Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 01/08/1953 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni: |
Art. 2. I titoli di ammissione alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento [...] |
Art. 3. Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo. |
Art. 4. Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Gli enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 28 della citata L. 15 giugno 1931, n. 889. |
Art. 7. E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2 milioni come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della scuola. |
Art. 8. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal cap. 123 del bilancio della Regione siciliana [...] |
§ 2.10.44 - L.R. 1 agosto 1953, n. 43.
Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna.
(G.U.R. 1° agosto 1953, n. 40).
E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni:
a) scuola professionale femminile, in tre corsi, per la preparazione della donna al governo della casa e della famiglia;
b) scuola di magistero per la donna, in due corsi, per la preparazione all'insegnamento dell'economia domestica o dei lavori femminili.
I titoli di ammissione alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento legislativo per tali tipi di scuola di cui alla
Alle materie di insegnamento è aggiunta la conoscenza di nozioni delle tradizioni popolari siciliane e degli elementi di geografia economica secondo i programmi predisposti dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.
Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo.
Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola.
(Omissis) [1].
Gli enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 28 della citata
E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2 milioni come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della scuola.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal cap. 123 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.
[1] Articolo abrogato con art. 3