§ 35.3.1A - Legge 15 dicembre 1971, n. 1221.
Modifica dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:15/12/1971
Numero:1221


Sommario
Art. 1.      L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 2.      Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari [...]
Art. 3.      In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente art. 2, lettera a), le associazioni ivi [...]
Art. 4.      Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente art. 2, lettera a), le rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal [...]
Art. 5.      Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di [...]
Art. 6.      I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in [...]
Art. 7.      Il comitato consultivo degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato.
Art. 8.      Il comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema [...]
Art. 9.      Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente art. 2 si provvede entro sei mesi [...]
Art. 10.      Le spese relative al funzionamento del comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonchè di coloro che per partecipare alle riunioni delle [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 35.3.1A - Legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

Modifica dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del comitato consultivo degli italiani all'estero.

(G.U. 21 gennaio 1972, n. 18)

 

     Art. 1.

     L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle e assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:

     a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato consultivo degli italiani all'estero;

     b) 7 rappresentanti di altrettante amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

     Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Ministero degli affari esteri;

     Ministero dell'interno;

     Ministero del tesoro;

     Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     Ministero della pubblica istruzione;

     Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro per gli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

     e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa federazione.

 

          Art. 3.

     In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente art. 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purchè rispondano ai seguenti requisiti:

     a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

     b) non abbiano scopo di lucro;

     c) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

     d) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

     All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

 

          Art. 4.

     Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente art. 2, lettera a), le rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

     I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

     In sede di assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

 

          Art. 5.

     Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

     Il Ministro per gli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

     Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà di carattere locale, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente art. 4, il Ministro per gli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera d) dell'art. 2 della presente legge.

     Alla consultazione di cui all'art. 4 si farà luogo non appena vengano a cessare le difficoltà che ne hanno impedito la tempestiva attuazione semprechè non siano già trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.

 

          Art. 6.

     I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono nominati. Essi sono rieleggibili.

     Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro per gli affari esteri, premessa, se del caso, la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente art. 2, lettera a), dispone che le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2.

     Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera a) dell'art. 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 2 si procede invece su designazione della stessa amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.

     In ogni caso, il sostituto durerà in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

 

          Art. 7.

     Il comitato consultivo degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o da un Sottosegretario a ciò delegato.

     Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

 

          Art. 8.

     Il comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche.

     Il Ministro per gli affari esteri convoca il comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Può inoltre convocare, anche in territorio estero, una o più commissioni del comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione.

     Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro per gli affari esteri può richiedere di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera b) del precedente art. 2, nonchè di enti pubblici ed associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

 

          Art. 9.

     Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente art. 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del comitato nominato in applicazione della presente legge.

 

          Art. 10.

     Le spese relative al funzionamento del comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonchè di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 8 devono trasferirsi dalle località di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Tabella

     Stati di Residenza delle collettività italiane all'estero con indicazione del numero dei membri del comitato consultivo degli italiani all'estero assegnato a ciascuna collettività

 

     Europa:

     Austria 1

     Belgio 2

     Francia 3

     Germania federale 3

     Gran Bretagna  2

     Jugoslavia 1

     Lussemburgo 1

     Paesi Bassi  1

     Spagna 1

     Svizzera 3

     Totale Europa  18

 

     Africa: 

     Etiopia 1

     Marocco 1

     R.A.U. 1

     Sud Africa 1

     Tunisia 1

     Totale Africa  5

 

     America del Nord: 

     Canada  2

     Stati Uniti . 2

     Totale America del Nord  4

 

     America del Sud: 

     Argentina  3

     Brasile 2

     Cile 1

     Colombia  1

     Perù 1

     Uruguay 1

     Venezuela 1

     Totale America del Sud 10

 

     Oceania:

     Australia 2

     Totale Oceania 2

     Totale generale 39