§ 33.1.1c - Legge 3 aprile 1942, n. 388.
Modificazioni all'art. 6 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:03/04/1942
Numero:388


Sommario
Art. 1.      L'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è [...]
Art. 2.      Il governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 33.1.1c - Legge 3 aprile 1942, n. 388.

Modificazioni all'art. 6 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

(G.U. 1 maggio 1942, n. 104).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

     Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

     Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

     Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali potrà accedere il decimo del valore di stima.

     Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione".

 

          Art. 2.

     Il governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modificazioni da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con regio decreto 17 giungo 1909, n. 454.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.