Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 25/09/1999 |
Numero: | 374 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Requisiti di onorabilità. |
Art. 3. Agenzia in attività finanziaria. |
Art. 4. Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette. |
Art. 5. Controlli. |
Art. 6. Sanzioni. |
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie. |
§ 31.1.59 - D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(G.U. 27 ottobre 1999, n. 253).
Art. 1. Ambito di applicazione. [1]
[1. Le disposizioni dell'articolo 13 del
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.]
Art. 2. Requisiti di onorabilità.
1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 quelli di cui all'articolo 11 del
Art. 3. Agenzia in attività finanziaria. [2]
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.
Art. 4. Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette. [3]
[1. [Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere a), b), c), d), g), i), e m), nonché ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del
2. [Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere e), f), h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del
3. Per i soggetti che esercitano le attività previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con
4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della
5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia.
7. [Le autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attività di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della
8. [Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:
a) le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella
b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della
[1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l'attività di contrasto al riciclaggio.
3. Ferme restando le competenze delle autorità indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10, della
[1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11, 12 e 13 della
3. [Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della
4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della
5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.]
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie. [12]
[1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.
2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del
3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[2] Per il termine di applicazione del presente articolo, vedi l'art. 28 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[4] Comma abrogato dall'art. 6 del
[5] Comma abrogato dall'art. 6 del
[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 del
[7] Comma abrogato dall'art. 6 del
[8] Comma abrogato dall'art. 6 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[11] Comma abrogato dall'art. 6 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 73 del