Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 30/12/1960 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle Sovraintendenze bibliografiche della Sicilia: |
Art. 2. Per fare fronte alle spese derivanti dall'art. 1 della presente legge è stanziata la somma di lire 4 milioni in apposito capitolo di bilancio - rubrica pubblica istruzione - utilizzando le [...] |
Art. 3. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio. |
§ 2.11.34 - L.R. 30 dicembre 1960, n. 46.
Spese per le biblioteche dell'Isola.
(G.U.R. 31 dicembre 1960, n. 61).
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle Sovraintendenze bibliografiche della Sicilia:
a) per restauro, acquisto e conservazione di libri e di manoscritti nonché di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche;
b) (Omissis) [1];
c) (Omissis) [1].
Per fare fronte alle spese derivanti dall'art. 1 della presente legge è stanziata la somma di lire 4 milioni in apposito capitolo di bilancio - rubrica pubblica istruzione - utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.
[1] Lettera abrogata con art. 19
[1] Lettera abrogata con art. 19