§ 2.11.41 - L.R. 19 novembre 1966, n. 29.
Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:19/11/1966
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per [...]
Art. 2.      Alle finalità indicate al precedente articolo si provvede per l'anno finanziario in corso con lo stanziamento fissato al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario [...]
Art. 3.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.


§ 2.11.41 - L.R. 19 novembre 1966, n. 29.

Interventi regionali per scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili.

(G.U.R. 19 novembre 1966, n. 56).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti, per restauri di opere di arte mobili, nonché per studi e pubblicazioni relativi ai lavori sopra indicati.

     La spesa per studi e pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni [1].

     Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare [2].

 

     Art. 2.

     Alle finalità indicate al precedente articolo si provvede per l'anno finanziario in corso con lo stanziamento fissato al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 8 L.R. 20 aprile 1976, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.