimo anniversario dell'Autonomia, è prorogato al 30 novembre 1977.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.