§ 2.10.44 - L.R. 1 agosto 1953, n. 43.
Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:01/08/1953
Numero:43


Sommario
Art. 1.      E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni:
Art. 2.      I titoli di ammissione alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento [...]
Art. 3.      Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo.
Art. 4.      Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Gli enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 28 della citata L. 15 giugno 1931, n. 889.
Art. 7.      E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2 milioni come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della scuola.
Art. 8.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal cap. 123 del bilancio della Regione siciliana [...]


§ 2.10.44 - L.R. 1 agosto 1953, n. 43.

Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna.

(G.U.R. 1° agosto 1953, n. 40).

 

Art. 1.

     E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni:

     a) scuola professionale femminile, in tre corsi, per la preparazione della donna al governo della casa e della famiglia;

     b) scuola di magistero per la donna, in due corsi, per la preparazione all'insegnamento dell'economia domestica o dei lavori femminili.

 

     Art. 2.

     I titoli di ammissione alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento legislativo per tali tipi di scuola di cui alla L. 15 giugno 1931, n. 889.

     Alle materie di insegnamento è aggiunta la conoscenza di nozioni delle tradizioni popolari siciliane e degli elementi di geografia economica secondo i programmi predisposti dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

 

     Art. 3.

     Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo.

 

     Art. 4.

     Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Gli enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 28 della citata L. 15 giugno 1931, n. 889.

 

     Art. 7.

     E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2 milioni come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della scuola.

 

     Art. 8.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal cap. 123 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 3 L.R. 17 aprile 1965, n. 9.