Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 33. Demanio e beni pubblici |
Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici |
Data: | 06/11/1948 |
Numero: | 1473 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 |
§ 33.1.1d - Legge 6 novembre 1948, n. 1473.
Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
(G.U. 4 gennaio 1949, n. 2)
E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del
L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'articolo 1 del decreto predetto è estesa anche ai materiali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.