§ 33.1.1a - Legge 2 ottobre 1940, n. 1406.
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:02/10/1940
Numero:1406


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 3, secondo e terzo comma, 7, primo comma, 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e gli articoli 10 e 12 della stessa legge modificati con il decreto-legge [...]
Art. 2.      Il governo del Re è autorizzato


§ 33.1.1a - Legge 2 ottobre 1940, n. 1406.

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

(G.U. 19 ottobre 1940, n. 246).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 3, secondo e terzo comma, 7, primo comma, 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e gli articoli 10 e 12 della stessa legge modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925–III, n. 473, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     Art. 3. - Omissis.

     Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

     Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

     Art. 7. - Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le 50.000 lire, e, se le supera, quella del ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 300.000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

     Omissis.

     Art. 9. - Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando l'amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, semprechè non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita.

     Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50.000.

     Fermo il disposto dell'art. 7, primo comma, il parere del consiglio di Stato è richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo non superi le lire 75.000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150.000.

     Art. 10. - L'amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni disponibili il cui valore di stima non superi le lire 20.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, il ministro per le finanze può disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di lire 100.000.

     Se il valore di stima oltrepassi le lire 75.000, dovrà essere sentito il consiglio di Stato sul progetto di contratto.

     Art. 12. - L'amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare, con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250.000.

     E' pure autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100.000.

     Anche nei casi previsti dal presente articolo, il consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75.000.

 

          Art. 2.

     Il governo del Re è autorizzato:

     1) a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e nel decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925–III, n. 473, coordinando fra loro le medesime disposizioni;

     2) ad apportare, con le norme dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926–IV, n. 100, le variazioni che si renderanno necessarie per porre in armonia con la presente legge le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.