§ 32.1.14 - Legge 13 ottobre 1950, n. 846.
Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:13/10/1950
Numero:846


Sommario
Art. unico.      Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è aumentato di venti volte


§ 32.1.14 - Legge 13 ottobre 1950, n. 846.

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

(G.U. 31 ottobre 1950, n. 251)

 

 

     Art. unico.

     Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è aumentato di venti volte.