Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.7 credito industriale |
Data: | 16/04/1954 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole [...] |
Art. 2. Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio [...] |
Art. 3. Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958 |
Art. 4. Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di [...] |
Art. 5. I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui [...] |
Art. 6. Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui [...] |
§ 30.7.7 – L. 16 aprile 1954, n. 135.
Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.
(G.U. 5 maggio 1954, n. 102).
Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del
Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla
Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della
Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della
Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della
Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile.
Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge, nonché, a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della
Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 della
Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.