Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
Data: | 08/06/2009 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno |
Art. 2. Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 |
§ 32.2.14 - L. 8 giugno 2009, n. 67.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 19 giugno 2009, n. 140)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con
Art. 2. Modifica della
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».
Allegato
(articolo 1)
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986
ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516
PREAMBOLO
La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con
Articolo 1 (Istituto Avventista di Cultura Biblica)
1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore." [1]
Articolo 2 (Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.
[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 27 giugno 2009, n. 147.