Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
Capitolo: | 32.1 chiesa cattolica |
Data: | 27/12/1953 |
Numero: | 946 |
Sommario |
Art. 1. Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli [...] |
Art. 2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa [...] |
§ 32.1.19 - Legge 27 dicembre 1953, n. 946. [1]
Aumento delle pensioni del clero ex austriaco.
(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298)
Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del