§ 30.7.7 – L. 16 aprile 1954, n. 135.
Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:16/04/1954
Numero:135


Sommario
Art. 1.      Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole [...]
Art. 2.      Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio [...]
Art. 3.      Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958
Art. 4.      Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di [...]
Art. 5.      I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui [...]
Art. 6.      Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui [...]


§ 30.7.7 – L. 16 aprile 1954, n. 135.

Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.

(G.U. 5 maggio 1954, n. 102).

 

     Art. 1.

     Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

     Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.

 

          Art. 2.

     Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 3.

     Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958.

 

          Art. 4.

     Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

 

          Art. 5.

     I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367.

     Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile.

 

          Art. 6.

     Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge, nonché, a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

     Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.