Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 01/08/1990 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: |
Art. 3. 1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono erogati su istanza delle associazioni interessate, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, dopo le parole: |
Art. 5. 1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica sulle attività teatrali, per l'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti previsti ai capitoli 38076, 38083 e 38103 del bilancio della [...] |
Art. 6. 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, contributi straordinari da destinare al riequilibrio [...] |
Art. 7. 1. Per le finalità delle lettere a e b dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa rispettivamente di [...] |
Art. 8. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 07 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici. |
§ 2.11.124 - L.R. 1 agosto 1990, n. 14.
Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.
(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990).
1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea, della
1. All'articolo 7 della
(Omissis).
1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono erogati su istanza delle associazioni interessate, da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura del 30 per cento dei contributi regionali assegnati a favore delle medesime associazioni nel triennio 1987-1989.
1. All'articolo 3, secondo comma, della
«- dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;»,
sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
2. Il decimo comma dell'articolo 3 della
(Omissis).
1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica sulle attività teatrali, per l'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti previsti ai capitoli 38076, 38083 e 38103 del bilancio della Regione sono incrementati rispettivamente di 850, 2.000 e 150 milioni.
2. Gli oneri relativi agli anni successivi al 1990 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, contributi straordinari da destinare al riequilibrio della gestione economica di associazioni e cooperative teatrali che svolgono attività per la promozione o la diffusione del repertorio teatrale moderno e contemporaneo in Sicilia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 1990, contributi straordinari a sostegno di associazioni la cui attività, al fine di garantire la conservazione e la diffusione del teatro delle marionette siciliane, si sia svolta in Italia e all'estero.
3. Possono usufruire dei benefici del presente articolo le associazioni e le cooperative istituite ed operanti da almeno un decennio con particolare riguardo a quelle che hanno svolto attività anche a livello nazionale o attraverso la realizzazione di manifestazioni internazionali.
4. I contributi straordinari di cui al presente articolo saranno erogati nella misura massima del 30 per cento dei costi di esercizio dei bilanci relativi all'ultimo triennio, su istanza delle associazioni e cooperative interessate da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5. Per le finalità dei commi 1 e 2 sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1990, le spese di lire 3.000 milioni e di lire 300 milioni.
1. Per le finalità delle lettere a e b dell'articolo 1 della
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 07 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.
2. All'onere di lire 10.800 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.