§ 2.10.30 - L.R. 20 marzo 1951, n. 30.
Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:20/03/1951
Numero:30


Sommario
Art. 1.      E' istituito, presso ciascun Provveditorato agli Studi della Regione siciliana, un ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari.
Art. 2.      I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun Provveditorato agli Studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data del 31 [...]
Art. 3.      Ai fini dell'immissione nei ruoli suddetti gli abilitati all'insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1 ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente [...]
Art. 4.      Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui all'art. 12, IV comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica nonché [...]
Art. 5.      Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato art. 12 e nei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.30 - L.R. 20 marzo 1951, n. 30.

Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana.

(G.U.R. 22 marzo 1951, n. 12).

 

Art. 1.

     E' istituito, presso ciascun Provveditorato agli Studi della Regione siciliana, un ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari.

 

     Art. 2.

     I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun Provveditorato agli Studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data del 31 dicembre 1950, esclusa ogni distinzione di posti maschili, femminili e misti.

     Ai detti ruoli è inoltre annualmente attribuito, fino all'esaurimento della graduatoria, un quinto dei posti vacanti al 30 settembre [1].

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'immissione nei ruoli suddetti gli abilitati all'insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1 ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente riconosciute, non meno di tre anni di servizio da provvisorio o supplente, con la qualifica non inferiore a "buono".

     Il periodo di servizio è ridotto ad un anno, purché prestato nel predetto quinquennio:

a) per i maestri ex combattenti, reduci ed assimilati;

b) per coloro che, nelle prove scritte e orali dei concorsi, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esame.

     L'ammissione al concorso per i ruoli speciali transitori non è subordinata al limite di età.

 

     Art. 4.

     Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui all'art. 12, IV comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica nonché quello prestato nelle scuole parificate, sussidiarie e popolari.

     I maestri delle scuole popolari devono dimostrare di aver prestato almeno un anno di servizio nelle scuole elementari ordinarie diurne.

 

     Art. 5.

     Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato art. 12 e nei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica.

     Le attribuzioni demandate dall'art. 16, prima parte, al Presidente della Repubblica ed ai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, sono esercitate nel territorio della Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione e dagli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 1954, n. 16.