§ 32.2.15 - L. 8 giugno 2009, n. 68.
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:08/06/2009
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
Art. 2.  Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 32.2.15 - L. 8 giugno 2009, n. 68.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 19 giugno 2009, n. 140)

 

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese

     1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

 

     Art. 2. Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:

     «3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

 

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE

MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993

ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

 

Articolo 1 (Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

 

Articolo 2. (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

 

Articolo 3. (Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

 

Articolo 4. (Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.