§ 2.11.119 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 4.
Provvedimenti per la istituzione di un museo regionale di beni naturali e naturalistici nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:17/02/1987
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella, un [...]
Art. 2.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 3.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.119 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 4.

Provvedimenti per la istituzione di un museo regionale di beni naturali e naturalistici nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Art. 1.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella, un museo regionale per i beni naturali e naturalistici.

     2. Per il conseguimento della finalità di cui al precedente comma il medesimo Assessore è autorizzato ad acquisire al demanio regionale, anche mediante espropriazione, l'isolotto predetto.

     3. L'organico del museo di cui alla presente legge è stabilito secondo la tabella B/7 annessa alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

     4. I provvedimenti relativi all'istituzione del museo devono essere sottoposti al parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 3.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice pluriennale 06.00 - progetto strategico «F»: Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione beni culturali.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.