Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
Data: | 08/06/2009 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese |
Art. 2. Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 32.2.15 - L. 8 giugno 2009, n. 68.
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 19 giugno 2009, n. 140)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con
Art. 2. Modifica alla
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Art. 3. Entrata in vigore
1. La modifica alla
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE
MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993
ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409
Articolo 1 (Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)
1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con
Articolo 2. (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Articolo 3. (Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 4. (Norma finale)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.